Autori iscritti alla SIAE: i bollini si pagano anche per le opere non depositate


I bollini S.I.A.E. devono essere richiesti e pagati anche per le successive opere che l’autore iscritto non abbia depositato alla S.I.A.E. stessa.
Quando un autore è iscritto alla S.I.A.E., i bollini per la diffusione e per la messa in commercio delle sue opere devono essere richiesti e pagati anche per le successive opere che egli non abbia depositato alla S.I.A.E. stessa.
Si tratta di un equivoco in cui cadono diversi autori: se l’artista è iscritto alla S.I.A.E., l’acquisto dei famosi “bollini” deve essere effettuato tanto per quelle sue opere depositate presso la SIAE tanto per quelle che non lo siano.
Infatti, l’associato alla Società degli Autori accetta, nel momento dell’iscrizione, il regolamento che prevede la tutela e l’amministrazione di tutte le sue opere: opere che comunque l’Autore è tenuto a depositare.
Né potrebbe essere altrimenti nel momento in cui ci si affida ad un intermediario per la gestione del proprio repertorio e la riscossione dei diritti d’autore. Si pensi, infatti, alle difficoltà che si incontrerebbero, per esempio, se, per ogni brano, l’autore avesse facoltà di decidere se richiedere o meno i diritti di esecuzione, riproduzione, rappresentazione ecc. La riscossione dei diritti d’autore diverrebbe una giungla ove sarebbe impossibile districarsi, considerate le decine di migliaia di autori iscritti e i milioni di opere amministrate.
È sbagliato però ritenere che, così facendo, l’autore resti, per tutta la vita, prigioniero della Società degli Autori. Al contrario, la S.I.A.E. non è mai “proprietaria” del repertorio dell’autore, ma agisce su suo mandato per riscuotere (salva la sua provvigione) i diritti che all’autore stesso spettano.
D’altra parte, i compensi richiesti dalla S.I.A.E. non sono altro che le remunerazioni spettanti all’autore.