Ascensori: quali sono i requisiti di sicurezza


Il regolamento 2017 prevede nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, e distributori. Ma tralascia i vecchi impianti. Che cosa deve fare il condominio?
Il regolamento 2017 per l’installazione ed i componenti della sicurezza degli ascensori entrato in vigore il 30 marzo [1] segue le indicazioni dettate dall’Unione europea [2] ed è mirato a garantire la salute e la sicurezza delle persone e dei beni. Il documento si applica agli ascensori in servizio permanente destinati al trasporto prodotti sia all’interno dell’Ue sia in un Paese terzo. Il regolamento non si applica, invece, agli ascensori installati in contesti particolari come un cantiere, una miniera, ecc. Non prevede nemmeno l’obbligo di adeguamento degli impianti installati prima del 1999 (sono circa 700 mila). Qual è, allora, il suo scopo, quali obblighi impone e quali sono i requisiti di sicurezza?
Indice
I requisiti di sicurezza degli ascensori
Il regolamento 2017 per l’installazione degli ascensori impone questi requisiti di sicurezza:
- se destinato al trasporto di persone e le dimensioni del vano lo permettono, la cabina deve permettere l’accesso ai disabili e facilitare a queste persone l’uso dell’ascensore;
- gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina dell’ascensore, inclusi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione;
- l’ascensore deve essere dotato di dispositivi mirati ad impedire la caduta o i movimenti incontrollati della cabina in caso di mancanza di corrente o di guasto dei componenti;
- l’ascensore deve essere dotato di mezzi che consentano di evacuare le persone imprigionate all’interno e di mezzi di comunicazione bidirezionali per avere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. In sostanza, chi resta imprigionato nella cabina dell’ascensore deve essere in grado di parlare in qualsiasi momento con un operatore di soccorso.
Obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori degli ascensori
Chiunque lavori in un qualsiasi passaggio della fabbricazione, la distribuzione, l’importazione o la distribuzione degli ascensori ha delle norme ben precise da rispettare. Nello specifico:
- i fabbricanti degli ascensori devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi, altrimenti devono provvedere al loro ritiro;
- gli installatori sono tenuti a verificare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza. Dovranno anche conservare tutta la documentazione tecnica;
- gli importatori e i distributori devono controllare che il fabbricante abbia eseguito la necessaria procedura di valutazione di conformità prima di introdurre un componente di sicurezza sul mercato.
Che cosa fare sui vecchi ascensori
Come detto, il regolamento 2017 sulla sicurezza degli ascensori non prevede l’obbligo di adeguamento degli impianti installati prima del 1999. Tuttavia, su questi vecchi ascensori sono state segnalate dall’Anaci (l’Associazione nazionale amministratori di condominio) alcune criticità che andrebbero risolte con il consenso di ogni singolo condominio. Ad esempio:
- le condizioni ambientali in cui sono installati gli ascensori;
- lo sbarco nelle parti private: se l’ascensore arriva nella proprietà di un singolo condomino, l’accesso alla cabina deve essere consentito 24 ore al giorno al personale di soccorso per motivi di sicurezza. Se il proprietario dello spazio privato con acconsente l’accesso, l’ascensore può essere bloccato per il rischio di mancato soccorso;
- la luce di emergenza che per gli ascensori installati prima del 1999 non era obbligatoria diventa, invece, fondamentale per evitare situazioni di panico quando si rimane al buio per un blocco dell’impianto.
note
[1] DPR n. 23/2017.
[2] Direttiva 2014/33/UE.
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