REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Cristina Giovanna Cilla Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Milazzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1158/2010 promossa da:
D’AGOSTA LORENZO, nato il 30/07/1965, a SCORDIA, rappresentato e difeso dall’avv. VIAGGIO PIERLUIGI ed elettivamente domiciliato in VIA AOSTA N.56 CATANIA
ATTORE
contro
CANIGLIA SEBASTIANO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta di soccorso stradale e autocarrozzeria, nato il 02/01/1950, a SCORDIA, rappresentato e difeso dall’avv. MAGLIONE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIA CANFORA N.126 CATANIA
CONVENUTO
e con l’intervento de
UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato D’Agosta Lorenzo ha convenuto in giudizio Caniglia Sebastiano, nella qualità di titolare dell’omonima ditta di soccorso stradale e autocarrozzeria, chiedendo al Tribunale di dichiarare la falsità e l’abusivo riempimento della scheda di lavorazione da quest’ultimo redatta in data 19.9.2009, nella parte in cui nel riquadro relativo al “lavoro da eseguire” presenta la seguente dicitura scritta di suo pugno: “autovettura incidentata ant. La grave difficoltà 1 + trasporto con carro sulla S.P. 16 x Lentini. Riparazione e Ricambi in economia, escluso manodopera Meccanico a scelta e carico del committente. Prezzo complessivo pattuito e accettato euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA 20%”.
A motivo della domanda l’attore ha esposto quanto segue:
– che le parti in causa, per la riparazione dell’autovettura dell’attore, avevano concordato “una riparazione in economica, atteso che anche per il principio della antieconomicità della riparazione …l’assicurazione… non avrebbe certamente riconosciuto un risarcimento superiore al valore commerciale del mezzo che…è di circa € 800,00” (v. pag. 2 dell’atto di citazione);
– che il Caniglia “faceva firmare in bianco” all’attore la scheda di lavorazione in parola, la quale “a dire del Caniglia, sarebbe poi stata da lui compilata con calma, in quanto era necessario indicare con precisione tutti i lavori da eseguire sull’autovettura (sia di carrozzeria che di meccanica)” (v. pag. 3 dell’atto di citazione);
– successivamente, oltre alla specifica dei lavori da eseguire sull’autovettura, il convenuto inseriva anche la locuzione “prezzo complessivo pattuito e accettato euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA 20%”, commettendo così il falso per cui è giudizio;
– tale prezzo non era stato concordato dalle parti, perché esoso rispetto al valore commerciale dell’autovettura (€ 800,00), considerato altresì che l’assicurazione non avrebbe corrisposto più di detto importo (circostanza, anch’essa, nota al convenuto).
- Con comparsa di costituzione e risposta del 14.2.2011 si è costituito in giudizio Caniglia Sebastiano, eccependo l’inammissibilità della querela, avendo l’attore dedotto nel caso di specie un riempimento contra pacta; nel merito, ha contestato la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, di cui ha chiesto il rigetto esponendo, in particolare, che la citata scheda di lavorazione è stata redatta e sottoscritta in un unico contesto temporale, negli uffici di carrozzeria del convenuto, quando l’autovettura è stata presa in carico per la riparazione ed è esattamente conforme all’accordo inter partes.
- La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova per testi.
In data 29.1.2014 è intervenuto il Pubblico Ministero.
La causa è stata poi chiamata per la prima volta dinanzi all’odierno Giudice istruttore in data 3.11.2016 e, sulle conclusioni delle parti, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al collegio.
- La querela di falso proposta da D’Agosta Lorenzo è inammissibile.
4.1 Preliminarmente giova sottolineare che essa ha ad oggetto la scheda di lavorazione redatta dal convenuto in data 19.9.2009 (versata in atti), costituente una scrittura privata.
Come è noto, a tenore dell’art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Pertanto, l’efficacia di prova legale prevista dalla norma in commento richiede che la sottoscrizione sia riconosciuta (o autenticata: v.art. 2703 c.c.) o comunque legalmente considerata come riconosciuta ex art. 215 c.p.c.: è quest’ultimo il caso per cui è giudizio, non avendo il convenuto disconosciuto la scrittura contro di lui prodotta nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Conformemente al citato dettato normativo, la giurisprudenza ha chiarito che “il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l’art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi” (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 13321 del 30/06/2015).
4.2 Inoltre, in relazione alla fattispecie dell’abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, quale quella lamentata dall’attore nel caso di specie, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di sanare il contrasto giurisprudenziale sorto in subiecta materia, ritenendo necessaria la querela di falso solo nell’ipotesi di riempimento absque pactis (cioè senza che l’autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto; ipotesi alla quale la giurisprudenza successiva assimila quella di riempimento sine pactis) e non anche in quella di riempimento contra pacta (avvenuto in modo non conforme ai patti), risultando in questo ultimo caso esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 5417/2014; Cass. 25445/2010; Cass. 18059/2007; Cass. 5245/2006; Cass. 2524/2006; Cass. 3155/2004; Cass. 308/2002; Cass. 3624/1996; Cass. 6200/1984; T. Cassino 10.3.2016; T. Treviso 20.1.2016). Ciò perché, mentre nel caso di riempimento absque pactis, l’interpolazione del testo integra gli estremi del falso materiale, alla base del riempimento contra pacta vi è pur sempre un mandato ad scribendum del sottoscrittore, il quale ha quindi l’onere di provare con ogni mezzo la difformità tra la formula adottata dal riempitore e quella pattuita (Cass. 18989/2010).
Pertanto, la circostanza che il testo redatto successivamente sia difforme da quello previamente concordato (c.d. riempimento contra pacta) non può essere fatta valere tramite querela di falso (Cass. 1259/1995; cfr., da ult., Cass. 5245/2006; Cass. 2524/2006): in tal caso può piuttosto denunciarsi, ove ne sussistano i presupposti, un vizio della volontà (Cass. 3624/1996; Cass. 10732/1994; cfr. anche Cass. 308/2002; Cass. 14091/2000; Cass. 7975/2000). La differenze tra le citate ipotesi si spiega in ragione del fatto che “la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”: nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell’esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l’autorizzazione”.
Pertanto, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo ” contra pacta” (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 5417 del 07/03/2014).
4.3 Coniugati i superiori principi di diritto con le citate risultanze di fatto, ne consegue nel caso di specie l’inammissibilità della querela di falso prRopeopsteardt.a np.ar1te33at/t2ric0e1n7eidceolnf2ro2n/t0i della citata scrittura privata, avendo lo stesso attore dedotto sin dall’atto di citazione l’abusivo riempimento della stessa da parte del convenuto, in difformità da quanto concordato tra le parti, ossia un prezzo pari a euro 800,00: ipotesi, questa, integrante indubbiamente un riempimento contra pacta.
4.4. Per di più, deve evidenziarsi che nel caso di specie l’attore non ha confermato la querela di falso proposta in via principale nella prima udienza del 17.2.2011 davanti al giudice istruttore, in violazione del disposto dell’art. 99 disp. att. c.p.c., a tenore del quale “la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23896 del 10/11/2014), mancante nel caso di specie.
Anche tale circostanza induce alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta in via principale dall’attore.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge (scaglione di valore da euro 1.101,00 a euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da D’Agosta Lorenzo;
- condanna D’Agosta Lorenzo al pagamento in favore di Caniglia Sebastiano, nella qualità di titolare dell’omonima ditta di soccorso stradale e autocarrozzeria, delle spese processuali, che liquida ai sensi del D.M. n° 55/2014 in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., e c.p.a.
Così deciso in Caltagirone, il 19 febbraio 2017.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Cristina Giovanna Cilla dott.ssa Concetta Grillo