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Il cartello attenti al cane è obbligatorio?

7 Aprile 2017 | Autore:
Il cartello attenti al cane è obbligatorio?

Il cartello «attenti al cane» non esonera il padrone dalla responsabilità per il morso dell’animale. Tale avviso non ha valore legale ed è una mera precauzione.

Il cartello «attenti al cane» non è né necessario, né sufficiente per esonerare il proprietario dalla responsabilità per i danni o le lesioni causate dall’animale in custodia: egli deve fare di tutto per evitare che questo aggredisca o azzanni eventuali passanti, assicurandolo – se del caso – ad una catena o all’interno di un recinto. Se il cane scappa perché riesce a vincere la resistenza delle misure di sicurezza, il padrone resta ugualmente responsabile (sia civilmente, che penalmente) anche se ha esposto il cartello «attenti al cane»: cartello quindi che non è obbligatorio e non serve ad escludere il risarcimento a carico di questi. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1] (leggi l’articolo Il cartello “Attenti al cane” non esonera il proprietario dalla responsabilità).

Il cartello attenti al cane non è obbligatorio, ma allora che valore ha? Per comprenderlo dobbiamo fare un passo indietro e vedere cosa stabilisce la legge.

I danni causati dall’animale in custodia sono disciplinati sia dal codice penale che dal codice civile.

In particolare:

  • il codice penale [2] punisce con una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta. Non si tratta quindi di una condanna sanzionata penalmente;
  • il codice civile [3] invece stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Da notare che in entrambi i casi viene sanzionato non solo il proprietario ma anche chi ha la disponibilità momentanea del cane (ad esempio il dog-sitter o chi dà da mangiare in via abituale ai cani randagi).

La responsabilità civile per i danni del cane è addirittura oggettiva, prescinde cioè dalla malafede o dalla colpa. Invece quella penale richiede sempre il dolo o la colpa.

Si comprende come la presenza del cartello «attenti al cane» sia del tutto ininfluente ai fini della responsabilità civile e amministrativa:

  • per quanto riguarda la responsabilità civile, l’obbligo di risarcimento scatta per il semplice fatto di avere un rapporto diretto con l’animale (basta la semplice detenzione);
  • per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, l’illecito scatta per il fatto di aver lasciato l’animale incustodito o senza le debite cautele.

Ma allora a che serve il cartello attenti al cane? Esso non ha alcun valore legale e può avere quantomeno l’utilità di mettere in guardia i terzi ed evitare che entrino nel recinto se non dopo aver ottenuto il permesso del proprietario, evitando a quest’ultimo di dover poi risarcire il danno per l’aggressione dell’animale. Insomma si tratta di una semplice precauzione di fatto.

Secondo la sentenza in commento, il cartello «attenti al cane» posto all’ingresso della villetta non salva il proprietario dell’animale. Egli deve comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone.

Il Cartello «Attenti al cane» anche se in bella vista non escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del quadrupede. Secondo la Cassazione, il proprietario del cane non può considerarsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta «Attenti al cane». Quel tipo di cartello rappresenta un «mero avviso» relativo alla «presenza dell’animale», ma certo «non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone». Obblighi che, vanno comunque adempiuti assicurando il quadrupede ad un guinzaglio o ad una catena, oppure custodendolo in una zona del giardino della villetta che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei, come il postino, o di scappare.


note

[1] Cass. sent. n. 17133/17 del 5.04.2017.

[2] Art. 672 cod. pen.

[3] Art. 2052 cod. civ.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 5 aprile 2017, n. 17133
Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di Pace di Palermo assolveva C. E. dal reato di lesioni colpose ai danni di P. G., morso da un cane di proprietà dell’imputato.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, il P., indossando il casco e la divisa di portalettere, era giunto con la moto davanti al cancello aperto di casa C. e, sebbene invitato a non entrare e a fermarsi, aveva percorso il viale che conduceva alla villa con il braccio proteso in avanti per porgere una busta, ed era stato aggredito dal cane che era sfuggito alla presa della padrona.
La pronuncia assolutoria era motivata dalla considerazione che l’ingresso del postino, avvertito di non entrare, aveva costituito un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane, ed inoltre non sanzionabile perché verificatosi all’interno di una proprietà privata, con la conseguenza che andava escluso l’elemento soggettivo della colpa.
3. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo per due motivi.
3.1. Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l’ingresso di un postino presso un’abitazione privata era un’attività assolutamente ordinaria e prevedibile da parte del proprietario dell’animale, che non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto un cartello con la scritta “attenti al cane”.
3.2. Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla circostanza che l’evento era avvenuto all’interno della proprietà C., ritenuta in base alla testimonianza di un vicino i casa, mentre dalla relazione di servizio risultava che il postino al momento dell’aggressione si trovava fuori dal cancello, dopo essere scappato alla presa della padrona.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha chiarito ripetutamente che la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione (Sez.4, sent.n.6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951; Sez.4, sent.n.18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594).
Sulla scorta di tali principi sono affette da vizi logici e giuridici le argomentazioni del Giudice di Pace, il quale ha omesso di valorizzare, a carico del proprietario dell’animale, la circostanza che il cane non era stato adeguatamente custodito, tanto che aveva approfittato della momentanea apertura del cancello d’ingresso alla proprietà per liberarsi dalla presa, evidentemente non ferma, della C. G., figlia dell’imputato, ed aggredire il postino mordendolo al braccio.
Va poi osservato che il cane, peraltro di grossa taglia, andava controllato sia all’interno sia all’esterno della proprietà, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, il quale ha evidenziato che la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui attribuiva un’imprudenza alla stessa parte lesa che aveva fatto ingresso nel giardino nonostante il divieto “attenti al cane”, appare censurabile anche laddove non ha tenuto conto della relazione di Servizio redatta dai Carabinieri, confermata in dibattimento, che attestava invece che l’aggressione era avvenuta fuori della proprietà dell’imputato, cioè per l’uscita del cane dal cancello e non per l’ingresso della persona offesa.
Il Giudice di Pace non ha poi considerato che il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale dal sol fatto di aver apposto un cartello con la scritta “attenti al cane”. Un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane, che certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone, obblighi che andavano adempiuti assicurando il cane ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare.
Carente l’impugnata sentenza anche sotto questo profilo, atteso che, attribuendo la responsabilità dell’evento al comportamento avventato del postino, e ritenendo connaturato nel cane l’istinto di difesa del padrone e del proprio territorio, ha formulato il giudizio controfattuale in maniera illogica e giuridicamente non corretta, nel senso che “il cane non avrebbe attaccato il postino se questi non fosse entrato nella proprietà”, laddove il giudizio controfattuale doveva essere volto a verificare se la condotta omessa, ossia un’adeguata custodia, ove adempiuta, avrebbe impedito l’evento.
3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace per una motivazione che si attenga ai principi di diritto ed ai rilievi argomentativi enunciati da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Palermo.


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2 Commenti

  1. Buonasera, desideravo sapere cosa accadrebbe nel caso in cui qualcuno entrasse senza permesso in un recinto dove alloggia il cane e venisse da questi aggredito. Grazie

  2. La sentenza vale anche se la strada fosse privata? Perché se mi entra uno dove è esposto la presenza del cane ho dei dubbi che io venga ritenuto responsabile. D’altra parte nessuno gli ha detto di passar di qua. Sbaglio?

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