Corte d’Appello di Palermo – Sezione IV penale – Sentenza 19 gennaio 2017 n. 132
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo Quarta Sezione Penale
Composta dai Signori:
Presidente Mario Fontana
Consigliere Enzo Agate
Consigliere Michele Calvisi
con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Barbiera
e con l’assistenza del Cancelliere Maurizio Spinella Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.10.14 il Tribunale di Trapani in composizione monocratica assolveva, con la più ampia formula liberatoria, (…) dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 570 co. 2 n. 2 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tenuto una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età conviventi con la madre (…), non corrispondendo alla coniuge, in violazione della prescrizione contenuta nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Trapani emesso il 7.02.12 nella causa di separazione personale, l’importo degli assegni familiari dallo stesso percepiti nonché omettendo di versare alla Be. la somma di Euro 100 al mese per il suo mantenimento come prescrittogli nell’indicato provvedimento, fatti commessi in Trapani dal marzo 2012.
Con atto del 26.01.15 avverso detta sentenza ha interposto appello il Procuratore della Repubblica di Trapani chiedendo che l’imputato venisse condannato alle pene di legge. Tratto l’imputato al giudizio di questa Corte, all’udienza dibattimentale del 13.01.17, celebrata nella sua contumacia, all’esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nel separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato per cui la sentenza impugnata deve essere confermata. In via principale l’appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice tenuto in considerazione il ritardo con cui l’imputato era solito corrispondere alla moglie le somme necessarie ad assicurare i mezzi di sussistenza alle figlie, atteso che, secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, anche il ritardo può determinare il perfezionamento della fattispecie incriminatrice, pur dovendo il giudice penale rilevarne la gravità e quindi l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare (cfr. Cass. sent. n. 43527 del 4.10.12).
Secondo la prospettazione dell’appellante, la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa e delle figlie minori sarebbe desumibile dalle stesse dichiarazioni della Be., che ha riferito di essere stata costretta a rivolgersi ai componenti della propria famiglia d’origine per soddisfare i loro bisogni primari.
Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che, secondo quanto riferito dalla parte lesa (…) dopo la separazione, seppure con qualche ritardo, ottemperò all’obbligo di corrispondere gli importi da lui dovuti a titolo di contribuzione per il mantenimento della stessa e delle due figlie minori, quantificati dal Presidente del Tribunale di Trapani in Euro 400 mensili per le figlie ed in Euro 100 per la moglie.
Secondo quanto riferito dalla predetta, la stessa non fu in condizioni di sopperire da sola ai propri bisogni ed a quelli delle figlie, essendo disoccupata, sicché fu costretta a ricorrere all’aiuto dei propri familiari mentre il marito continuò ad espletare la propria attività lavorativa di vigile del fuoco, percependo regolarmente una retribuzione mensile.
Tali circostanze sono state confermate dai testi Be.Lu., Be.Fr. e Be.Lu. – rispettivamente padre, fratello e sorella della persona offesa -, i quali hanno dichiarato che la propria congiunta si trovò in difficoltà economiche, tanto da essere costretta a ricorrere all’aiuto dei familiari, nel momento in cui il marito si allontanò dalla casa coniugale, ma che, in effetti, dopo il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Trapani, l’imputato cominciò ad ottemperare al mantenimento della sua famiglia nei modi e nei tempi indicati nella sentenza.
Osserva la Corte che, in realtà, dalle concordi dichiarazioni rese dai testi emerge il pagamento pressoché integrale delle spettanze dovute dall’Ur. per il mantenimento della moglie e delle figlie minori nel periodo successivo al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, in data 7.02.12, essendo stato solo ritardato il pagamento di talune mensilità nel primo periodo (febbraio e marzo 2012).
E’ pur vero, dunque, che, nel periodo antecedente risultano versate somme inferiori a quelle dovute, tuttavia emerge, in maniera inconfutabile, la circostanza che le somme dovute, nel periodo oggetto di contestazione (dal marzo 2012), siano state effettivamente pagate di guisa che, trattandosi, peraltro, di un unico reato permanente, deve escludersi che l’imputato abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori, né, tantomeno, che si sia sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile, con provvedimento del 7.02.12.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti: “Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare” (cfr. Cass. sez. VI sent. n. 479 del 1992).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta comprovato il versamento, sia pure con qualche ritardo, di somme complessivamente corrispondenti alle statuizioni dell’autorità giudiziaria di guisa che, aderendo all’indirizzo di legittimità sopra riportato, deve escludersi la sussistenza del fatto di reato contestato, per il periodo successivo al mese di marzo 2012.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata, essendo priva di fondatezza l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Visto l’art. 605 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Trapani in data 3.10.14 appellata dal Procuratore della Repubblica di Trapani nei confronti di (…).
Così deciso in Palermo il 13 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017.