Legge salva suicidi, il procedimento davanti al giudice e i controlli sulla proposta del debitore.
Art. 10 – Procedimento
- Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
- Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
- All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
- 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologa- zione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
- Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
- Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.
- Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Il giudice e i controlli
L’art. 9 individua in maniera diretta la competenza territoriale del tribunale in relazione alla residenza o sede del proponente.
Il giudice invece viene richiamato in maniera generica ed è quindi da ritenere che sia un’articolazione interna dell’ufficio giudiziario nel suo complesso. La norma non fornisce indicazioni in merito all’assegnazione della specifica procedura ai giudici addetti tabellarmente alle procedure concorsuali o a quelli dediti alle procedure esecutive individuali [1].
In mancanza di una organizzazione tabellare dell’ufficio non dovrebbero esserci dubbi nel comprendere il procedimento in esame tra quelli da assegnare ai giudici addetti alle procedure concorsuali [2].
Tenuto conto che il secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1 precisa che, in caso di reclamo, il giudice che ha pronunciato il provvedimento non può far parte del collegio si desume che il giudice è monocratico.
Il primo comma dell’art. 10 assegna al giudice il compito di verificare se la proposta soddisfa le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9.
Il predetto controllo è quindi funzionale al provvedimento che il giudice andrà ad emettere.
La norma fa riferimento al giudice ma nulla dice in relazione alla sua individuazione.
Siamo nella prima fase giudiziale o di ammissione e, quindi, il giudice, prima di disporre, con provvedimento in camera di consiglio, dovrà verificare i requisiti di ammissibilità (art. 7), il contenuto dell’accordo (art. 8) e la documentazione allegata (art. 9).
In relazione all’ammissibilità il giudice dovrà verificare che:
— il proponente si trovi in una situazione di sovraindebitamento;
— il proponente non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente legge [3];
— il proponente non abbia fatto ricorso alla procedura richiesta nei cinque [4] anni precedenti;
— il proponente sia residente o abbia la sede principale dell’attività nel circondario del tribunale presso cui ha depositato la domanda;
— il proponente sia assistito da un organismo di composizione della crisi con sede nel medesimo circondario del tribunale;
— il piano assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e di altre leggi speciali [5];
— il piano preveda le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
— il piano contenga l’indicazione delle eventuali garanzie per soddisfa- zione dei creditori;
— il piano preveda le eventuali modalità di liquidazione;
— il piano preveda l’eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore (nella versione originaria si parlava di “un fiduciario”) per la custodia, liquidazione e distribuzione delle somme ricavate salvo quanto previ- sto dal primo comma dell’art. 13, comma 1;
— il piano prevede l’eventuale pagamento non integrale ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sempreché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (previa attestazione dell’organismo di composizione della crisi), da depositare unitamente agli altri documenti;
— unitamente alla domanda, devono essere depositati i seguenti documenti:
a) l’elenco nominativo di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
b) l’elenco dei beni;
c) l’elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
d) dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni;
e) l’attestazione sulla fattibilità del piano;
f) l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia con l’indicazione della composizione risultante dal certificato o dichiarazione sostitutiva.
Nel caso in cui il proponente sia un soggetto con la qualifica d’imprenditore, il giudice deve accertare che siano depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con la dichiarazione che attesta la conformità agli originali.
I controlli che il giudice deve effettuare nella fase iniziale della procedura riguardano principalmente i requisiti di ammissibilità della proposta sulla quale si deve immediatamente pronunciare.
Ne consegue che il controllo che la norma demanda al giudice è da ritenere prettamente documentale e di carattere sommario [6] e non sul merito, tipo di controllo, quest’ultimo, che sarà effettuato nelle fasi successive quando la procedura entra nella fase cruciale.
Prima delle modifiche portate dal D.L. 179/2012 non si escludeva che il giudice potesse procedere a approfondimenti — esclusivamente officiosi
— ove si addivenisse alla tesi secondo la quale il giudice, dopo l’ammissione della procedura, sia limitato alla verifica di eventuali atti o iniziative in frode ai creditori [7].
note
[1] FABIANI M., La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D.L. 212/2011), in
www.ilcaso.it, cit.
[2] FILOCAMO S.F., L’ammissione e l’anticipazione degli effetti, in Sovraindebitamento e usura (a cura di FERRO M.), cit., pag. 136.
[3] Prima delle modifiche apportate dal decreto legge 179/2012, il proponente non doveva essere assoggettabile alle procedura concorsuali di cui all’art. 1 del R.D. 267/1942.
[4] Tre anni prima delle modifiche apportate dal decreto legge 179/2012.
[5] Prima delle modifiche apportate dal decreto legge 179/2012, il piano doveva assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo medesimo compreso l’integrale pagamento di quelli privilegiati ai quali gli stessi che non abbiano rinunciato anche parzialmente.
[6] PORRECA P. L’insolvenza civile, in Le riforme della legge fallimentare (a cura di DIDONE A.), Torino 2009, pag. 2116.
[7] FABIANI M., La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile” (D.L. 212/2011), in www.ilcaso.it, cit.