Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Lavoro LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2015
Tra ROMEO ROBERTO
ATTORE/I
E INAIL
CONVENUTO/I
Oggi 30 marzo 2017, alle ore 11.15, innanzi al dott. Luca Fadda, sono comparsi: ROMEO ROBERTO , assistito dall’avv. S. BERTONE e C. GHIBAUDO
per INAIL l’avv. L. CLERICO.
Parte ricorrente insiste come in atti per l’accoglimento delle domande tutte formulate, reiterando le osservazioni alla CTU della dott.ssa Piscozzi; reitera le proprie difese evidenziando, comunque, che la malattia, all’epoca dei fatti, risultava tabellata.
Parte resistente insiste come in atti per la reiezione delle domande tutte formulate nei propri confronti , reiterando le osservazioni alla CTU del dott. Crosignani del proprio CTO, nonché reiterate al verbale di udienza 28.9.20016, lamentando la mancata prova del nesso causale; contesta in ogni caso che trattasi di malattia tabellata all’epoca dei fatti ed attualmente, poichè all’epoca dei fatti non era prevista “nosologicamente” la patologia denunciata, richiamandosi alla circolare Inail n°47/2008 .
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all’esito, pronuncia il seguente dispositivo, dandone lettura in udienza
Il Giudice
dott. Luca Fadda
Sentenza n. 96/2017 pubbl. il 30/03/2017 RG n. 452/2015
ROMEO ROBERTO INAIL
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Lavoro LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2015 tra
ROMEO ROBERTO
ATTORE/I
INAIL
CONVENUTO/I
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. LUCA FADDA
Avv. R. AMBROSIO, C. GHIBAUDO e S. BERTONE Ricorrente
all’udienza del giorno 30.3.2017 nella causa civile pendente tra ROMEO Roberto
INAIL
contro
Avv. L. CLERICO
ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo
P.Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Romeo Roberto è affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l’effetto,
B) condanna l’Inail alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere dal 121’ giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;
B) condanna l’Inail alla rifusione delle spese processuali sostenute da Romeo Roberto, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed euro 43,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo dichiaratisi antistatari;
C) pone definitivamente a carico dell’Inail le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa.
Visto l’art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Ivrea, il 30.3.2017
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Luca FADDA