Sovraindebitamento: liquidazione e vendita dei beni


La vendita di immobili in presenza del creditore fondiario
È assai probabile che al momento della presentazione dei beni il creditore fondiario abbia intrapreso l’azione esecutiva per la vendita del bene. È opportuno segnalare che in sede fallimentare il creditore fondiario è legittimato a proseguire l’azione esecutiva ma gli ermellini [1], ritenendo che il privilegio del medesimo sia soltanto di natura processuale, non hanno escluso però la vendita in sede concorsuale privilegiando l’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita, principio fatto proprio dal legislatore con la conseguenza che il creditore fondiario:
— è comunque sempre soggetto alle disposizioni del concorso formale di cui al terzo comma dell’art. 52 L.F. e, quindi deve necessariamente insinuarsi al passivo per il credito vantato;
— partecipa al riparto a seguito dell’ammissione al passivo;
— il ricavato della vendita dei beni sui quali il creditore vanta il proprio diritto partecipa alla soddisfazione delle spese di carattere generale secondo l’imputazione prevista dall’art. 111ter L.F. [2].
Stante al tenore letterale del secondo comma dell’art. 14 duodecies quest’ultimo principio sembra non sia applicabile alla procedura di liquidazione dei beni poiché “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.
Nella procedura di liquidazione dei beni, ancorché il liquidatore possa subentrare nelle procedure esecuzioni pendenti, non è chiaro se il creditore fondiario sia legittimato a proseguire l’azione esecutiva individuale e se il credito debba essere soddisfatto soltanto con la domanda di partecipazione alla ripartizione.
La purgazione delle formalità pregiudizievoli
Dopo la vendita il liquidatore chiede al giudice, fornendo ogni informazione utile, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo compresa la trascrizione del decreto di ammissione alla procedura. Il giudice, verificato che gli atti dispositivi compiuti dal liquidatore siano conformi a quanto previsto nel programma di liquidazione ordina la purgazione dei predetti atti.
La chiusura della procedura
Il giudice dopo aver accertato la completa esecuzione del programma di liquidazione, con decreto motivato, il giudice dichiara la chiusura della procedura. La chiusura della procedura non può comunque dichiarare la chiusura della procedura prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del deposito della domanda.
note
[1] Cass. n. 18436 del 8/9/11
[2] SOLLINI E., Il curatore fallimentare, Simone IV ed. 2012, pag. 136