Tribunale di Genova – Sezione I penale – Sentenza 23 gennaio 2017 n. 301
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr.ssa LOREDANA LUCCHINI
in data 23/01/2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione
nei confronti di:
BU.GI., nato (…), residente in Genova, Via (…), elettivamente domiciliata presso il difensore di ufficio dall’Avv. Mo.Ma. del foro di Genova
ASSENTE IMPUTATA
art. 633 – 639 bis c.p., perché invadeva abusivamente l’alloggio pubblico sito in Genova alla Via (…), con la finalità di occuparlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione emesso il 9 giugno 2016 e regolarmente notificato, il PM presso il Tribunale di Genova conveniva in giudizio ex art. 550 c.p.p. dinanzi al medesimo Tribunale in composizione monocratica BU.GI. per ivi rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
All’udienza – filtro del 14 novembre 2016 l’imputato – che ha dichiarato domicilio nel corso del procedimento – non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento ed era pertanto dichiarato assente ex art. 420 bis c.p.p.
All’odierna udienza dopo l’ammissione delle prove orali e documentali richieste, era sentito, in qualità di testimoni, l’appartenente alla Polizia Municipale Fr.La. Esaurita la discussione, il PM e il Difensore dell’imputato formulavano le conclusioni come riportate in rubrica.
All’esito è stata data lettura della sentenza con redazione immediata dei motivi ex art. 544 comma 1 c.p.p.
L’odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. meglio descritto nel capo di imputazione commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 23 gennaio 2015.
Dall’esame del teste escusso risulta che l’appartamento meglio indicato nel DCG era stato occupato senza averne titolo dall’odierno imputato compiutamente identificato mediante carta di identità da personale della Polizia Municipale che aveva fatto accesso in loco in data 23 gennaio 2015 su segnalazione dell’ufficio che gestisce gli alloggi di edilizia pubblica, che avevano bussato, che l’imputato odierno aveva aperto loro la porta, che l’alloggio era completamente arredato e in buone condizioni, che tale alloggio risultava all’ufficio sopra indicato essere libero e “non assegnato” ad alcuno, che l’imputato non aveva esibito alcun documento che legittimasse la sua presenza all’interno dell’alloggio. DIRITTO
L’imputato è stato compiutamente identificato per cui è certa la sua identità ex art. 66 c.p.p.
Sulla base di quanto precede e in assenza di ogni giustificazione in merito da parte dell’imputato che ha scelto di non presenziare al processo risulta pacificamente provato il fatto in contestazione pienamente sussistente in tutte le sue componenti soggettive e oggettive. Ed invero egli ha occupato con coscienza a volontà un alloggio di proprietà dell’ARTE sito in Genova via (…) senza averne alcun titolo abilitativo fatto che integra il reato di cui agli artt. 633 – 639 bis c.p.
Ed invero la norma de quo intende tutelare per l’imprescindibile esigenza di tutelare disordini sociali l’interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e particolarmente il diritto di godimento che spetta al proprietario, al possessore o a chi abbia l’esclusività dell’uso garantita dalla legge contro quelle forme di introduzione nel “fondo altrui” che sostanziano un’intensa aggressione del bene tutelato.
La Cassazione ha precisato che per la sussistenza del reato non sia necessaria che si sia in presenza di un fatto di particolare gravità perché la parola “invasione” non va assunta nel suo significato etimologico che richiama l’idea della violenza fisica o della forza soverchiarne del numero di persone ma sta ad indicare l’accesso o la penetrazione arbitraria nell’immobile altrui compiuto per immettersi nel possesso dello stesso o per trarne un qualunque profitto.
Non può essere applicata ai caso in esame l’esimente di cui all’art. 54 c.p. e che pertanto il fatto ascritto all’imputato sia scriminato per lo stato di necessità.
Si rileva che è particolarmente controversa in dottrina e in giurisprudenza l’applicazione dell’art. 54 c.p. al reato di invasione arbitrari di edifici con riguardo a quelli di edilizia pubblica onero si possa o meno applicare l’art. 54 c.p. nell’ipotesi in cui il soggetto abbia posto in essere il fatto tipico – consistente nell’invasione arbitraria di immobili dell’edilizia pubblica in stato di bisogno economico e abitativo. Si riscontrano in merito diverse posizioni.
A fronte di un indirizzo molto rigoroso della giurisprudenza di legittimità che nega, in linea di principio, che la necessità economica e in specie abitativa possa trovare considerazione nell’ambito della scriminante di cui all’art. 54 c.p. (vedi Cass. 9 aprile 1990, in Riv. Pen. 1991,167; Cass. 3 giungo 1987, in Riv. Pen., 1988, 243) si registrano alcune sentenze più
recenti che pur ammettendo in linea di principio che la mancanza di un alloggio dignitoso possa fondare una situazione di “pericolo di danno grave alla persona” richiedono poi un accertamento particolarmente rigoroso dei requisiti “dell’attualità” e “dell’inevitabilità” del pericolo (vedi ex plurimi,r Cass. Pen. Sez. III 2 dicembre 1997, RV 209047).
In particolare la Cassazione con sentenza n. 239447 del 2008 ha precisato che “ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità nel concetto di danno grave alla persona rientrano non solo lesioni della vita e dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera di diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione tra le quali rientra il diritto all’abitazione: l’operatività dell’esimente presuppone peraltro gli ulteriori elementi costitutivi dell’assoluta necessità della condotta e dell’inevitabilità del pericolo.
Ne consegue che tale concetto estensivo di danno grave alla persona comporta la necessità di una più attenta e penetrante indagine diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa – necessità e evitabilità – non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate (Cass. Sez. 07/237305).
Applicando i principi sopra illustrati al caso in esame si evidenza che l’istruttoria dibattimentale non è emerso in alcun modo che quando l’imputato si è introdotto nell’immobile de quo egli dovesse salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona né che tale ipotizzato pericolo fosse non altrimenti evitabile.
Non vi sono alla stato degli atti elementi per concedere all’imputato le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.p.
Tenuto conto della complessiva modestia del fatto pare opportuno comminare la sola pena pecuniaria.
Valutati gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ed, in particolare, la ridotta gravità del fatto e la minima capacità a delinquere dell’imputato (incensurato), si stima equa per BU.GI. in ordine al reato ex artt. 633 – 639 bis c.p. a lui ascritto nel DCG la pena di 400,00 Euro di multa.
Essendo stata inflitta una pena pecuniaria di non ingente importo non pare conveniente per l’imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena tv art. 163 c.p. Si concede invece il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 c.p.
All’affermazione della responsabilità segue infine la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara BU.GI. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna alla pena di 400,00 Euro di multa oltre ai pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 175 c.p. concede all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
Così deciso in Genova il 23 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2017.
Non si parla del danno economico a chi ci vive. Chi li paga il giudice o l’abusivo?
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni??? CERTO CALCI IN CULO A 2 A 2 FINCHÉ DIVENTANO DISPARI
MA ROBA DA MATTI
Se un abusivo occupa la mia casa di proprietà e le forze dell’ordine non lo caccia via subito e di corsa in pochi giorni la giustizia me la faccio io, li AMMAZZO!!
calci in culo a lui e al giudice che gli da ragione
bravo.
Può anche non essere reato per la legge, ma sicuramente pericoloso, ma molto molto pericoloso per l’occupante
cambiare questa legge infame…altro che costituzione!!!
Ma scusate, la sentenza non si conclude con la condanna dell’imputato? Cito testualmente: “Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara BU.GI. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna alla pena di 400,00 Euro di multa oltre ai pagamento delle spese processuali.”
Mi pare che in altri paesi europei e non, quando si verifica una occupazione abusiva, il proprietario si reca a casa occupata dall’abusivo e con il mod. 7,65 gli comunica quanti minuti gli restano per liberare l’immobile occupato. Trascorso tale termine provvede a fare pulizia profonda e definitiva di tutto e di tutti….poi se necessario chiama gli agenti per un semplice verbale di constatazione.
ma ti pare male. Te lo sei proprio inventato!
Mi complimento con La legge per tutti. Gli articoli sono sempre utili, chiari e molto scorrevoli.
Viva litalia
Se succede qualcosa all’abusivo che sta in casa mia cosa rischio io ???
va’ bene andare in carcere un anno per difendere i propri bene,visto che queste sono leggi sono del cazzo…ci si puo’ anche stare!!!
A me un locale d’atto in comodato di sei messi simulato da figlio del proprietari novanteni dopo la scadenza Sen alcun preavviso hanno cambiato seratura e ho ancora tutti i mie Benni a l’interno la proprietà pretende altri sei messi senza che io ne abita, ,
sono schifato, la legge protegge i delinquenti,….è uno schifo
Dipende parlare di delinquenza e’ facile….Ma se uno ha due o piu figli, ti cacciano di casa…..Ti hanno licenziato dal lavoro perché non puoi più fare orari idonei ai datori di lavoro….Non hai mai commesso alcun reato nella vita….non sai dove andare….dormi buttato qua e là con i figli e occupi una casa vuota????……sei delinquente???meglio che ci mettono gli extracomunitari????Perché non provvedono alla gente italiana bisognosa????vi sentite signori perché siete nati con la cravatta????
I figli si fanno se si possono mantenere decorosamente e avendo certezze nella vita, forse non ti è chiaro, non si fanno per poi andare ad occupare case altrui…
Sentenza folle il proprietario ci deve pagare le utenze le imposte comunali la cassazione ha emesso una sentenza che dichiara reato occupare le case altrui,evidentemente
occupa roba mia per necessità allora rubo,truffo per necessità follia pura povera ITALIA.
La depenalizzazione del reato di abusivismo,impedendo l’immediato sfratto dell’abusivo,l’ha messa renzi qualche anno fà.Speriamo che gli occupino la sua
Occuparono un mio appartamento 4 anni fa ,andai con due mazze da baseball e una spranga di ferro dopo mezzora l’appartamento era bello che libero . e siccome me lo avevano anche sporcato gli spaccai il cranio a due degli occupanti e quattro calci in bocca anche ai figli piccoli .andatemi a denunciare gli dissi!
Spero ci siano andati a denunciarti, dino!
Non si è comportato bene,neanche loro. Specie nei confronti dei minori. Comportamento vergognoso.
Anni fa occuparono la mia casa di campagna, chiesi con le buone di andarsene ma mi minacciarono e mi derisero anche.
Non chiamai le forze dell’ordine perché sapevo come gira l’Italia. Quella casa ha molto terreno e bosco adiacente, una notte semplicemente scomparvero tutti e 5.
Esistono pure coloro che occupano case dette popolari
( specialmente quelle dell’ ATER e di altri enti pubblici) e non non per vera necessità ma perché poi una volta occupata una poi se la vendono e ne vanno ad occupare un’ altra ).
E così via . E tra costoro ci sono coloro che oltre poi alla casa popolare occupata ha no pure la seconda casa magari in un altro comune o regione ,case intestate ad altre persone. Sono persone bulle,violente, ” furbe”. A chi tocca la casa popolare di diritto ? ..Ai più furbi e violenti o alle persone oneste che veramente necessitano di una casa, cittadini italiani onesti e che necessitano della casa popolare ( fecero la regolare domanda ( ore ed ore a fare la fila pure se si è invalidi. Meglio andarsene. Ma che rinnovi la domanda e rinnovi la domanda sono già trascorsi vent’ anni …) ma nessuno li contattò nessuno glie la diete la casa popolare) cittadini e cittadine che pagano le tasse( le imposte ). Purtroppo così : E le persone oneste e povere ma senza le ” giuste raccomandazioni o i soldi di straforo ..)” forse non avranno mai in locazione la casa popolare.
Se un abusivo occupa la mia abitazione di mia proprietà e le forze dell’ordine non li caccia via in poco tempo, la giustizia me la faccio io da solo, li AMMAZZO a costo di farmi la galera a vita.
Chi e’ l’autore materiale di questa legge, di quale area politica fa parte, e dachi e’ stata approvata e controfirmata, grazie.