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Pensione a 63 anni nella Gestione Separata, quando è possibile?

3 Maggio 2017 | Autore:
Pensione a 63 anni nella Gestione Separata, quando è possibile?

In quali casi gli iscritti alla Gestione Separata possono versarvi tutti i contributi per accedere alla pensione a 63 anni?

Sono iscritto alla Gestione Separata e vorrei esercitare la facoltà di computo per ottenere la pensione anticipata, mi hanno detto però che avrei dovuto maturare i requisiti entro il 2011: è vero?

Nel caso del lettore, se la simulazione della pensione, con il calcolo interamente contributivo, è superiore a 2,8 volte l’assegno sociale, non sussistono dubbi sul fatto che l’interessato, a 63 anni e 7 mesi di età, avendo oltre 20 anni di contributi complessivi, possa effettuare il computo nella Gestione Separata di tutta la contribuzione posseduta per ottenere la pensione anticipata contributiva.

La pensione anticipata contributiva con computo nella Gestione Separata, difatti, non è condizionata dal possedere, o meno, i requisiti per la pensione contributiva stessa alla data del 31 dicembre 2011, ossia prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero.

Questa notizia si è diffusa a causa di un’interpretazione sbagliata della circolare  Inps che ha recentemente confermato la facoltà di computo [1].

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire, analizzando la circolare, chi può avvalersi della facoltà di computo e ottenere, attraverso quest’opzione, la pensione anticipata contributiva.

Computo nella Gestione Separata: requisiti

Innanzitutto, la circolare chiarisce che, per fruire del computo, quindi per poter trasferire tutti i contributi posseduti nella Gestione Separata dell’Inps, bisogna possedere:

  • almeno 15 anni di contributi complessivi;
  • almeno 5 anni di contributi versati dal 1996 in poi;
  • meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Sono dunque esclusi dall’opzione del computo sia i cosiddetti contributivi puri, cioè coloro che non possiedono contributi versati prima del 1996, sia gli ex retributivi puri, cioè coloro che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, aventi diritto al calcolo contributivo sino al 2011.

Computo nella Gestione Separata: chi può sceglierlo

Possono optare per il computo gli iscritti alla Gestione Separata (si è iscritti sempre, anche quando è cessata l’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo) che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima e le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

Computo nella Gestione Separata: come funziona

La facoltà di computo, come ricorda l’Inps nella citata circolare, consiste nel trasferire tutti i contributi posseduti nella Gestione Separata, come una vera e propria ricongiunzione; tuttavia, la pensione ottenuta mediante computo è calcolata con sistema interamente contributivo (basato, cioè, non sulle ultime retribuzioni o redditi, ma sui contributi accreditati nell’arco della vita lavorativa; generalmente risulta piuttosto penalizzante, rispetto al sistema retributivo), qualunque sia il tipo di trattamento conseguito.

Computo nella Gestione Separata: per quali pensioni

A proposito dei trattamenti conseguibili, il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

Chi opta per il computo, come esplicitato dalla circolare Inps in materia, può anche conseguire la pensione anticipata nella Gestione Separata, come già esposto, con 63 anni e 7 mesi di età (i 7 mesi sono dovuti agli adeguamenti alla speranza di vita), 20 anni di contributi e un assegno di pensione superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

Resta ferma, per aver diritto alla liquidazione della pensione, la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

Computo nella Gestione Separata: requisiti precedenti alla riforma Fornero

Arriviamo ora al punto controverso della circolare Inps in materia di computo, ossia quello in cui si parla dei soggetti aventi diritto alla salvaguardia dei previgenti requisiti, cioè dei requisiti anteriori alla Legge Fornero.

Analizziamo il testo della circolare:

5.1.2 Salvaguardia previgenti requisiti

Come precisato al p. 7.1 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che risultino in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata in computo con i requisiti previsti per i contributivi c.d. puri anteriormente  alla legge n. 214 del  2011 (vedi circolare n. 60 del 2008), indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.

 Si precisa che alla data del 31.12.2011 devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti a tale data per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata.

Pertanto, le Sedi devono verificare al 31.12.2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Resta fermo che, in tale situazione, l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31.12.2011 ( vedi circolari n. 60 del 2008, n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011, p. 6).”

Il testo, così com’è formulato, è effettivamente un po’ oscuro: ad un’attenta lettura, tuttavia, si comprende che questo paragrafo della circolare non condiziona la facoltà di computo al possesso dei requisiti per la pensione ante-Fornero” alla data del 31 dicembre 2011. Ciò che vuol dire il testo, invece, è che, chi ha maturato i requisiti per la pensione vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero, più leggeri di quelli attuali, può fruirne purché maturati, anche attraverso il computo, entro il 31 dicembre 2011, anche se non ha, entro tale data, manifestato l’opzione per il computo stesso.

In pratica, è possibile, grazie alla facoltà di computo, aver accesso alla pensione con i requisiti “pre-Fornero”, sommando i contributi di più casse, purché i requisiti stessi siano raggiunti al 31 dicembre 2011, anche se l’interessato, alla data, non aveva ancora optato per il computo nella Gestione Separata.

Tornando al caso del lettore, dunque, pur non avendo egli raggiunto i requisiti antecedenti alla Legge Fornero alla data del 31 dicembre 2011, può comunque raggiungere la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi con il computo. Ciò che non può raggiungere è soltanto la pensione con i vecchi requisiti, esistenti prima della Legge Fornero.


note

[1] Inps Circ. n. 184/2015.


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