Tribunale Roma, sez. XII, 16/10/2002, Vedi massime correlate
Classificazione:
ASSICURAZIONE (Contratto di) – Assicurazioni contro le malattie
Intestazione
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, F. T. conveniva dinanzi a questo Tribunale SAI s.p.a..
L’attrice esponeva che:
– aveva stipulato in data 29.3.1995 una polizza sanitaria con la SAI;
– in data 1.4.1996, a causa di un infortunio, aveva sostenuto spese di cura per oltre 12 milioni di lire;
– la SAI aveva ricusato di pagare l’indennizzo contrattualmente dovuto.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di tale indennizzo.
Si costituiva la SAI allegando la non indennizzabilità del sinistro ex art. 1892 c.c., per avere l’assicurata taciuto al momento di stipula della polizza di essere portatore di patologie pregresse, pur essendone bene a conoscenza.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della pretesa attorea, e domandando in via riconvenzionale la condanna dell’attrice alla restituzione dell’indennizzo, relativo ad altro sinistro, già percepito dalla SAI in virtù della polizza sopra descritta.
Nel corso dell’istruzione venivano acquisiti documenti, assunta prova testimoniale.
Esaurita l’istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21.1.2002.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perché l’assicuratore possa legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo, ex art. 1892 c.c., è necessario:
(a) che sussista una inesattezza o reticenza dell’assicurato nella descrizione del rischio;
(b) che l’inesattezza o reticenza sia astrattamente idonea ad incidere sulla valutazione del rischio;
(b) che sia dovuta a dolo o colpa grave.
Sulla sussistenza della inesattezza.
Nel rispondere al questionario anamnestico sottopostole dall’assicuratore, l’attrice ha dichiarato:
(a) di non avere mai subito malattie;
(b) di non essersi mai sottoposta ad accertamenti diagnostici (cfr. all. 3 fasc. attoreo).
Risulta, per contro, dall’anamnesi prossima trascritta dai sanitari dell’ospedale Villa Margherita, ove l’attrice venne ricoverata il 1.4.1996, che a tale data l’attrice soffriva di osteoporosi, che negli ultimi due anni si era aggravata; che si era per questo motivo sottoposta a radiografie, TAC e risonanza magnetica, e che il 15.7.1994 si era sottoposta a scintigrafia ossea.
Sussiste dunque la reticenza.
Sulla rilevanza,
Una osteoporosi di entità tale da suggerire un multipli accertamenti diagnostici è circostanza certamente idonea ad incidere sulla valutazione del rischio da parte dell’assicuratore, quando oggetto del contratto sia il rischio di dover sostenere spese di cure.
Sussiste pertanto la rilevanza.
Sulla colpa grave o sul dolo.
Non vi sono prove della sussistenza di dolo.
La colpa grave può invece desumersi, ex art. 2727 c.c., dalla natura degli accertamenti compiuti dall’attrice e sottaciuti all’assicuratore, che certamente non potevano essere stati “dimenticati” al momento della stipula.
Poiché il contratto di assicurazione si fonda, nella descrizione del rischio, sulla uberrima bona fides dell’assicurando, questi ha l’obbligo di riferire all’assicuratore qualsiasi circostanza astrattamente idonea ad incidere sul rischio: sicché è in colpa l’assicurato quando, come nella specie, ometta di riferire un ricovero che per cause, vicinanza temporale ed esami eseguiti non possa considerarsi un fatto rutinario.
Sussiste quindi la colpa grave dell’assicurata.
La domanda come formulata va dunque rigettata, non essendo tenuto l’assicuratore a pagare l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1892 c.c..
Va, per lo stesso motivo, accolta la domanda riconvenzionale. La SAI, infatti, risulta avere esercitato il diritto di impugnazione di cui all’art. 1892 c.c. entro il termine di decadenza di tre mesi sancito dalla norma ora indicata: la denuncia di sinistro risulta infatti pervenuta alla SAI il 23.3.1996 (cfr. all. 22 fasc. convenuta), mentre l’esercizio del recesso è avvenuto con lettera ricevuta dall’assicurata il 22.10.1996 (all. 24 fasc. convenuta).
T. va dunque condannata alla restituzione in favore della SAI della soma di € 23.154,61, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (10.11.1995).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-) rigetta la domanda come proposta da F. T. nei confronti di SAI s.p.a.;
-) condanna F. T. al pagamento in favore di SAI s.p.a. della somma di euro 23.154,61, oltre interessi come in motivazione;
-) condanna F. T. alla rifusione in favore di SAI s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 150 per spese; euro 1.000 per diritti di procuratore; euro 2.000 per onorari di avvocato, per complessivi euro 3150, oltre I.V.A. e C.N.P.A.F.;
Così deciso in Roma, nella tredicesima sezione civile del Tribunale, addì mercoledì 16 ottobre 2002.