La depenalizzazione approvata dal Governo ha cancellato il reato di danneggiamento semplice; quando invece il danneggiamento è aggravato il reato resta.
Immaginiamo di lasciare la nostra auto nel parcheggio privato del nostro edificio, delimitato da un cancello e non accessibile a tutti. Il giorno dopo troviamo le ruote sgonfie e una evidente riga sulla fiancata laterale, frutto di un atto vandalico di qualche “teppistello”. Andiamo dai Carabinieri per sporgere denuncia, ma questi ci dicono che, ormai, gli atti vandalici sono stati depenalizzati e che, pertanto, non possiamo che fare una causa civile – sempre ammesso di riuscire a risalire al responsabile – per tutelare i nostri diritti e ottenere il risarcimento del danno. È vero ciò che ci viene riferito dalle autorità? Sì, ed è la conseguenza della depenalizzazione [1] avvenuta l’anno scorso con cui il Governo ha cancellato ben 40 reati trasformandoli in parte in illeciti amministrativi e, in parte, in illeciti civili. Tra questi vi è anche il reato di danneggiamento semplice [2] che è quello che si realizza quando il bene non è sottoposto alla cosiddetta «pubblica fede» ossia non si trova in un’area aperta al pubblico.
La soluzione al problema è opposta nel caso in cui l’auto, anziché trovarsi nel recinto di un parcheggio privato, chiusa cioè al traffico, si trovava, al momento dell’atto vandalico, sulla strada urbana o, comunque, in un parcheggio aperto al pubblico (si pensi a un parcheggio gestito dal Comune o da una società privata oppure allo spazio auto antistante un centro commerciale, di proprietà di quest’ultimo, ma di libero accesso a chiunque). In tali casi, si configura il danneggiamento aggravato che, invece, a differenza di quello «semplice», è ancora un reato. Tanto è vero che lo stesso Sottosegretario alla Giustizia ha chiarito, in risposta a un quesito postogli nello scorso mese di luglio, che gli atti vandalici non sono depenalizzati quando rientrano nell’ambito del danneggiamento aggravato (leggi Auto rigata: reato e denuncia). Pertanto, chi trova l’auto rigata o danneggiata dopo averla lasciata a bordo del marciapiedi, sulle strisce blu, sulla strada pubblica o comunque in un’area (anche privata purché) aperta al transito, ha ugualmente il diritto di sporgere denuncia alle autorità.
In buona sostanza gli atti vandalici depenalizzati sono quelli che avvengono in un’area “protetta”, sottoposta per esempio a particolari controlli, tanto da impedire ai malintenzionati di accedervi tranquillamente e consumare il danneggiamento (si pensi, ad esempio, a un parcheggio con videocamere e personale di sorveglianza). Mentre gli atti vandalici non depenalizzati sono quelli che avvengono in un luogo pubblico o anche privato purché aperto a tutti, privo di recinzioni, sorveglianze o altre forme di controllo. Detto in termini giuridici, la differenza si basa sul concetto di «esposizione alla pubblica fede» del bene danneggiato, condizione che sussiste per i beni che si trovano in uno spazio aperto e che invece manca in tutti gli altri casi.
Le cose non cambiano quando parliamo di atti vandalici su beni diversi dall’automobile. Come ad esempio le facciate dell’edificio condominiale. Chi esegue scritte e graffiti sul muro prospiciente la strada, quello cioè cui tutti possono accedere, commette un atto vandalico ancora punito a titolo di reato (danneggiamento aggravato per trovarsi detto bene esposto alla pubblica fede). Se invece si tratta del muro del palazzo interno non c’è più il reato.