Seconda casa: la luce è intestata a persona diversa da quella a cui è intestato il canone tv. Può quest’ultima essere perseguita per mancato pagamento del canone visto che la luce è di intestatario diverso?
La normativa vigente stabilisce che il canone tv debba essere pagato una sola volta per tutti gli apparecchi televisivi detenuti in tutte le residenze e dimore a disposizione di una famiglia anagrafica (definita come insieme di persone che coabitano e risultano legate da vincoli di parentela o affinità ecc…). Ciò vuol dire che se nell’appartamento concesso in comodato d’uso hanno stabilito la loro residenza anagrafica una o più persone, questa o queste persone costituiscono per la legge (ed anche ai fini del pagamento del canone tv) una autonoma famiglia anagrafica che è obbligata al pagamento del canone tv.
Nel caso in cui nessuna delle persone che risiede nell’appartamento concesso in comodato (e che costituisce una autonoma famiglia anagrafica) abbia intestato a sé un contratto per la fornitura di energia elettrica, la legge prevedeva che, solo per il 2016, il pagamento del canone tv avvenisse con il modello F24 entro il 31 ottobre 2016 e sulla base di codici che l’Agenzia delle Entrate.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte