Pignoramento: cosa deve fare Equitalia per evitare la prescrizione?


Equitalia mi ha notificato un’intimazione di pagamento, poi mi ha pignorato il quinto della pensione e iscritto ipoteca su un immobile. In questo modo la prescrizione non scade mai o deve rinnovarla con una notifica?
A seguito di queste procedure Equitalia non è tenuta a rinnovare alcuna notifica. Con il pignoramento del quinto della pensione ha, infatti, già ottenuto dal giudice l’assegnazione degli importi che l’ente previdenziale corrisponde al lettore, nella misura massima consentita dalla legge (e cioè un quinto della pensione mensile). E tutto ciò sino al recupero della somma per la quale egli è debitore.
Con l’iscrizione dell’ipoteca, invece, Equitalia si è assicurata la garanzia del credito tramite l’apposizione di un vincolo su di un bene immobile di proprietà del lettore. Il vincolo ipotecario, sebbene spieghi efficacia per lungo tempo, non è eterno. Invero, questo conserva i suoi effetti per venti anni ma può essere rinnovato prima della scadenza [1].
Ricapitolando, ai fini del mantenimento dell’efficacia del pignoramento presso terzi e dell’iscrizione ipotecaria, Equitalia non deve notificare ulteriori atti. L’iscrizione ipotecaria, tuttavia, è soggetta a termine di prescrizione di anni venti.
Si badi, altresì, che con l’iscrizione ipotecaria Equitalia ha soltanto posto un vincolo ad un bene immobile e non ha, invece, iniziato un’esecuzione immobiliare. Quest’ultima non potrà che iniziare con la notifica di un apposito atto di pignoramento.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Alessandro Dini
note
[1] Ai sensi dell’art. 2847 cod. civ.
scusatemi ma equitalia non doveva pignorare solo 1 decimo della pensione ? qui si dice un quinto