Ordinanza Tar Lombardia Milano 24 maggio 2017 numero 654
Pubblicato il 24/05/2017
- 00654/2017 REG.PROV.CAU. N. 00922/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Genitoriale Sulla Minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Genitoriale Sulla Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Maria Zappa, con domicilio eletto presso il suo studio in Cernusco Sul Navigli, via Uboldo 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Istituto Comprensivo via San Francesco 5 Carugate non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a)Della sanzione disciplinare comminata dall’Istituto Comprensivo Via S. Francesco 5, con sede in Carugate, Via S. Francesco 5, a -OMISSIS- in data 13.2.2017 Prot. N° 759/fp, conosciuto in data 14.2.2017 in sede di consegna ai genitori ricorrenti delle valutazioni scolastiche del primo
quadrimestre, provvedimento emesso dall’Equipe pedagogica in persona del Coordinatore – OMISSIS-e dal Dirigente Scolastico Dott.ssa -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e dei seguenti ulteriori atti:
b)Del verbale relativo al Consiglio di Classe della III A dell’Istituto Comprensivo Via S. Francesco 5, con sede in Carugate, Via S. Francesco 5 tenutosi in data 8.2.2017, relativamente alla votazione di comportamento attribuita a -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Via s. Francesco 5, con sede in Carguata, Via S. Francesco 5 in data 08.02.2017, conosciuto in data 14.2.2017 in sede di consegna ai genitori ricorrenti delle valutazioni scolastiche del primo quadrimestre, provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico Dott.ssa -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e dei seguenti ulteriori atti:
c)della decisione assunta dall’ Organo di Garanzia dell’Istituto Comprensivo Via s. Francesco 5, con sede in Carugate, Via S. Francesco 5, Prot.1433, in data 10.3.2017 e comunicata alla scrivente difesa mezzo pec in data 11.3.2017.
d)di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione della figlia dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, con riferimento alla sanzione del richiamo scritto, in quanto:
– l’accertamento dei fatti da parte dell’amministrazione non è stato completo, dovendosi valutare prima la condotta più grave, che è quella di chi ha fatto il video (che non è la ricorrente) e poi di chi vi abbia partecipato (la ricorrente), oltre a valutare se la pubblicazione del video sia avvenuta con il consenso dell’interessata o meno;
– nel sistema sanzionatorio, pur doveroso, delle condotte di minori della scuola dell’obbligo assume rilievo fondamentale la consapevolezza del disvalore della condotta e la rottura del nesso di omertà con i corresponsabili, che, se presenti, assumono valore estintivo della punibilità delle condotte e che non risultano valutate nel caso concreto.
Ritenuto che il voto in condotta non possa essere accomunato nel giudizio alla sanzione disciplinare perché ha per oggetto un comportamento più generale ed è emanato da un organo diverso, e, di conseguenza, non possa essere sospeso, fermo restando che, trattandosi del primo quadrimestre, la scuola deve comunque dare la possibilità alla ricorrente di rimediare, dando così segno di maturità
P .Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie in parte l’istanza cautelare e per l’effetto:
- a) sospende la sanzione disciplinare del richiamo scritto;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 marzo 2018 .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
L’ESTENSORE Alberto Di Mario
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Ugo Di Benedetto