Corte di Cassazione
Ordinanza 23 maggio 2017, n. 12953
Con sentenza in data 24 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 64/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva accolto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA, IRPEF 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era immune da censure in punto affermazione della nullita’ degli atti impositivi impugnati in quanto quello riguardante il “reddito societario” – quindi “atto presupposto” di quelli per IRPEF notificati alla (OMISSIS) ed al (OMISSIS) in attuazione del principio di “trasparenza” di cui all’articolo 5 T.U.I.R – riguardava la (OMISSIS) sas che si era pero’ estinta in precedenza e quindi non potendo piu’ l’Agenzia delle Entrate vantare nei confronti della stessa alcun credito, cosi’ pertanto derivandone la nullita’ degli avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei suoi ex soci.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resistono con controricorso i contribuenti, che hanno depositato successivamente memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO CHE
Con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’articolo 5 T.U.I.R., poiche’ la Commissione tributaria regionale, affermando la nullita’ “derivata” degli avvisi di accertamento per IRPEF emessi nei confronti dei resistenti a causa della nullita’ dell’avviso di accertamento relativo alla societa’ contribuente -estinta prima della emissione di tale atto impositivo – in relazione all’IRAP ed all’IVA, non ha considerato che rispetto ai primi il secondo e’ un mero presupposto di “fatto” e non di diritto.
Con il secondo mezzo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni del codice civile e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, poiche’ la CTR ha statuito la nullita’ dell’avviso di accertamento “societario” non tenendo conto del fenomeno “successorio” ingeneratosi a causa della cancellazione/estinzione della (OMISSIS) sas.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va infatti anzitutto in linea generale ribadito che “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b)..” (Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01).
Da tale principio di diritto consegue che l’accertamento per IRAP ed IVA emesso nei confronti della (OMISSIS) sas e’ stato correttamente notificato ai suoi soci quali “successori”, anche, nelle correlative obbligazioni societarie, sicche’, come denunciatosi da parte della Agenzia fiscale, statuendo contrariamente la CTR ha violato il principio generale di cui all’articolo 2312 c.c., comma 2 (cfr. in termini e nello stesso senso Sez. 5, 23577/2012).
Peraltro alla disposizione legislativa citata dal giudice di appello a sostegno della propria argomentazione (Decreto Legislativo n. 175 del 2014, articolo 28), va dato un significato ed una portata esattamente contraria a quella indicata dalla CTR.
Infatti, ribadito che “Il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articolo 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacita’ delle societa’ cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della societa’ derivanti dall’articolo 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societa’ dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140-01), come del resto e’ ben spiegato in tale precedente giurisprudenziale l’area applicativa della norma, essendo la medesima non interpretativa e quindi non retroattiva, si proietta dopo la sua entrata in vigore, ma riguarda soltanto gli atti impositivi notificati alle societa’ estinte.
Ed appunto nel caso di specie, correttamente, l’Agenzia delle Entrate ha dunque rivolto la propria pretesa per l’obbligazione societaria direttamente ai suoi soci, in virtu’ di detto principio generale del codice civile.
Dalle considerazioni che precedono deriva pianamente altresi’ la piena validita’ degli accertamenti IRPEF emessi in attuazione della regola generale di tassazione “per trasparenza” di cui all’articolo 5 T.U.I.R., valendo comunque l’ulteriore principio di diritto che “In tema di societa’ in accomandita, la responsabilita’ del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla societa’ (nella specie relative ad IVA e IRAP) e’ illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della societa’ conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilita’ vigente pendente societate” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 13805 del 06/07/2016, Rv. 640167-01).
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.