Se costituisco una rendita vitalizia all’Inps, per accedere alla pensione anticipata con il sistema retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 al 2017, dovrò ricongiungere la rendita all’ex Inpdap o sarà automaticamente costituita?
La disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali è applicabile ai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Per questi ultimi, nei quali rientra la rendita vitalizia che il lettore intende costituire, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui si dispone una sorta di finzione giuridica in cui si riconosce il fatto del versamento degli oneri contributivi come avvenuto nel passato e produttivo, quindi, di effetti giuridici dalla data di competenza.
Indipendentemente dall’efficacia retroattiva, i contributi ricostituiti con la rendita vitalizia dovrebbero comunque rientrare nella gestione privata Inps, che differisce dalla gestione cui sono assoggettati i contributi ex Inpdap versati successivamente, rendendo così necessaria, ai fini del lettore, domanda di ricongiunzione. Questa, infatti, non è automatica. Detta operazione, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 122/2010, ossia per le domande presentate a decorrere dal 1° Luglio 2010, è divenuta onerosa a carico del richiedente. Sarà l’Inps, in caso di accoglimento della domanda, a indicare modalità e termini di pagamento.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Alessandro Dini
note
[1] L. n. 29 del 07.02.1979.