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Bolletta acqua con consumi anomali, che fare?

28 Febbraio 2019 | Autore:
Bolletta acqua con consumi anomali, che fare?

Quali rimedi per l’utente, se la bolletta dell’acqua presenta dei consumi più alti di quelli effettivi? 

Ho una casa sfitta da anni, mi è arrivata una bolletta dell’acqua con un importo pari a migliaia di euro, anche se non ho consumato nulla; ho fatto il reclamo ma mi hanno risposto che le letture periodiche sono obbligatorie solo dal 2017: ha ragione l’ente?

Purtroppo, situazioni simili al caso appena descritto sono abbastanza frequenti: capita spesso che, a fronte di consumi esigui o inesistenti, sia recapitata una bolletta dell’acqua con un importo eccessivamente elevato, talvolta abnorme.

Ma in caso di bolletta dell’acqua con consumi anomali, che fare? Il gestore del servizio idrico deve rettificare la fattura, oppure il consumatore è comunque obbligato a pagare?

Non esiste, purtroppo, un’unica risposta a questa domanda: l’utente dimostrare che l’anomalia è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non potevano essere evitati nemmeno con un’attenta e diligente custodia dell’impianto.

Ma procediamo per ordine, e vediamo, innanzitutto, come evitare le “bollette pazze” dell’acqua, e che cosa fare nel caso in cui sia recapitata una fattura con consumi eccessivi.

Bolletta con consumi anomali: che cosa controllare

Per quanto riguarda le bollette dell’acqua con consumi eccessivi anomali, la prima cosa da fare è controllare il dettaglio della fattura, per capire quali importi sono stati addebitati quali quota fissa, quali come corrispettivo per la depurazione e il servizio fognatura, e quali come consumi effettivi.

Se dalla bolletta si riscontra che i consumi idrici sono eccessivi rispetto ai consumi reali, è opportuno controllare immediatamente la presenza di perdite; se non vi sono perdite, bisogna immediatamente far controllare il contatore, per verificare se è guasto e “gira a vuoto”.

Bolletta acqua: se il gestore addebita consumi presunti

In diversi casi, accade però che i consumi siano eccessivi perché calcolati presuntivamente, sulla base dei vecchi consumi.

Dal 2017, per le società fornitrici non è più possibile fatturare in bolletta i consumi presunti: lo ha deciso l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e Gas, con una delibera del 2016 [1]: all’utente deve essere garantita la possibilità di effettuare l’autolettura del contatore e di comunicarla con elasticità; in assenza di autolettura, devono essere comunque effettuate almeno 2 letture l’anno dall’ente gestore, in alcuni casi tre.

Nel dettaglio, dal 2017, nel caso di utenti, famiglie o condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 metri cubi, i gestori (si tratta dei gestori del Sistema idrico integrato (Sii) che, a qualunque titolo, gestiscono l’attività di acquedotto e operano sul territorio nazionale) devono effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati almeno 150 giorni solari l’uno dall’altro; oltre i 3mila metri cubi, l’obbligo è di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni. È obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se questo per due volte consecutive non è andato a buon fine e se non sussiste alcuna autolettura disponibile.

A garanzia degli utenti, i gestori devono dotarsi di modalità che permettano la messa a disposizione, in caso di contenzioso, della misura indicata dal contatore, raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mostrando una fotografia). Per promuovere l’utilizzo dell’autolettura, il gestore deve consentire agli utenti di comunicarla telefonicamente, anche attraverso messaggi sms, o via web-chat sul proprio sito internet, rendendo i sistemi disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24.

Queste disposizioni, come appena esposto, sono in vigore e valide per tutti i gestori da gennaio 2017: il problema, in diversi casi, si ha quando la bolletta si riferisce a consumi relativi ad annualità precedenti; devono dunque essere applicate, in merito alle letture periodiche, le norme contenute nel regolamento del servizio idrico dello specifico gestore.

Letture acqua: che cosa stabiliscono i regolamenti

La maggior parte dei regolamenti degli enti gestori del servizio idrico stabiliscono, comunque, l’obbligatorietà di letture periodiche, anche con riguardo ai periodi precedenti al 2017. Diversi gestori, ad esempio, risultano comunque obbligati da regolamento ad almeno una lettura nell’arco di 12 mesi.

Bolletta acqua sproporzionata su consumi presunti: che cosa fare

Che cosa fare, allora, se il gestore emette una bolletta sproporzionata rispetto ai consumi reali, perché basata sui consumi presunti?

La prima cosa da fare è inviare, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, un reclamo all’ente gestore, con contestuale richiesta di rifatturazione sulla base dell’autolettura: bisogna chiedere, cioè, che sia emessa una nuova bolletta sulla base dei veri consumi.

In caso di rifiuto immotivato da parte dell’ente gestore, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria.

Ad ogni modo, se l’importo fatturato, pur se sproporzionato, non è elevatissimo, considerando i notevoli costi di un’azione giudiziaria e, non ultimo, il rischio di slaccio dell’utenza (la normativa a garanzia del consumatore in caso di reclami, oltre a non essere chiara e uniforme, spesso non viene rispettata dai gestori, che procedono a slacci illegittimi), il consiglio pratico è quello di saldare comunque la bolletta: gli importi pagati in più non sono persi, ma vengono posti a conguaglio dei futuri consumi.

Bolletta acqua case sfitte

Per chi possiede case sfitte e totalmente inutilizzate, per evitare di pagare balzelli inutili, è consigliabile richiedere all’ente gestore la sospensione del servizio per mancato utilizzo, così come previsto da quasi tutti i regolamenti dei gestori idrici.

Bolletta acqua non potabile

È opportuno, per verificare la correttezza della bolletta idrica, anche controllare periodicamente la potabilità dell’acqua (basta aver riguardo alle segnalazioni periodiche effettuate all’utenza dai comuni).

Esiste, difatti, un provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi [2] che stabilisce un limite del 50% del prezzo relativo alle forniture di acqua, nel caso in cui la fornitura abbia per oggetto acque idonee solo agli usi igienici. A tal proposito, diverse autorità giudiziarie (ad esempio il Giudice di Pace di Reggio Calabria [3]) hanno condannato i Comuni alla restituzione della metà dei canoni percepiti indebitamente: gli orientamenti della giurisprudenza in merito, però, non sono sono concordi.

Ad ogni modo, l’erogazione di acqua non potabile, quando questo non è reso noto all’utente o non è oggetto di un apposito accordo, rappresenta un illecito amministrativo, sanzionato con diverse misure pecuniarie da una nota legge del 2001 [4].


note

[1] Garante per l’energia elettrica ed il gas, delib. 218/2016/r/idr.

[2] Comitato Interministeriale Prezzi, art.13 provv. 26/75.

[3] G.d.P. Reggio Calabria, sent. 27/11/2000.

[4] Art. 19 L. 31/2001.


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