L’azione va proposta nei confronti del liquidatore e non dei singoli soci.
La società cancellata dal registro delle imprese può ancora fallire a condizione che
– lo stato di insolvenza si fosse verificato già prima della cancellazione dal registro o nell’anno successivo;
– sempre che la dichiarazione di fallimento venga effettuata entro un anno dalla cancellazione dal registro.
A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza [1].
La Suprema Corte ha precisato poi che l’azione, in questi casi, va proposta nei confronti del liquidatore della società cancellata e non dei singoli soci.
I soci, peraltro, come noto, succedono in tutti i debiti dell’azienda estinta senza limiti di tempo. Quindi essi rispondono personalmente delle obbligazioni non estinte o (nel caso di S.r.l., S.p.a. ed S.a.p.a.) nei limiti delle somme da questi riscosse con l’ultimo bilancio di liquidazione.
Invece, la procedura di fallimento può essere proposta solo entro un anno dalla cancellazione della società; quest’ultima sarà impersonata da chi ne aveva la rappresentanza legale, il liquidatore, e non dai singoli soci, che pertanto non hanno alcuna legittimazione all’interno del processo.
In base a ciò, i creditori che vogliano agire nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese, rispettando i predetti limiti temporali (un anno), devono muoversi contro il liquidatore, chiedendo il fallimento della società.
note
[1] Cass. sent. n. 13659/2013.