L’imprenditore può chiedere al factor di rinunciare alla garanzia del mancato pagamento da parte del debitore.
Con il contratto di factoring, un imprenditore (chiamato cedente) si impegna a cedere i propri crediti (derivanti dall’attività imprenditoriale) ad un altro soggetto (chiamato factor), pagando un corrispettivo. Il factor, a sua volta, si impegna a fornire una serie di servizi [1], tra cui appunto quello di curare la riscossione dei crediti che gli sono stati ceduti dall’imprenditore per contratto.
Come osservato in dottrina, alla prestazione principale del cedente, si accompagnano, variamente combinate tra loro, diverse altre prestazioni che il factor esegue in favore del cedente a titolo oneroso: sollecito di pagamento, registrazione delle vicende amministrative e gestionali connesse ai crediti ceduti, pagamento, integrale o parziale, del corrispettivo dei crediti oggetto di cessione, assunzione, in tutto o parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori, valutazione dei potenziali clienti, eventuale recupero in sede giudiziaria dei crediti ceduti.
Il contratto, attraverso lo schermo di un imprenditore in grado di governarli e riscuoterli, soddisfa dunque l’esigenza connessa alla concreta gestione dei crediti di impresa, neutralizzandone i due elementi più marcatamente incisivi ed ostativi al sano decollo imprenditoriale: il costo ed il rischio.
Generalmente, nella riscossione di tali crediti, il rischio dell’insolvenza del debitore è a carico dell’imprenditore cedente [2]; infatti, in caso di mancato pagamento, il factor potrà pretendere a tutti gli effetti la restituzione degli anticipi che ha versato al cedente.
Tuttavia, nulla esclude che su, richiesta dell’imprenditore e nei limiti dell’importo preventivamente accordato (plafond pro soluto) [3], il factor decida di rinunciare alla garanzia di cui godeva, assumendosi personalmente il rischio del mancato pagamento da parte del debitore [4].
In ogni caso, il debitore ceduto (“buono o cattivo che sia”) sarà sempre obbligato verso il factor allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario, conservando la possibilità di poter far valere nei suoi confronti tutte le eccezioni che prima di tale contratto erano opponibili al cedente [5].
Meglio prevenire che pagare…
di TOMMASO FRENDO
note
[1] Tra i servizi che il factor può svolgere rientrano quelli gestionali (contabilizzazione e gestione dei crediti, invio dei solleciti ai soggetti inadempienti, ecc.), quelli finanziari (smobilizzazione anticipata dei crediti) e quelli di garanzia (nel caso in cui il factoring sia pro soluto).
[2] Cessione dei crediti pro solvendo.
[3] Si tratta dell’importo stabilito dal contratto entro cui il factor si assume il rischio del mancato pagamento da parte del debitore. La validità di tale plafond decorrerà dalla data in cui l’imprenditore sarà messo a conoscenza dell’assunzione del rischio da parte del factor.
[4] Cessione dei crediti pro soluto.
[5] Manuale del factoring, IPSOA, 2006 – Cass. 17/01/2001 n. 575.