Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Le coppie omosessuali possono adottare?

23 Giugno 2017 | Autore:
Le coppie omosessuali possono adottare?

Cosa dicono la legge e la giurisprudenza italiane sull’adozione di bambini da parte delle coppie gay? Secondo la Cassazione è possibile.

Il tema delle unioni civili, soprattutto dopo l’intervento legislativo del maggio 2016, rimane sempre attuale. Una tra le tante domande che ci si pone è sicuramente la seguente: le coppie omossessuali possono adottare? La recente legge sulle unioni civili nulla dispone in merito. In linea di principio, quindi, la normativa italiana non prevede l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso. Tuttavia, è la giurisprudenza a riconoscerla, ormai in maniera pressoché costante. Una recente sentenza della Cassazione, inoltre, ha concesso a due donne sposate la rettifica dell’atto di nascita di un bambino nato con la fecondazione assistita, affinché il minore venga riconosciuto come figlio di entrambe. Vediamo tutto nel dettaglio.

L’adozione per le coppie omosessuali: la situazione in Italia

La legge n. 76 del 2016, come si sa, ha regolamentato per la prima volta in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso, garantendo una serie di importanti diritti per le coppie gay. Tra questi, però, manca il riconoscimento della possibilità di adottare il figlio del partner (cosiddetta «stepchild adoption»), facoltà non inserita nel provvedimento legislativo.

A fronte di questa lacuna normativa, tuttavia, sono i giudici che in maniera ormai uniforme riconoscono alle coppie omosessuali il diritto di essere riconosciuti, agli effetti civili, quali genitori di un bimbo. Tra le decisioni di merito più recenti troviamo quelle del Tribunale per i minorenni di Firenze e del Tribunale di Roma.

La prima riguardava due uomini italiani residenti nel Regno Unito, che chiedevano la trascrizione in Italia di un provvedimento emesso da una Corte britannica: il Tribunale ha ammesso l’adozione di due fratellini da parte della coppia omosessuale [1]. La seconda decisione, emessa pochi giorni dopo la prima, ha confermato il principio riconoscendo la stepchild adoption ad una coppia di donne romane.

Non basta, perché il consenso all’adozione del figlio del partner è stato dato anche dalla Cassazione. La Suprema Corte, circa un anno fa, ha stabilito che il genitore omosessuale può legittimamente adottare il figlio del partner biologico, se tra questi sussiste un legame familiare stabile e consolidato [2].

Con una sentenza di pochi giorni fa, inoltre, la stessa Cassazione ha affermato che può essere trascritto in Italia il certificato di nascita di un bambino (nato in seguito a fecondazione assistita), in modo che venga identificato non solo come figlio della mamma biologica, ma anche della sua compagna [3]. Vediamo perché.

La sentenza della Cassazione

Due donne, sposatesi nel Regno Unito, chiedono al Tribunale di Venezia la rettificazione dell’atto di nascita del figlio (nato grazie fecondazione assistita) perché identificato con il solo cognome della madre biologica. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, i giudici negano l’autorizzazione, in quanto il tutto risulterebbe contrario all’ordine pubblico nazionale (ossia ai principi fondamentali etico-sociali attualmente vigenti nello Stato italiano, che non riconosce l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso).

La Cassazione, però, dà ragione alle due mamme, affermando il diritto del bambino ad essere identificato come figlio di entrambe. Scopriamo perché il tutto deve oggi considerarsi possibile anche in Italia.

L’ordine pubblico internazionale e i diritti del minore

In sostanza la Cassazione ha affermato che, in questi casi, il concetto di ordine pubblico deve travalicare i confini nazionali. Occorre considerare, infatti, se quanto richiesto dalla coppia omosessuale risulta conforme all’ordine pubblico internazionale. Con tale concetto si fa riferimento all’insieme dei principi fondamentali e dei diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione, dai Trattati internazionali ed europei, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti dell’Unione europea.

Tutte le fonti elencate (sia normative che giurisprudenziali) delineano un panorama favorevole all’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. La Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare, ha più volte sanzionato lo Stato italiano a causa dell’assenza di una normativa che disciplinasse il tema delle coppie gay. Secondo la Cassazione, quindi, non rileva che la legislazione italiana non contempli espressamente la stepchild adoption. Ciò che importa è che i principi fondamentali desumibili dal complesso di norme e sentenze internazionali (e soprattutto europee) non osti a che il bambino venga riconosciuto come figlio di entrambi i genitori omosessuali (e non solo della madre biologica).

Nella specie, inoltre, si trattava di un atto straniero da trascrivere nei registri dello Stato civile italiano. Ciò non basta però, perché occorre soprattutto considerare l’interesse del minore. Al bambino, infatti, va riconosciuto il diritto ad avere e a godere delle relazioni affettive instaurate con le persone che, di fatto, fanno parte del suo nucleo familiare (a prescindere dai legami genetici eventualmente esistenti). In poche parole, il minore ha il diritto di crescere con continuità con quelli che debbono considerarsi i propri genitori effettivi, siano essi eterosessuali o omosessuali.

Anche in Italia, quindi, è possibile identificare un minore come figlio di una coppia omosessuale.


note

[1] Trib. per i minorenni di Firenze, decreto del 07/03/2017.

[2] Cass. sent. n. 12962/2016 del 22/06/2016.

[3] Cass. sent. n. 14878/2017 del 15/06/2017.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

    1. In che modo sarebbe una violenza? Mi piacerebbe saperne di più, mi passi il link di qualche articolo scientifico che ne parla

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA