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Tenuità del fatto esclusa davanti al giudice di Pace

23 Giugno 2017 | Autore:
Tenuità del fatto esclusa davanti al giudice di Pace

Sezioni Unite della Cassazione: non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131 bis del codice penale ai reati di competenza del Giudice di Pace.

La nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale non si applica nei procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace. È questo l’importante chiarimento fornito ieri dalle Sezioni Unite della Cassazione con una informazione provvisoria [1]. In attesa quindi di conoscere le motivazioni dell’importante decisione, che chiude un contrasto giurisprudenziale apertosi da un paio di anni, da quando cioè è stata introdotta la nuova misura, è possibile tracciare alcune prime conclusioni.

La «particolare tenuità del fatto» consente al colpevole di chiedere l’archiviazione immediata del procedimento penale. A lui non si applicano quindi le sanzioni penali; resta però la fedina penale “macchiata” e la possibilità di essere citato in un giudizio civile per il risarcimento del danno. Si tratta di un grosso vantaggio che consente di dribblare le pene nel caso di reati meno gravi. Difatti, come abbiamo spiegato nelle nostre guide (leggi Particolare tenuità del fatto: guida su procedura e reati e in La tenuità del fatto nel reato) la «particolare tenuità del fatto» si applica solo ai reati puniti

  • con la pena detentiva non superiore a 5 anni,
  • con la sola pena pecuniaria,
  • con la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva non superiore a 5 anni.

L’indagato/imputato non può  invocare la non punibilità quando:

  • abbia già commesso altri fatti che risultano simili per condotta, scopo od oggetto di offesa;
  • abbia commesso un reato che riguarda comportamenti abituali, plurimi o reiterati: è ad esempio il caso dello stalking, per il quale il colpevole non potrà ottenere la non punibilità, neanche per una volta;
  • sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Niente tenuità del fatto davanti al Giudice di Pace

Le Sezioni Unite hanno stabilito ieri che la nuova causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, inserita nel Codice penale dal 2015, non si applica agli illeciti di competenza dei giudici di pace.

Ma perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si può applicare ai reati di competenza dei giudici di pace? In questi casi trova  applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 274 che si colloca invece nell’ambito della finalità conciliativa caratteristica della giurisdizione penale del giudice di pace. Peraltro la disciplina del 2000 non subisce limitazioni in ordine alle sanzioni come invece previsto per la tenuità del fatto: la tenuità vale per reati fino a 5 anni di pena (o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva), mentre la dichiarazione di improcedibilità può scattare sempre e comunque. Altre poi le differenze tra i due istituti. Ad esempio, per l’improcedibilità va presentata attenzione ad aspetti come l’esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l’occasionalità del fatto; per la tenuità pesano invece fattori come la non abitualità della condotta.


note

[1] Cass. S.U. informazione provvisoria n. 14 del 22.06.2017.


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