Contributi volontari per la pensione, in quale gestione versarli?


Se il lavoratore possiede contributi in gestioni previdenziali diverse, in quale dovrà versare i contributi volontari?
Mancano due anni alla pensione anticipata e sono costretto a coprirli coi contributi volontari: dato che possiedo contributi nella gestione separata, in Inps dipendenti e commercianti, in quale di queste gestioni verserò la contribuzione volontaria?
Non esiste una norma che, quando si possiede contribuzione versata in più gestioni, obblighi a sceglierne una piuttosto che un’altra per il versamento dei contributi volontari.
Vi sono, però, delle regole da seguire, in quanto non è possibile scegliere una determinata gestione se i contributi che vi risultano versati sono inferiori a una soglia minima; inoltre, a seconda della gestione scelta, il calcolo dell’ammontare della contribuzione volontaria è differente, con importanti riflessi, dunque, sull’assegno di pensione.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona il versamento dei contributi volontari, per fare il punto della situazione.
Indice
Contributi volontari: che cosa sono?
I contributi volontari sono dei versamenti interamente a carico del lavoratore, effettuati facoltativamente quando è interrotto o cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione Inps Ivs (invalidità vecchiaia superstiti). Servono per coprire, dal punto di vista previdenziale, periodi privi di contribuzione e ad arrivare, dunque, più velocemente alla pensione.
Per poter versare i contributi volontari, occorre l’autorizzazione dell’Inps.
Contributi volontari: dove si versano?
Per quanto riguarda il versamento dei contributi volontari, questo può essere effettuato, a scelta, in una delle gestioni presso le quali l’interessato risulta iscritto, purché nella gestione prescelta:
- si possiedano almeno 3 anni di contributi (156 settimane) versati nell’ultimo quinquennio;
- in alternativa, si possiedano almeno 5 anni di contributi (260 settimane) versati in qualsiasi periodo.
In assenza di queste condizioni, non è possibile ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.
Contributi volontari: autorizzazione
L’autorizzazione al versamento dei contributi volontari può essere richiesta anche da chi è disoccupato o in mobilità, fermo restando che non potrà essere effettuato alcun versamento nei periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione o mobilità: in pratica, se l’interessato percepisce la Naspi o una diversa indennità di disoccupazione, potrà versare i contributi volontari solo una volta terminato il sussidio, in quanto l’Inps, durante i periodi di disoccupazione indennizzata, riconosce i contributi figurativi.
I lavoratori con contratto di lavoro part time possono essere autorizzati al versamento di contributi volontari, sia per i periodi in cui l’attività non viene prestata, in caso di part time verticale o misto, sia per i casi di part-time orizzontale (prestazione effettuata tutti i giorni, ma con orario ridotto), anche in costanza di rapporto di lavoro.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa vale per coprire esclusivamente i periodi posteriori alla stessa (non è possibile, ad esempio, domandare i contributi volontari per coprire un periodo non lavorato relativo ad anni precedenti). L’unica eccezione è costituita dalla facoltà di coprire volontariamente anche i 6 mesi precedenti la domanda: ciò è possibile se nel semestre non è presente alcun versamento contributivo, anche figurativo.
L’autorizzazione è sempre valida e non scade mai: se i versamenti sono interrotti, si possono riprendere in qualsiasi momento, ma non coprono periodi pregressi.
Contributi volontari: quando non si possono versare?
Bisogna poi sottolineare che i contributi volontari non possono essere versati:
- nei periodi in cui l’assicurato risulta iscritto a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- nei periodi in cui l’assicurato risulta iscritto alla gestione Inps artigiani, commercianti o agricoltori;
- nei periodi in cui l’assicurato risulta iscritto ad una cassa dei liberi professionisti o alla gestione separata Inps: dato che non è possibile cancellarsi dalla gestione separata, è necessario che non siano attivi il rapporto di collaborazione, o l’attività autonoma, che hanno dato luogo all’obbligo contributivo nella gestione stessa;
- nei periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta (sia nel caso in cui sia liquidata dall’Inps, in qualsiasi gestione, sia se liquidata da altri enti previdenziali).
I contributi volontari possono essere invece versati quando è corrisposto l’assegno d’invalidità.
Contributi volontari: quanto si versa?
Per quanto riguarda l’ammontare dei contributi volontari, questi sono quantificati su base settimanale. Per ottenere l’importo del contributo volontario settimanale, bisogna applicare l’aliquota vigente per i contributi obbligatori (per i dipendenti, generalmente, il 33%, esclusi gli autorizzati precedentemente al 1996, la cui aliquota è congelata al 27,87% ) alla media della retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente alla data di autorizzazione.
Nel dettaglio, le aliquote sono:
- 33% per la generalità dei dipendenti non agricoli;
- 17,4275% per colf e badanti;
- 23,55% per gli artigiani;
- 23,64% per i commercianti;
- 33,23% per i co.co.co.(in base agli aumenti previsti dal Jobs act autonomi);
- 25,72% per i professionisti iscritti alla gestione separata.
L’aliquota, per i dipendenti, è calcolata, comunque, su un minimale: l’importo minimo della retribuzione settimanale su cui calcolare il contributo volontario, difatti, deve essere almeno pari al 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld), in vigore nell’anno considerato: per i lavoratori dipendenti, nel 2017 il minimo è di 200,76 euro.
Per colf e badanti l’aliquota è calcolata sulla retribuzione convenzionale; per artigiani e commercianti sul reddito medio di impresa degli ultimi tre anni, mentre per co.co.co. e professionisti sull’importo medio dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti, ma con il rispetto di un minimale.
In particolare, per quanto riguarda la gestione separata, il minimale annuo di contribuzione è di 15.548 euro. Se il reddito assoggettato a contribuzione negli ultimi 12 mesi di iscrizione a tale gestione, quindi, è inferiore a tale soglia, i contributi dovranno essere calcolati sulla predetta soglia, quindi sarebbero pari a 5.166,60 euro annui.