Lo sai che? Parcella avvocato: le attività devono essere provate
Lo sai che? Pubblicato il 3 luglio 2017
> Lo sai che? Pubblicato il 3 luglio 2017
Onere della prova a carico del legale se il cliente contesta la parcella.
L’avvocato che agisce per il pagamento della parcella deve provare l’attività svolta, se quest’ultima viene contestata dal cliente. Non bastano infatti il semplice rilascio della procura alle liti né l’automatica applicazione del tariffario forense per ottenere il pagamento delle competenze e degli onorari.
È quanto precisato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma [1].
La parcella di avvocato corredata dal parere del competente consiglio dell’Ordine di appartenenza costituisce, nell’ordinario processo di cognizione, semplice dichiarazione del professionista medesimo, con la conseguenza che, nel caso di contestazione anche generica del cliente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite, su di lui incombono i relativi oneri probatori.
A fronte di specifiche contestazioni mosse dal cliente, ricade sul professionista l’onere probatorio di dimostrare la spettanza delle singole voci richieste nelle parcelle.
Il diritto del professionista sorge non già per il semplice rilascio della procura, ma in relazione all’opera effettivamente svolta.
Di conseguenza, l’avvocato non può limitarsi a trascrivere le prestazioni professionali che a suo dire sarebbero dovute, senza indicare le prove da cui dovrebbe attingersi la prova di averle effettuate.
Per esempio, secondo i giudici, le competenze per “consultazioni con il cliente”, “la corrispondenza informativa”, “l’esame della documentazione”, “la richiesta di copia di documenti” costituiscono voci tariffarie liquidabili ai difensore soltanto nel caso in cui egli provi di averle effettuate.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli onorari, dato che “lo studio della controversia”, “la consultazione con il cliente”, “la ricerca documenti”, nonché “la preparazione e redazione della comparsa” postulano la dimostrazione del compimento delle relative prestazioni professionali.
Se il cliente contesta le attività indicate nella parcella e il legale non dimostra di averle effettivamente svolte, nessun corrispettivo è dovuto.
note
[1] C. App. Roma, sent. n. 1684/2017.
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