Sono in malattia e mi scade il contratto


Contratto a termine e malattia: fino a quando è indennizzato il lavoratore?
Ho un contratto a tempo determinato in scadenza e sono malato: ho diritto alla proroga sino al termine della malattia?
Il contratto a termine, per quanto riguarda la tutela del dipendente in malattia, ha delle differenze rispetto al contratto a tempo indeterminato: in particolare, l’indennità di malattia è proporzionata ai periodi lavorati e non è più dovuta una volta scaduto il termine. In pratica, la scadenza non può essere spostata alla fine della malattia (salvo, ovviamente, un diverso accordo delle parti) e una volta scaduto il contratto l’indennità non è più dovuta, né dall’Inps né dal datore di lavoro.
Ma procediamo per ordine e vediamo com’è disciplinata la malattia nel contratto a tempo determinato, com’è tutelato il lavoratore e quali sono gli adempimenti da effettuare.
Indice
Malattia del lavoratore a termine: periodo di comporto
Il periodo di comporto, cioè il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il lavoratore a termine non può:
- andare oltre la durata del contratto (come anticipato, finito il rapporto di lavoro, termina la corresponsione dell’indennità di malattia);
- superare il comporto stabilito per i dipendenti a tempo indeterminato (come previsto dal contratto collettivo applicato).
Malattia del lavoratore a termine: ammontare dell’indennità
I lavoratori a termine, così come i lavoratori a tempo indeterminato, hanno diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps. Il trattamento spettante ai lavoratori a termine deve essere calcolato con le stesse modalità previste per la generalità dei dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicato.
Semplificando i passaggi, si deve:
- moltiplicare la retribuzione media giornaliera (calcolata in modo differente per operai e impiegati);
- per la percentuale pagata dall’Inps (diversa a seconda del settore lavorativo e del periodo indennizzato: nella maggioranza dei casi, 0% per i primi 3 giorni, 50% dal 4° al 21° giorno, ed il 66,66% dal 21° giorno sino al termine del periodo indennizzabile o della malattia);
- per il numero di giornate
I contratti collettivi prevedono, nella quasi totalità dei casi, un’integrazione a carico del datore, sino a raggiungere il 100% della paga; inoltre, per i primi tre giorni di malattia, la retribuzione è normalmente a carico del datore di lavoro (si tratta del cosiddetto periodo di carenza).
Malattia del lavoratore a termine: per quanto spetta l’indennità
Per i lavoratori a termine, l’indennità di malattia può essere corrisposta:
- per un periodo non superiore alla durata dell’attività lavorativa prestata nei 12 mesi precedenti alla malattia, comunque sino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
- per un periodo non inferiore a 30 giorni, se il lavoratore, nei 12 mesi precedenti alla malattia, ha lavorato per meno di un mese;
- in entrambi i casi, per un periodo non superiore alla durata residua del contratto.
Per i lavoratori a termine dell’agricoltura, l’indennità di malattia spetta:
- per tutti i giorni di durata della malattia, purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente (anche se a tempo indeterminato);
- per tutti i giorni di durata della malattia, purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia;
- in entrambi i casi, il periodo indennizzabile non può essere superiore:
- al numero di giorni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Malattia del lavoratore a termine: adempimenti
Per avere diritto al trattamento di malattia, il lavoratore deve:
- innanzitutto, preavvertire il datore di lavoro dell’assenza;
- entro il giorno successivo dal verificarsi della malattia, recarsi dal medico curante o presso un medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale;
- far inviare dal medico il certificato telematico all’Inps;
- farsi rilasciare dal medico il protocollo telematico del certificato;
- trasmettere il numero di protocollo al datore di lavoro, su richiesta, o se gli accordi collettivi lo prevedono;
- mettersi a disposizione del medico fiscale nelle fasce orarie di reperibilità.
Sono un autista di autobus con contratto autoferrotranviere, o un contratto ciclico a 10 mesi, quindici giorni prima della sospensione sono andato in malattia, l’azienda mi a retribuito solo i giorni in cui risultavo in esercizio, i giorni che ero in senbay non li a riconosciuti, e regolare anche se il mio contratto è un partaim verticale indeterminato. Grazie.
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io ti licenzierei a prescindere solo per come “stupri” la povera lingua italiana ed anche l’inglese…..non indovini un verbo uno o una coniugazione,scrivi termini stranieri sbagliati e…ed è meglio che la finisco qui…..la patente da autoferrotranviere sei stato capace a prenderla,ma la licenza elementare dubito tu ce l’abbia!!!!
povera italia!!!!
Che personaggio.
La gente chiede un consiglio è si ritrova con una critica.
La necessità di una delucidazione viene al solito aggredita da chi pensa di essere migliore. Ma l’autocritica? E poi, chi gestisce il sito non deve permettere di ricevere insulti.
Sono in naspi ho trovato da lavorare purtroppo nel periodo del contratto avuto infarto e ora sono in mutua fino alla scadenza contratto poi posso ritornare in naspi