Ecco gli ultimi aggiornamenti ministeriali ai massimali per le polizze rc auto: aggiornati i valori.
Sono stati appena aggiornati dal Ministero dello Sviluppo Economico i massimali delle polizze assicurative rc auto. Per comprendere di cosa si tratta facciamo un passo indietro.
Per essere in regola con l’assicurazione, non basta stipulare una polizza rc auto e pagare puntualmente le rate concordate con la compagnia. È necessario anche che tale polizza rispetti i cosiddetti «massimali» richiesti dalla legge. I massimali indicano il limite di importo entro cui l’assicurazione risarcisce in caso di danno a persone o a cose. Se il danno procurato dall’automobilista è superiore al massimale, la differenza è a carico del responsabile. Tanto per fare un esempio, se una persona passa col rosso e uccide tre persone, ed in conseguenza di ciò viene condannata a pagare 3 milioni di euro ai familiari superstiti (1 milione a testa), mentre il massimale della sua rc auto è di 2 milioni, dovrà pagare di tasca propria un milione di euro. Non è quindi detto che tutto il risarcimento viene coperto dall’assicurazione: la compagnia paga solo entro i limiti di massimale di polizza.
La legge impone dei massimali. Questi sono stati appena aggiornati (leggi Incidente stradale: se i danni superano il massimale) con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico qui di seguito riportato.
A quanto ammontano i nuovi massimali dell’assicurazione?
Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
- euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone;
- euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2017
Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti.
Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC
auto e natanti. (17A05104)
(GU n.174 del 27-7-2017)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, sull’assicurazione della
responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della
responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilita’ e, in
particolare, l’art. 9, recante gli importi minimi coperti
dall’assicurazione obbligatoria;
Visto l’art. 128, comma 1, del predetto Codice, che determina gli
importi minimi per la stipula del contratti per l’adempimento
dell’obbligo di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione del veicoli a motore e dei natanti;
Viste in particolare, le lettere a) e b) al comma 1, del citato
art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di
danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso
di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000 per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo cui ogni cinque
anni dalla data dell’11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono
indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale
indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto
dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995,
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10
maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a
norma dell’art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE,
sottopone a revisione gli importi minimi di copertura
dell’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell’indice
europeo del prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l’insieme
degli Stati membri;
Ritenuto di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato
art. 128 del Codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla
Commissione europea e, in particolare, all’importo di euro
6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime e all’importo di euro
1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
Decreta:
Art. 1
- A decorrere dall’11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1
dell’art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiornati ai seguenti valori;
euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel
caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime, per quanto riguarda l’importo minima di copertura nel
caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
- Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 666
note
[1] Min. Sviluppo Economico (MISE) decr. del 9.06.2017 in G.U. n. 174/2017.