Se l’azienda non riesce a pagare il canone di locazione, si può chiedere in ogni momento la risoluzione anticipata.
La crisi ha reso insostenibile e troppo caro il canone di locazione? Non riuscite a pagare regolarmente l’affitto del vostro locale commerciale? Oltre alla possibilità di ottenere uno sconto dal locatore esiste un’altra via di fuga.
Anche se il contratto di locazione non è ancora scaduto, e non prevede alcun diritto per il conduttore di recedere anticipatamente, quest’ultimo può comunque “disdettare” ugualmente il contratto se sussistono “gravi motivi”. Lo consente la legge [1] e l’interpretazione della Cassazione [2].
In particolare, la legge prevede, in caso vi siano gravi motivi, che il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.
Nella lettera in cui comunica il recesso, l’inquilino è anche tenuto a comunicare quali siano i “gravi motivi”.
Tali “gravi motivi” devono essere imprevedibili e sopravvenuti, rispetto alla stipula del contratto.
Secondo la Cassazione [2] costituisce grave motivo di recesso un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività dell’impresa), sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile. Tale grave motivo deve essere tale che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, abbia reso particolarmente gravoso il contratto di locazione.
È probabile peraltro che, ricevuta la disdetta da parte del conduttore, il locatore possa ritenere più conveniente concedergli uno sconto piuttosto che ricercare un altro locatore.
note
[1] Art. 27, penultimo comma, L. 392/1978.
[2] Cass. sent. n. 9442 del 21.04.2010.