Mancato pagamento di tasse e ritenute: la crisi salva dalla condanna penale


Senza la volontà di evadere le tasse, anche il grosso debito fiscale non costituisce reato.
I magistrati iniziano a tenere conto che il Paese è in crisi, che le imprese non ce la fanno e che non riescono a sostenere la forte pressione fiscale. Si consolida, infatti, sempre più quell’orientamento della giurisprudenza favorevole alla assoluzione, dal procedimento penale, per l’imprenditore che, in difficoltà economiche serie, non riesce a pagare le tasse.
Dopo le pronunce dei tribunali di Milano e Novara, è appena giunta la sentenza del giudice di Catania che, lo scorso 3 giugno, ha prosciolto un imprenditore dall’accusa di non aver versato, per l’anno 2007, ritenute per un importo di quasi 63mila euro.
L’azienda, impegnata nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento, con commesse da prestigiose griffe, negli ultimi anni aveva visto drasticamente scendere il volume delle commesse, sino al punto di dimezzare gli originari 500 dipendenti e da metterne oltre 200 in cassa integrazione. La forte crisi ha così impedito l’imprenditore dal poter assolvere ai propri impegni col fisco.
Ebbene, secondo i magistrati siciliani, il reato non è presente in quanto mancherebbe la volontà dell’imputato (dolo) di sottrarsi al versamento delle imposte. Quando l’inadempimento tributario è del tutto involontario – ossia si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore – non si può giungere ad alcuna condanna penale.
In sostanza, in tali casi, non vi sono elementi per sostenere la volontà dell’imputato di frodare il fisco, ma vi sono chiari indici che dimostrano la sua obiettiva impossibilità a fronteggiare i debiti. Mancando il dolo, manca anche il reato.
In tali casi, dunque, l’imprenditore viene assolto.
Lo stesso orientamento era stato condiviso lo scorso 7 gennaio 2013, dal Gip di Milano che aveva prosciolto, con due sentenze diverse, un imprenditore e una cooperativa accusate di omesso versamento di ritenute. In entrambi i casi, a mancare – secondo il Gip – è uno degli elementi essenziali del reato, ossia il dolo: nel caso di specie, infatti, gli imputati si erano attivati, invano, onde ottenere il pagamento dei propri crediti avanzati dalla Pubblica Amministrazione. Lo Stato quindi non ha potuto riscuotere le tasse perché esso stesso non aveva pagato i propri debiti.
Stessa motivazione aveva dato, lo scorso 21 marzo, il giudice unico di Novara, il quale ha prosciolto un imprenditore per omesso versamento delle tasse per mancanza della volontà dello stesso di evadere, posta la situazione di grave difficoltà economica per l’azienda.