Pubblicazione di foto di minori su internet: tra diritto di cronaca e tutela della privacy


Bisogna stare molto attenti quando si pubblicano foto di minori su internet: nella gran parte dei casi, infatti, si tratta di attività illecita che espone a forti responsabilità e obblighi risarcitori.
In generale, il Codice della Privacy, per come integrato dal Codice Deontologico per le Attività Giornalistiche [1], garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dei minori: ciò anche a dispetto del diritto di cronaca e di informazione. Infatti, la legge salvaguarda innanzitutto la personalità dei bimbi da indebite interferenze, da parte dei media, nella loro vita privata.
Il giornalista (ma anche chiunque operi sul web) deve pertanto astenersi dal pubblicare fotografie o nomi che, in qualunque modo, siano idonei a identificare i minori, anche se coinvolti in fatti di cronaca di pubblico interesse [2].
È sempre bene, quindi, riportare la fotografia sgranata (cosiddetta pixellatura) e soltanto le iniziali del nome del minore. Non solo: il giornalista ha il dovere di astenersi dal pubblicare, nei casi non consentiti, non solo il nome del minore, ma anche “tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.
Negli altri casi è sempre necessario chiedere e ottenere un preventivo consenso scritto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla riproduzione di foto; l’autorizzazione deve contenere anche la dichiarazione di consapevolezza e approvazione del contesto in cui saranno inserite tali immagini e del commento scritto o parlato che sarà fatto in proposito. Per esempio: è stato ritenuto illegittima la pubblicazione della foto di un bambino ritratto mentre gioca, all’interno invece di una pubblicità sulla “pet therapy” (ossia la cura delle malattie psichiche attraverso la compagnia degli animali).
L’eventuale consenso alla pubblicazione, reso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, deve comunque subire un ulteriore vaglio di opportunità da parte del giornalista, il quale dovrà verificare l’effettiva rispondenza dell’attività di pubblicazione alle finalità pubbliche. Il diritto del minore alla riservatezza è considerato infatti come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Pertanto, il giornalista, qualora per motivi di interesse pubblico decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.
La Carta di Treviso impone di tutelare “la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.
Il Garante della Privacy ha affermato che la tutela del minore deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. È stata per esempio considerata illecita la pubblicazione di una foto contenente un minore perché occasionalmente vicino al genitore, persona pubblica (o di spettacolo), all’interno di un servizio di gossip su un rotocalco. La notorietà del minore, di fatto derivante da suoi legami familiari, non fa venire meno l’esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. Pertanto è da considerare illecita anche la pubblicazione di foto di minori che siano semplicemente figli di personaggi pubblici.
Il codice deontologico dei giornalisti prevede un articolo specifico alla tutela del minore [3]: una norma che, comunque, dovrebbe conoscere anche chi opera sul web attraverso un blog o un sito o comunque chiunque pubblichi fotografie o, nel cederle, si assume la responsabilità dei contenuti ceduti. Riteniamo di fare cosa utile nel riportare tale norma.
Art. 7
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
note
[1] Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall’art. 12 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica deve rispettare alcune garanzie e, in particolare, le prescrizioni del Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, che specifica alcuni principi affermati dalla predetta legge tra cui quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge cit.).
[2] Art. 7 Codice deontologico dei giornalisti e Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori adottata nell’ottobre del 1990.
[3] Art. 7.
Mi chiedo se la stessa tutela puó o deve essere esercitata nel caso in cui a finire sui giornali e sul web è un genitore con tanto di foto (per fatti di cronaca), e cui la tal cosa porterebbe ad identificare, inevitabilmente, i figli estranei agli errori dei genitori e a sottoporli ad atti discriminatori e di giudizio da parte di coetanei e famiglie di amici.
I Minori si ritrovano loro malgrado improvvisamente vittime di un sistema che nasconde i propri abusi, sotterrandoli impietosamente dietro parole apparentemente innocue e positive quali, privacy, protezione, benessere supremo, che nascondono invece realtà crudeli come, separare, scollegare, resettare. Tecniche che vengono eseguite con la massima prudenza persino se praticate su un comune pc, ben sapendo che potrebbe trattarsi di operazioni senza ritorno, con possibilità permanente della perdita di tutti i dati precedentemente immessi e che operate sulla mente di un Bambino equivalgono a spezzarne l’esistenza a metà. Ciò nonostante vengono effettuate con la delicatezza e la cautela di un attacco militare; con tali motivazioni, inoltre, i Genitori vengono messi in condizione di non potere protestare in alcun modo per denunciare gli abusi subiti dal proprio Bambino, se non rischiando, a volte, anche sacrificando la propria libertà oltre che tutti i propri averi.
La considerazione che una famiglia che si rovina sacrificando tutte le proprie disponibilità e forze nel disperato tentativo di ricongiungere i contatti con il proprio bambino e riportarlo a casa possa essere incapace di accudire il proprio bambino non può in alcun modo apparire verosimile.
Il Garante dovrebbe forse, dunque, occuparsi proprio di questo ed accertare come mai Bambini con Genitori che li rivogliono a casa e denunciano abusi vengono introdotti in un circuito che in breve tempo li porta ad essere classificati come orfani, soli ed abbandonati a discapito di tra l’altro di Minori realmente privi di alcun sostegno che invece sembrano rimanere ostaggi di strutture in un sistema esoso e ad altissimo sospetto di corruzione e conflitto di interessi.
NON LASCIAMO SOLI QUESTI BAMBINI.
Domanda solo in parte correlata: cosa accade se un genitore pubblica le foto del figlio/a su uno spazio web che poi viene ripreso dai mezzi di stampa?
Ottima domanda: la responsabilità resta tanto del primo soggetto che ha pubblicato la foto, quanto di coloro che da quest’ultimo l’hanno condivisa e pubblicata a loro volta
Salve, sto realizzando un sito internet di fotografia. Vorrei sapere se posso pubblicarvi le foto di mio figlio di 4 anni……Grazie Nicola
Sono un nonno che di tanto tanto ( previo permesso dei genitori) pubblica qualche foto della nipotina minorenne sulla mia pagina di Facebook. In quali sanzioni legali posso incorrere .
Salve, gestisco il sito web dell’associazione turistica pro loco del mio paese. Ogni attività che la proloco organizza viene documentata, con foto o video, e pubblicata nel proprio sito web con l’intento di mettere a disposizione della cittadinanza materiale che favorisca la socializzazione.
Nelle sfilate carnevalesche la maggior parte dei fotogrammi riportano minori riconoscibili, anche se parzialmente mascherati. In questi casi, visto che si tratta di riprese che hanno lo scopo di promuovere l’attività della pro loco, possono essere pubblicate nel proprio sito?
Grazia anticipatamante