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Accesso nella posta elettronica altrui: reato anche del capoufficio

30 Ottobre 2012 | Autore:
Accesso nella posta elettronica altrui: reato anche del capoufficio

E’ reato accedere nell’account email dei  propri dipendenti per spiarne i contenuti.

Il capoufficio che si introduca negli account email riservati ai dipendenti e ne spia i contenuti commette reato (peraltro si tratta di un reato particolarmente grave, punito con la reclusione fino a tre anni).

Lo afferma la Corte di Cassazione [1] la quale ha così, di fatto, esteso il concetto di “domicilio informatico”: esso consisterebbe in uno spazio ideale (ma anche fisico, atteso che in esso vengono conservati i dati informatici) di esclusiva pertinenza della persona e quindi dentro cui la privacy è massimamente protetta.

Anche se anche il server di posta elettronica è di proprietà del datore di lavoro, la casella di posta elettronica dei dipendenti resta inviolabile qualunque siano i dati contenuti nelle email personali, purché attinenti:

1) alla sfera del pensiero o

2) all’attività (lavorativa e non) dell’utente.

Ciò che si vuole tutelare è una sorta di privacy informatica, ancor prima di verificare se siano state agredite l’integrità e la riservatezza dei dati. Il domicilio telematico è visto come una forma speculare, ma astratta, del domicilio fisico: ad essere sanzionata è infatti l’intrusione in sé, a prescindere dal tipo di beni conservati in casa. Del resto, secondo la visione della legge [2], i sistemi informatici e telematici costituiscono una espansione ideale dell’area di rispetto, pertinente al soggetto interessato [3].

L’accesso abusivo, dunque, si realizza non appena vengano superate le misure di sicurezza del sistema. È la semplice intrusione a costituire reato, ancor prima del danneggiamento o del furto dei dati altrui [4].

 

 

 


note

[1] Cass. sent. n. 42021 del 26.10.2012.

[2] Art. 4, L. 547/93.

[3] Garantita dall’articolo 14 Cost. e penalmente tutelata.

[4] Val la pena ricordare cosa prevede il codice penale a riguardo (art. 615 ter)

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa: negli altri casi si procede d’ufficio.


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