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Condannato in primo grado: si va in galera?

15 Novembre 2018 | Autore:
Condannato in primo grado: si va in galera?

La condanna in primo grado non comporta necessariamente la reclusione in carcere: la presunzione di non colpevolezza copre fino al terzo grado di giudizio.

Il nostro ordinamento prevede, come noto, tre gradi di giudizio, differenti fra loro per composizione (dinanzi a un giudice unico o un collegio), competenza (di merito, quando il giudice può valutare in maniera differente i fatti e le prove, o di legittimità, quando invece deve limitarsi a stabilire se le leggi siano state applicate e interpretate male) e limiti giurisdizionali (non sempre il giudice è abilitato a decidere determinate questioni, in quanto bisogna valutare se esistano giudici speciali o specializzati). L’effettività della tutela giudiziaria, che il nostro ordinamento garantisce, si basa anche su questa ripartizione, che permette ad ogni imputato di esprimere il proprio diritto alla difesa nel suo significato più profondo e completo. Allo stesso tempo, però, il sistema penale richiede l’effettività della pena, senza la quale le persone potrebbero pensare che ad una azione non corrisponda sempre una reazione dello Stato. Altresì, la pena deve avere una finalità rieducativa del condannato, così che egli possa imparare dai suoi errori e non ripeterli. Tutti questi principi sono sanciti dalla nostra Costituzione e in nessun caso possono essere aggirati. Ad una condanna alla reclusione in primo grado, tuttavia, non sempre segue l’effettivo ingresso del condannato nell’istituto penitenziario. Le motivazioni, oltre che di natura prettamente tecnica, risiedono nella presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, cioè finché una sentenza non stabilisca la responsabilità penale e non vi sia altra possibilità di ribaltarla. Vediamo allora quando con una condanna in primo grado si va in galera.

Condanna e carcere: verità processuale e sentenze ribaltate

Ogni pena detentiva comporta la privazione della libertà dell’individuo. La libertà è un diritto inviolabile dell’uomo e solo un’attività che lede in modo grave gli interessi della comunità, rappresentata dallo Stato, può, secondo la Carta costituzionale, portare alla limitazione di questo diritto supremo. L’ordinamento stabilisce, infatti, che non si possono privare gli uomini della loro libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [1]. In poche parole lo Stato si fa unico portatore del diritto-dovere di punire gli illeciti e vieta a chiunque di agire al suo posto.

Solo un giudice, con un processo, può stabilire la responsabilità per la commissione di un reato. Tuttavia, è importante ricordarlo, la verità processuale non sempre corrisponde alla verità storica dei fatti. Molto spesso nelle aule di giustizia italiane, come peraltro anche in quelle degli altri paesi, europei o extra europei, si assiste a ribaltamenti delle decisioni già prese nei gradi di giudizio precedenti. Possono, infatti, intervenire nuove circostanze e nuove prove che convincono il giudice a decidere diversamente dai suoi colleghi, oppure è possibile che si accerti la mancata applicazione di una legge o la sua erronea interpretazione.

La possibilità di sottoporre il medesimo caso a differenti giudici rappresenta una garanzia per l’imputato, che ha interesse a che vi sia una verifica dell’attività giudiziaria e un controllo sull’operato dei giudici. Ciò specialmente nell’ambito penalistico, in cui il rischio maggiore è quello di essere condannati ingiustamente alla reclusione in carcere e quindi alla privazione del bene più prezioso che un essere umano possiede: la libertà. Questa non può essere limitata senza considerare tutte le circostanze del caso. A prescindere dall’errore umano o applicativo, che può verificarsi come in ogni settore dell’azione umana, la possibilità di modificare una precedente statuizione del giudice ad opera di un’altra autorità giudiziaria – fermo restando che si sia ottenuta tale modificazione secondo le modalità di legge – lungi dall’essere indice di incertezza ricostruttiva, costituisce al contrario sintomo ed emblema della finalità di un sistema giustizia che funzioni a dovere.

Per i rischi che ogni giorno corre lo Stato nel prendersi carico dell’azione punitiva, lapresunzione di non colpevolezza costituisce principio fondamentale dell’intero ordinamento, a salvaguardia della libertà delle persone e della credibilità dello stato liberale e democratico.

A seguito di una condanna, pertanto, quando si va in carcere?

Condanna in primo grado e reclusione: l’esecutività della sentenza

Come detto, il nostro sistema prevede tre gradi di giudizio: primo grado, giudizio di Appello, e ricorso alla Corte di Cassazione. I tre stadi della giustizia si differenziano in quanto la possibilità di esaminare la questione sottoposta all’attenzione del giudice è differente per ognuno di loro: in primo ed in secondo grado (che si svolgono, in base al tipo di reato, dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale per la prima istanza e, rispettivamente, dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello dopo l’impugnazione), infatti, seppur con qualche differenziazione per quanto riguarda l’appello, è possibile procedere ad una valutazione sia di merito che di diritto, analizzando quindi i fatti che il pubblico ministero ritiene meritevoli di analisi, le azioni che l’imputato avrebbe commesso e le prove a fondamento della richiesta di pena, il tutto tenendo conto delle ricostruzioni operate tanto dagli inquirenti quanto dagli avvocati della difesa. Ma anche il diritto è al centro dei primi due gradi di giudizio: solo in base alla legge, infatti, può decretarsi una condanna, così le disposizioni del codice penale e delle numerose leggi speciali devono essere attentamente vagliate, analizzate e interpretate. Si tratta, perciò, di giudizi a cognizione piena, nei quali il giudice ha la possibilità di avere una visuale a 360 gradi sulla questione.

La Corte di Cassazione, invece, in quanto giudice di legittimità, è chiamata a risolvere solo questioni che attengono l’errata interpretazione ed applicazione della legge, senza poter riesaminare i fatti e le prove.

Su quest’ultimo punto bisogna chiarirsi. La legge, oltre che la sua interpretazione, ha sempre a che vedere con i fatti di causa e le prove; è la legge che stabilisce cosa possa essere usato come prova a favore della richiesta di condanna, quale debba essere la pena applicabile ai vari tipi di reato, quali sono gli elementi necessari perché un soggetto possa essere dichiarato responsabile di una condotta illecita. Tuttavia la Cassazione potrà soltanto affrontare le questioni che siano in stretto rapporto con il diritto, quindi non avrà alcuna competenza nel decidere se l’imputato, magari già condannato in primo e secondo grado, sia realmente colpevole, potrà solo valutare se i giudici di merito (nei primi due gradi di giudizio) abbiano applicato la legge in modo corretto e se riscontrerà degli errori chiederà ai giudici del merito di riformulare la propria sentenza.

Questo significa, in concreto, che fino al giudizio di Cassazione le sentenze possono essere, dando una solida motivazione [2], ribaltate: una condanna può diventare un’assoluzione e viceversa. Il nostro sistema riconosce e garantisce la presunzione di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio, pertanto si è considerati innocenti fino alla sentenza definitiva. Coerentemente e conseguentemente, non è consentita l’immediata carcerazione a seguito della condanna in primo grado nel caso in cui sia ancora possibile proporre impugnazione (che rappresenta lo strumento, in mano all’imputato, per ottenere giustizia, cosa che è possibile solo finché la sentenza di condanna non sia dichiarata definitiva e quindi immutabile).

Una ulteriore precisazione è fondamentale però: il fatto che vengano garantiti tre gradi di giudizio non implica che questi siano sempre obbligatori e disponibili. Tale considerazione è importantissima per comprendere che, in effetti, è possibile che la condanna venga eseguita già al termine del primo grado, con conseguente possibilità di affrontare la galera.

La mancata proposizione dell’Appello o del ricorso in Cassazione nei tempi prescritti dalla legge, infatti, integra la decadenza del diritto ad impugnare la sentenza e ciò comporta che la decisione diventi definitiva e sia portata ad esecuzione. Rimanendo nel caso della condanna in primo grado, se non viene proposto appello si decade dal diritto di impugnare, così che il condannato sarà condotto in carcere.

Ebbene, con una sentenza di primo grado non si va in galera, salvo che sia passato il tempo messo a disposizione dalla legge per impugnare il verdetto e sottoporlo ad altro giudice di grado superiore.

I tempi per impugnare le sentenze, in generale, sono [3]:

– quindici giorni per i provvedimenti che vengono emessi in seguito a procedimento che si svolga in camera di consiglio (cioè con una modalità di udienza a cui non è ammesso pubblico e che non richiede necessariamente la presenza dei difensori, delle parti e del pubblico ministero) e per quelli che vengono in pubblica udienza con la lettura del dispositivo in aula;

– trenta giorni per i provvedimenti emssi in udienza ma per i quali alla redazione dei motivi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia (infatti nel processo penale il dispositivo della sentenza, cioè la decisione vera e propria, deve essere letto al termine del processo, ma il giudice può decidere di riservarsi di pubblicare successivamente le motivazioni a sostegno della propria statuizione);

– quarantacinque giorni quando, nel caso di particolare complessità della motivazione, la stesura della stessa avviene nel termine di novanta giorni dalla pronuncia del dispositivo.

Oltre questi termini le sentenze già emesse passano in giudicato (cioè non possono essere modificate se non con strumenti di impugnazione particolari) e divengono esecutive (comportano l’applicazione della pena, che altrimenti sarebbe sospesa).

Esecuzione della sentenza di primo grado per ragioni cautelari

A prescindere dalla definitività della sentenza, è comunque possibile che al termine del giudizio di primo grado il condannato, che ancora è formalmente innocente non essendo stato ritenuto colpevole fino al terzo grado di giudizio, venga sottoposto all’arresto a seguito di richiesta da parte della procura inquirente. La richiesta viene effettuata per ragioni cautelari, e deve essere basata sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di determinate esigenze giudiziarie.

Le ragioni cautelari, nello specifico, sono:

  • il pericolo di fuga;
  • la reiterazione del reato;
  • il pericolo di inquinamento delle prove.

In questi casi, è quindi possibile che, nonostante non ci sia stata ancora condanna definitiva, un soggetto venga rinchiuso in un istituto penitenziario già con la condanna in primo grado.

La sospensione condizionale della pena

Bisogna ora ricordare che non sempre alla condanna, anche definitiva, segue la sua esecuzione in carcere. Per prima cosa non tutte le pene si scontano con la reclusione, il codice penale contempla anche le pene pecuniarie, secondariamente le pene carcerarie possono variare da un minimo di 1 giorno fino alla condanna all’ergastolo, cioè per tutta la vita e la legge prevede delle cosiddette pene alternative che il giudice può applicare in base al peso della condanna.

Andando al di là delle possibilità alternative al carcere, per quel che qui interessa è bene segnalare che il codice penale sancisce la possibilità, per il giudice di merito [4], di concedere la sospensione condizionale della pena [5]. Si tratta di un beneficio che l’imputato può chiedere e il giudice può concedere in base alla gravità del reato e alla reale possibilità che se ne commetta un altro.

In sostanza il giudice stabilisce che la pena venga sospesa per 5 anni, cioè che non venga eseguita, salvo che il condannato non commetta, in questo tempo, un altro reato. Ma ciò solo quando la pena inflitta non superi i due anni di reclusione (che diventano tre anni per gli infradiciottenni e due anni e sei mesi per i maggiori di anni diciotto ma inferiori ai ventuno e per chi abbia più di settant’anni).

Ancora, la sospensione condizionale, questa volta di un anno, può essere disposta qualora la pena da infliggere non sia superiore ad un anno e l’imputato abbia interamente riparato il danno causato alle vittime (magari risarcendole o restituendo quanto sottratto) oppure abbia eliminato tutte le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Qualora il condannato non segua le prescrizioni del giudice, magari commettendo un altro reato durante il tempo della sospensione, verrà condannato ad espiare la pena inizialmente sospesa oltre che la pena per il nuovo reato. Se invece seguirà tutte le indicazioni dategli e non commetta altri reati potrà vedere estinto il reato originario.


note

[1] Art. 13 Cost., che sancisce come: «la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

[2] Cass. pen., sent. n. 12783 del 2017.

[3] Art. 585 cod. proc. pen.

[4] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 41988 del 2017.

[5] Art. 163 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.


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