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Ricorso in autotutela: cos’è, a cosa serve e come si scrive

13 Novembre 2012
Ricorso in autotutela: cos’è, a cosa serve e come si scrive

Grazie al ricorso in autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa. 

A volte, quando un atto è palesemente illegittimo o viziato (per es. una contravvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella esattoriale per un tributo non dovuto o già pagato; un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc.) è interesse anche della pubblica amministrazione evitare una causa che la vedrebbe sicuramente perdente; nello stesso tempo, è anche interesse del cittadino evitare un contenzioso lungo e costoso.

Così, la legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r.

Per un modello, confronta la fine di questo articolo.

Con la richiesta di autotutela, il cittadino non fa altro che segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.

Questo ricorso si chiama “autotutela[1] proprio perché rappresenta quel potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali.

Ovviamente, la presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per cui è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione non risponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto – pur se viziato – diverrebbe definitivo e contro di esso non vi sarebbero più tutele. È buona regola, allora, tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. In alternativa, come si dirà tra breve, è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.

Il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la legittimità del proprio operato.

Nel caso delle cartelle esattoriali, la richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata:

– all’Ente titolare della pretesa impositiva, che ha emesso l’atto e che ha poi dato al concessionario l’incarico di riscuoterlo (Amministrazione finanziaria, Comune, I.N.P.S., etc.). Per es.: nel caso della tassa sulla spazzatura o dell’IMU, la richiesta va indirizzata direttamente al Comune e non all’Ente di riscossione (è sempre bene, però, mettere quest’ultimo a conoscenza del ricorso, spedendogli una copia).

– all’Agente della riscossione, se si vuole contestare esclusivamente la legittimità del suo atto. È il caso, per esempio, in cui la cartella presenti vizi di forma della cartella esattoriale (per es., mancanza di firma del responsabile del procedimento; iscrizione ipotecaria per un credito inferiore a 8.000,00 euro).

Nel caso, invece, di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la richiesta va inoltrata anche alla Prefettura [2].

Qualora ci si rivolga all’ufficio sbagliato (per esempio al concessionario quando questi non è competente) esso deve “far da tramite” inoltrando l’istanza all’ufficio giusto.

L’Amministrazione procede alla correzione o all’annullamento dell’atto segnalato dal cittadino nei seguenti casi:

– errore di persona;

– evidente errore logico o di calcolo;

– errore sul presupposto dell’imposta;

– doppia imposizione;

– mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

– mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);

– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;

– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione;

– siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l’atto sia diventato definitivo;

– il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato

L’istanza in autotutela deve indicare:

– l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale);

– i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivi devono essere opportunamente documentati.

Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione; ma non sempre ciò avviene e spesso gli enti non forniscono alcun riscontro. Attenzione: in tali casi il silenzio non può essere considerato come assenso al ricorso. Per cui l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento.

L’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.

Autotutela o ricorso giurisdizionale? Contro l’atto viziato, dunque, il contribuente può proporre sia il ricorso in autotutela all’Amministrazione, sia il ricorso al giudice competente. Si tratta di due procedimenti diversi. – L’autotutela­­ è più celere, economica, può essere fatta direttamente dall’interessato e non richiede formule particolari; ma viene presentata allo stesso organo che ha emanato l’atto viziato e che, pertanto, potrebbe non essere imparziale. Certamente, quindi, esso tenderà a confermare la legittimità dei propri atti, salvo il caso di errori palesi ed incontestabili. L’autotutela è quindi opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto, quali ad esempio il pagamento già avvenuto.

– Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato) e più lungo, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale.

In teoria nulla vieta di presentare contemporaneamente sia il ricorso in autotutela, sia quello in tribunale. Anche per via della più celere definizione del primo, il cittadino può sempre rinunciare alla causa in un secondo momento.


RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio competente, come specificato nell’articolo)

Via……..

Cap…….citta’……..

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………

PREMESSO

Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, contravvenzione, etc) n……… del ……………………………. notificato/a il……………….. codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..

CONSIDERATO CHE

Tale provvedimento appare illegittimo perché (indicare le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota)………………………………………………….

DICHIARA

– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

– di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE

A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:

– copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;

– documentazione che comprovi l’illegittimità del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, ecc.);

– copia del documento di identità.

Luogo e data …

Firma …

 

note

[1] L’istituto è stato introdotto dall’art. 68 del DPR 287/1992 poi abrogato e attualmente disciplinato dal D.L. 564/94 convertito con L. 656/94 (integrato dalla L. 28/99) e dal D. Min. Fin. N. 37/97.

[2] Sul punto, confronta Circolare del Min. Int. N. 66 prot. N. M/2413 del 17.7.1995 la quale evidenzia come, nel sistema introdotto dalla depenalizzazione, l’archiviazione del verbale non può far capo all’organo che ha procedura all’accertamento perché in tal modo l’organo stesso diverrebbe arbitro della legittimità del proprio operato. Il verbale è un atto esclusivo dell’agente che lo ha redatto, il quale opera in posizione di autonomia, ma “una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell’agente che lo ha redatto, che dell’ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo”, e continua affermando che “in nessun caso il Comando o l’ufficio procedente può disporre l’archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento”, salvo nelle ipotesi di cui all’art. 386/3 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa).


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22 Commenti

  1. Salve!
    Vi volevo porre un quesito a tal proposito, considerato che ho letto che è molto preparata in materia!
    Un caro collega qualche giorno fa, ha contravvenzionato un utente della strada in quanto era sprovvista della prevista cintura di sicurezza di cui il mezzo era dotato!
    Questo gli ha notificato verbale per l’infrazione al cds, quindi gli ha consegnato la sua copia di verbale (debitamente compilata in ogni sua parte e firmata sia dagli agenti accertatori che dal trasgressore che si identificava anche nell’obbligato in solido), con annesso bollettino postale utile per pagarla.
    Il trasgressore qualche giorno dopo, si è presentato presso i nostri Uffici, portando con se un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, dal quale si evinceva che qualche mese prima aveva subito un intervento al cuore e che quindi, era esentato dall’utilizzare la prevista cintura di sicurezza.
    Il Comandante di reparto a questo punto, si è fatto restituire la copia della contravvenzione a lei consegnata al momento dell’infrazione, garantendogli che gliela avrebbe annullata in autotutela!
    Ma tutto ciò è possibile?
    Mi potreste delucidare in merito gentilmente?
    Anticipatamente vi ringrazio!

  2. AUTOTUTELA.
    ALLORA, COME SI PONE L’***** A U T O T U T E L A****** DI UN ENTE, DI UN’AGENZIA ( ES: DELLE ENTRATE**** )CON L’ART. 3 DELLA NOSTRA CARTA FONDAMENTALE?

    .EVIDENTEMENTE ILM FATTO CHE L’AUTOTUTELA PARE RISERVATA SOLO ALLE AMM.NI E’ UN vulnus ALLA ” PARI DIGNITA’ SOCIALE” M A T E RI AL E
    K

  3. il comment e’ quella sopra riportato in “block letteres”

    Fernando setti
    (O.Avv. GE al 49 31
    2

  4. L’autotutela, nel caso in cui dei casi identici vengano accolti in appello dal CSA, può essere invocato dal ricorrente per rivendicare il diritto leso?

  5. A proposito di autotutela,nel nov.2008,dovendomi spostare per lavoro a Ravenna,ho spostato la mia residenza da Siracusa via Grottasanta,355 a via mar di Bearing,3 dove mia moglie usualmente dimorava,con lo scopo di poter far recapitare a lei eventuale mia posta.Questo cambio di residenza ha dato al comune l’opportunità di considerare l’indirizzo della mia unica casa di via Grottasanta come seconda casa ed applicare alla cartella IMU relativa l’aliquota maggiorata.Mi sono opposto presentando reclamo in autotutela tramite il mio commercialista.Ora,a distanza di circa 5 anni, mi vedo recapitare ancora la stessa cartella quasi raddoppiata.Chiedo 1) se la riduzione che io chiedevo della cartella mi spettasse in quanto non ho mai avuto due case;2)se l’aver presentato reclamo blocca l’aumento della cifra menzionata nella prima cartella o no.Grazie.

  6. Dopo varie ricerche e consigli mi sembra di capire che l’accettazione del ricorso in autotutela contro le multe è facoltativo da parte dei comuni /polizia municipale, quindi purtroppo possono rifiutare tale ricorso lasciando come alternativa solo il ricorso al prefetto o al giudice di pace. Mi potete confermare questa cosa? 🙁

  7. Tutto sbagliato . Esiste l’art.1 commi 537-543 della Legge 24.12.2012 n . 228 che indica un preciso OBBLIGO DI RISPOSTA da fornire al debitore ( comma 539 ) con racc.a.r al debitore entro 60giorni dalla data di ricezione della documentazione di Autotutela e in caso di mancata risposta , trascorso il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della documentazione di AUTOTUTELA vige l’OOBBLIGO DELL’ANNULLAMENTO DI DIRITTO DI TUTTE LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO CON IL DISCARICODEI RELATIVI RUOLI E L’ELIMINAZIONE DEI CORRISPONDENTI IMPORTI DALLE SCRITTURE PATRIMONIALI DELL’ENTE CREDITORE ( comma 540 )

  8. ho pagato il dovuto ad equitalia 5 anni fa ed ancora l ipoteca sul bene non é stata tolta cosa fare?

  9. Scusate se viene rigettato un atto in autotutela si hanno ancora i 60 gg per fare ricorso al prefetto o i 30 per fare ricorso al giudice di pace dalla data in cui viene notificato il rigetto? oppure fa fede la data di notifica del Verbale originario?

  10. SE NEL RICORSO INSERIAMO LA LEGGE 228 AI COMMA 537/538/539/540 COSA ACCADE VISTO CHE LA LEGGE OBBLIGA L’ENTE A RISPONDERE ENTRO 210 GG. dOVREBBE ANNULLARE DEFINITAVAMENTE LA CARTELLA!!

  11. Più che un commento desidero chiedervi un consiglio: una azienda sanitaria ha pubblicato un avviso pubblico, sottoscritto da un direttore sanitario che in seguito è stato rimosso perché non aveva i requisiti per rivestire quel ruolo.
    Domanda: posso chiedere il riesame in autotutela dell’atto emesso?

  12. Come si fa un istanza in autotutela per variare una categoria catastale da A/2 ad A/3 dal momento che un comproprietario sbagliò nell’incaricare un geometra a variarla da A/3 ad A/2. Certifico che tutt’attorno all’immobile oggetto di variazione catastale, altri immobili hanno categoria catastale A/4 e l’immobile in oggetto ha gravi carenze dimostrabili sia con relazione tecnica che con fotografie. Grazie

  13. HON FATTO RICORSO ENTRO I TERMINI PER UNA CARTELLA DEL 2005 RICIESTA DA AGENZIA DELL’ENTRATE ROMA 2 ESSENDO TRASCORSI 12 ANNI SENZA RICEVERE NULL’ALTRO O CHIESTO L’ANNULLAMENTO PER SCADENZA TERMINI OLTRE 10 ANNI SONO OBBLIGATI A RISPONDERE

  14. Buon giorno, l’ INPS in un verbale di verifica dei requisiti per la pensione ai non vedenti, ha stabilito un grado di cecità parziale a fronte di un certificato ospedaliero che indica motu mano in entrambe gli occhi.
    Il motu mano in entrambe gli occhi, per legge, da diritto alla cecità totale con assegno di accompagnamento (non c’è decisione soggettiva).
    Nello stesso verbale indicano il certificato in questione come recepito.
    A mio avviso si tratta di un chiaro errore che sarebbe certamente ribaltato in tribunale.
    Posso ricorrere in autotutela?
    Grazie.

  15. Buongiorno, in data 7.12.2017 ho effettuato la visita di revisione dell’invalidità civile presso la sede di medicina legale dell’INPS di Via Lenin a Roma.
    la visita è stata effettuata da una dottoressa (presidente della commissione) mentre a stilare il verbale c’era la stessa dottoressa che ha accertato l’handicap grave a maggio scorso, Ho visualizzato il verbale sul sito INPS e sono rimasta attonita nel leggere che tra la documentazione presentata erano stati riportati esattamente solo quelli presentati per la lg 104, mentre tutti gli altri erano scomparsi. Nella diagnosi risulto essere una delle poche persone miracolata, poichè le gravi patologie accertate a maggio a dicembre erano miracolosamente scomparse. Tutte le patologie accertate dall’ospedale non erano state riportate. Infine, leggo che la commissione era costituita da tre medici mentre in realtà erano solo in due.
    Tra le tante domande fatte mi è anche stato chiesto se il colore della mia pelle fosse naturale o, abbronzata o lampade. Vi sembra normale?
    Come posso e cosa posso fare per richiedere la modifica dello stesso?
    Grazie

    1. Bhe, mi sembra ovvio:
      ➲Agire in regime di autotutela, facendo istanza di riesame con semplice raccomandata A/R alla Commissione Medica Superiore a Roma, allegando all’istanza il cariotipo, i documenti di indentità, il verbale di diniego.
      ➲Rivolgersi al patronato che ha seguito la pratica o ad altro patronato entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento del verbale, per l’impugnazione attraverso i loro avvocati.
      ➲Agire privatamente tramite il vostro avvocato sia che siano trascorsi 6 mesi sia che non lo siano ancora.

  16. Buongiorno,
    in data 18/06/2020, ho ricevuto l’ennesimo avviso di contravvenzione per eccesso di velocità, (60 km/h), ridotto poi a 55, da un autovelox installato su una via periferica.
    L’infrazioni sono avvenute, il 01/01/2019, la seconda, il 02/01/2019. presa in carico dalle poste in data, 16-06-2020. Mi chiedo, visto che dal momento della rilevazione a quello di notifica sono trascorsi circa 6 mesi,
    e considerando che la notifica deve avvenire entro i 90 gg
    Posso ricorrere in autotutela? premetto che la settimana
    scorsa ne ho gia pagata un’altra, aventi le stesse modalità di notificata dopo stesso periodo.
    Grazie

    1. Ti consigliamo la lettura dei seguenti articoli sull’argomento:
      -Multe autovelox: guida su come fare ricorso https://www.laleggepertutti.it/249778_multe-autovelox-guida-su-come-fare-ricorso
      -Multe autovelox: ecco come fare ricorso https://www.laleggepertutti.it/307035_multe-autovelox-ecco-come-fare-ricorso
      -Fac simile ricorso giudice di pace per multa autovelox https://www.laleggepertutti.it/337835_fac-simile-ricorso-giudice-di-pace-per-multa-autovelox
      -Autovelox: multa e impugnazione https://www.laleggepertutti.it/251322_autovelox-multa-e-impugnazione
      -Ricorso contro multa: gratis e senza avvocato https://www.laleggepertutti.it/125222_ricorso-contro-multa-gratis-e-senza-avvocato

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