Notifiche nelle cause: da oggi o via PEC o con deposito in cancelleria


Da oggi tutte le comunicazioni o notifiche, a cura della cancelleria, nei confronti degli avvocati o degli altri professionisti coinvolti nel processo, saranno effettuate solo a mezzo di Pec o con deposito in cancelleria.
L’agenda digitale del Governo ha cambiato le carte in tavola anche in materia di notifiche effettuate dalle cancellerie dei tribunali nel corso dei giudizi [1]: tutte le comunicazioni o notifiche, a cura della cancelleria, nei confronti degli avvocati o degli altri professionisti coinvolti nel processo, saranno effettuato solo a mezzo di Pec.
Ove ciò non sia possibile (per es., se il professionista non abbia provveduto a istituire o comunicare un indirizzo di Pec) la notifica avverrà unicamente con il deposito dell’atto in cancelleria. Se però l’impossibilità non dipende da causa imputabile al destinatario, si procede – come da tradizione – con l’ufficiale giudiziario [2].
Per i soggetti non obbligati a munirsi di Pec (nel caso in cui essa non sia disponibile in pubblici elenchi) le comunicazioni e notificazioni verranno effettuate via fax o con l’ufficiale giudiziario.
La regola vale sia nei procedimento civili che per le notificazioni a persona diversa dall’imputato [3].
La novità, dunque, è che le parti possono eleggere un vero e proprio “domicilio elettronico”.
Ciò vale anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (senza cioè l’assistenza dell’avvocato): essi potranno indicare un indirizzo Pec ove ricevere le notifiche e le comunicazioni del procedimento.
Non si sottraggono alla nuova regola neanche le notifiche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che stanno in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti: anche esse riceveranno le comunicazioni e le notifiche sulla relativa casella di posta certificata.
Il tutto si tramuterà in un notevole risparmio di tempi e di costi per i nostri uffici giudiziari.
note
[1] D.L. 179/2012, art. 16.
[2] Ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.
[3] A norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.