12 cose che il vicino di casa non può impedirti di fare


Condominio: i poteri del proprietario dell’appartamento che non possono incontrare ostacoli, divieti o preventive autorizzazioni da parte dell’assemblea.
Ciascuno è padrone di fare ciò che vuole dentro casa propria. Ma quando questa è strettamente collegata a quella di altre persone non è sempre facile stabilire dove finisce la sfera delle proprie libertà per lasciar spazio a quella altrui. Il caso emblematico è il condominio; non per nulla le cause in materia condominiale sono quelle che, dopo il luogo di lavoro e gli infortuni stradali, occupano maggiormente il lavoro dei nostri giudici. A regolare la vita dei proprietari degli appartamenti ci dovrebbe essere il regolamento di condominio, ma spesso si tratta di un documento asettico e sintetico, che si limita a ribadire gli obblighi previsti dal codice civile, obblighi che ancor più spesso sono del tutto ignoti a chi acquista casa. Ecco perché, in questa veloce scheda, tenendo conto delle controversie più frequenti, abbiamo voluto elencare 10 cose che il vicino di casa non può impedirti di fare perché glielo impedisce la legge o l’interpretazione dei giudici.
Indice
- 1 Usare l’ascensore come montacarichi
- 2 Condizionatore e antenna sulla facciata
- 3 Doppi infissi e inferriate
- 4 Sbattere i tappeti
- 5 Staccarti dal riscaldamento centralizzato
- 6 Costruire una veranda e chiudere il balcone
- 7 Portare il cane in ascensore
- 8 Vasi sul pianerottolo
- 9 Bicicletta sul terrazzo
- 10 Fare un barbecue (una volta ogni tanto)
- 11 Abbattere le barriere architettoniche
- 12 Sapere chi non paga il condominio
Usare l’ascensore come montacarichi
Se il regolamento di condominio non lo vieta espressamente e rispetti i limiti di carico previsti dal certificato rilasciato dalla ditta costruttrice, nessuno può impedirti di usare l’ascensore per portare mobili o altri oggetti pesanti come una televisione o una serie di valigie, anche se, per fare questo, devi tenere occupato l’impianto per qualche minuto in più del previsto. Il codice civile consente l’utilizzo dei beni comuni nei limiti della loro destinazione d’uso e purché non si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. Quindi, mi raccomando: in caso ti stia trasferendo o stia semplicemente facendo il trasloco per l’estate, non impegnare l’ascensore per mezz’ora di seguito, ma cerca di alternarti con gli eventuali altri condomini.
Condizionatore e antenna sulla facciata
Se non hai un balcone o questo non è sufficientemente grande, puoi usare la facciata dell’edificio per montare un condizionatore caldo/freddo. È però importante verificare prima che il regolamento non lo vieti e, nello stesso tempo, non pregiudichi la facciata dell’edificio (cosa che potrai verificare sulla base della visibilità dell’impianto, della sua dimensione, del colore, della presenza di altri apparecchi sulla facciata, nonché sulla qualità e pregio architettonico dell’edificio anche alla luce dei precedenti interventi già realizzati da altri condomini).
Stesso discorso per l’antenna. Anzi, se la vuoi detta tutta, la Cassazione ritiene l’antenna un vero e proprio diritto costituzionale perché fa parte della libertà di espressione e comunicazione che la televisione consente (leggi Regole per montare un’antenna).
Doppi infissi e inferriate
La sicurezza dei condomini viene prima dell’estetica e, se questa non è pregiudicata in modo molto evidente, è sempre consentito dotare il proprio appartamento di inferriate antiladri o doppi infissi per tutelarsi dal freddo. A dirlo è stato il Tribunale di Roma in una recente e interessante sentenza (leggi Inferriate su balconi e finestre: serve l’autorizzazione?). Naturalmente, come tutti gli interventi che interessano la parte esterna dell’immobile è sempre necessario coordinare l’esigenza del proprietario dell’appartamento con il decoro architettonico dell’edificio, evitando colori che cozzino o situazioni di particolare ingombro “visivo”.
Sbattere i tappeti
Quando si sbattono tappeti bisogna evitare di sporcare il piano di sotto, ma questo non significa – come molti credono – che l’attività in sé sia vietata e costituisca reato. Anche nel caso in cui delle molliche cadano sul terrazzo del proprietario dell’appartamento sottostante non può scattare il reato di getto di cose pericolose. Secondo la Cassazione, infatti [2], il condomino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante non risponde del reato di getto pericoloso di cose per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.
Staccarti dal riscaldamento centralizzato
Chiunque può staccarsi in qualsiasi momento dal riscaldamento centralizzato senza dover chiedere il permesso all’assemblea, la quale si può opporre solo se il distacco determina una disfunzione nel funzionamento dell’impianto (cosa poco probabile). Quindi chiunque può dotarsi di un impianto autonomo senza attendere il nulla osta dell’amministratore.
Costruire una veranda e chiudere il balcone
Se il Comune ti ha dato il permesso a costruire una veranda sul tuo balcone puoi iniziare a montarla senza attendere l’ok dell’assemblea. Sappi però che questa non deve pregiudicare le linee architettoniche dell’edificio e comportare un pericolo per la stabilità dell’intero immobile (cosa quest’ultima che certamente il tuo ingegnere avrà prima valutato). Chiaramente il vero problema, in questo caso, è proprio l’estetica del palazzo che, se anche non è un ostacolo preventivo, può però costituire – in caso di accertata lesione – una causa di demolizione della struttura. Ecco perché, anche se la legge non lo prescrive, farsi prima autorizzare dall’assemblea impedisce successive rimostranze e cambi di opinione.
Su questo punto ti consiglio un interessante articolo: Cosa si può fare sul balcone di casa.
Portare il cane in ascensore
Ritorniamo al problema dell’uso dell’ascensore. Poiché il regolamento di condominio non può mai vietarti di tenere animali in casa (salvo una clausola contraria votata all’unanimità), non può neanche proibirti di portarli in ascensore (sarebbe altrimenti una indiretta restrizione alla libertà di tenere cani, gatti e altri animali d’affezione). Ma se fido sporca, dotati sempre di sacchetto e paletta.
Sempre in tema di animali in casa, è annosa la questione se il cane abbia o meno il diritto di abbaiare. Per la giurisprudenza, l’animale è un essere senziente e non gli si può impedire di comunicare secondo le forme che gli ha concesso la natura («bau bau», «miao maio», «cip cip», ecc.). A impedire però che i guaiti del cane superino la normale tollerabilità deve essere il padrone, facendo in modo di non innervosire il quadrupede, non lasciarlo digiuno o solo in casa, ecc. Insomma, a leggere le sentenze dei giudici, sembrerebbe che, se il cane abbaia e dà fastidio la colpa non è dell’animale ma del padrone. Se si prova che l’animale è molesto se ne può chiedere l’allontanamento al giudice, nel caso con richiesta di provvedimento d’urgenza, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale .
Vasi sul pianerottolo
Il condomino dal pollice verde può collocare vasi e piante sul pianerottolo del proprio appartamento, benché condiviso con i proprietari dello stesso piano, facendo però attenzione a non occupare tutto lo spazio e a non impedire agli altri di fare altrettanto. Ovviamente la spesa resta a suo carico. Occhio ad eventuali divieti contenuti nel regolamento.
Bicicletta sul terrazzo
Il terrazzo condominiale (tecnicamente il lastrico solare) appartiene a tutti i condomini (salvo diversamente stabilito dall’atto di proprietà). Così ciascuno vi può collocare gli oggetti che meglio crede: un impianto fotovoltaico, l’antenna satellitare e la parabola, uno stenditoio, piante da fiori, un piccolo box come ripostiglio per gli oggetti di uso meno frequente, la bicicletta in attesa della stagione estiva.
Fare un barbecue (una volta ogni tanto)
La tolleranza dovrebbe essere la parola d’ordine in ogni condominio. Se non usassimo la tolleranza è vero che potremmo evitare ai nostri vicini tante condotte che, magari, ci danno fastidio; ma, allo stesso modo, loro potrebbero fare altrettanto e tante delle cose che facciamo quotidianamente darebbero vita a inutili litigi. Nelle guerre – è bene ricordarlo – a perdere sono entrambe le parti. Così il problema del barbecue: è vero che il fumo può essere molesto, ma è impossibile impedire che l’odore si propaghi attorno. Ora, se questo comportamento si ripete tutte le sere tanto da costringere il vicino a chiudere puntualmente le finestre è un conto, ma se è solo l’invidia di non avere amici a cena per festeggiare, allora il vicino farebbe bene a chiudere un occhio e una narice prima di armarsi (leggi Il vicino può impedirmi di fare il barbecue?).
Abbattere le barriere architettoniche
Se hai problemi di deambulazione, nessuno in condominio potrà vietarti di fare, a tue spese, le opere per eliminare le barriere architettoniche. Se qualcuno poi vorrà avvantaggiarsene, dovrà restituirti una parte della spesa che hai sostenuto.
Per addossare le spese al condominio è sufficiente la maggioranza semplice degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio.
Sapere chi non paga il condominio
Siamo alle dolenti note: i morosi. È tuo diritto conoscere i loro nomi e l’amministratore o il diretto interessato non può impedirtelo rifugiandosi dietro la scusa della privacy.
note
[1] Cass. sent. n. 27625/2012.
Autore immagine: 123rf com
mi sembrano controsensi dare benestare ai maleducati
pienamente d’accordo