REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ex art. 281 quater c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26854/011 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
PAGAMENTO
Vertente
TRA
AN.OR. (CF (…)) rappresentato e difeso da se stesso (in sostituzione dell’avv. El.Ca. la quale ha rinunciato al mandato) elettivamente domiciliato in Napoli, alla via (…).
ATTORE E
MA.GI. (CF (…)) rappresentato e difeso dall’avv.to Ma.Ru., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via (…), presso il suo studio, come da procura in atti.
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare rilevato che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. attuaz. c.p.c. così come riformulati dalla L. 69/09. Con atto di citazione ritualmente notificato l’avv. Or. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli il convenuto in epigrafe al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale per attività professionale svolta relativamente ad un giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli contro la Gi. avente ad oggetto risarcimento danni.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio Ma.Gi., contestando l’avverso dedotto di cui chiedevano il rigetto; eccepivano, in particolare, l’improcedibilità della domanda per mancanza della procedura di mediazione, l’avvenuta prescrizione del diritto, l’abrogazione delle tariffe professionali, spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di Euro 3500,00 a titolo di ristoro per le somme sostenute nella procedura espropriativa, da compensare, in via subordinata con le somme dovute.
Dopo vari rinvii per la composizione bonaria della controversia, concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa all’udienza del 10.11.2016 veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Va in via preliminare disattesa l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione all’epoca, prima della relativa declaratoria, sotto il profilo della sua cogenza, di incostituzionalità, non rientrando la materia del contendere tra quelle per la quali la procedura era obbligatoria.
Sempre in via preliminare vagliata l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto con riferimento alle competenze professionali vantate dall’attore.
Occorre, allora, ricordare che l’art. 2956 c.c. sottopone alla prescrizione presuntiva di tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative comprendendo nella categoria dei professionisti – per quel che interessa il caso di specie, i cui diritti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall’art. 2956, n. 2 c. c., coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l’agevole determinabilità del credito ai sensi dell’art. 2233 c. c. (v. Cass. 85/3886).
Si tratta di presunzione “juris tantum” ed il debitore che solleva l’eccezione è tenuto, pertanto, a provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore può vincere la presunzione dimostrando la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta. “Infatti, l’istituto previsto dall’art. 2956 c.c. – operante solo con riguardo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione per l’agevole determinabilità del credito ai sensi dell’art. 2233 c.c. – presenta la specifica peculiarità di determinare non già l’estinzione dell’obbligazione, ma la presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato. Il mero decorso dei tempo non è, quindi, sufficiente a determinare, sul piano sostanziale, l’estinzione del rapporto obbligatorio, ma è soltanto un elemento che fa sorgere in favore del debitore una presunzione di pagamento, che inverte l’onere della prova, nel senso che dovrà essere il creditore a dimostrare la mancata soddisfazione del suo credito mediante l’ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta ovvero mediante il deferimento del giuramento decisorio (Trib. Lodi, 30/07/2008). Inoltre, mentre la suddetta eccezione è incompatibile sia con le dichiarazioni volte a negare il fatto costitutivo dell’obbligazione, eccepirne l’invalidità o l’inefficacia, sia con quelle rivolte a sostenere di aver adempiuto una diversa obbligazione esistente, sia quelle che contestano l’esistenza originaria del credito o di parte di esso; l’eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando si eccepisce il completo adempimento (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2001, n. 10998).
Occorre, ancora, ricordare che ai sensi dell’art. 2957 poi il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
In particolare, poi, in caso di pluralità di prestazioni professionali, la prescrizione presuntiva del diritto al pagamento delle singole prestazioni decorre, in deroga all’art. 2958 c.c., dal termine dell’ultima prestazione solo qualora le singole prestazioni non siano complete ed autonome ma sono fasi ininterrotte di un complesso unitario ed inscindibile (Trib. Nocera Inferiore, 26/05/1995).
Quindi, per quel che qui rileva nel caso di specie si osserva che il termine di prescrizione per le competenze dovute agli avvocati decorra dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. L’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione di una mancata estinzione del debito agli effetti dell’art. 2959 cod. civ., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. civ., 2, 16 ottobre 2006, n. 22118).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, il convenuto ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito vantato ma la contestazione sulla determinazione dello stesso, l’aver eccepito, anche se tardivamente, il pagamento parziale della pretesa e la richiesta di compensazione delle poste di dare e avere tra la parti a seguito della spiegata riconvenzionale appare incompatibile con quella di estinzione presuntiva comportando l’implicito riconoscimento che l’obbligazione non si è estinta, con conseguente operatività del disposto dell’art. 2959 c.c.
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Occorre, premettere che, nel caso di esercizio di un’attività professionale, è stato, altresì precisato dalla S.C. che sul professionista incombe l’onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell’incarico, ed in secondo luogo l’entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa di suo credito.
Va, ancora, ricordato che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non al suo conseguimento.
Ne deriva che l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata (Cass. 26.2.02 n. 2836).
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve (salvo nel caso in cui, a norma dell’art. 2236, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., implica la perdita del diritto al compenso (Cass. 5928/02).
Inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 6967/2006).
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, non è in contestazione che l’avvocato Or. abbia ricevuto dal convenuto l’incarico professionale in relazione alla causa civile indicata nell’atto introduttivo del giudizio.
11 convenuto ha mosso generiche censure in merito alla mancata comunicazione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in virtù della quale aveva poi subito il pignoramento di due beni immobili, cancellato di poi dopo alcune trattative con la controparte ed il versamento dell’importo di Euro 3500,00, somma di cui chiede il ristoro con la spiegata domanda riconvenzionale.
Non sono, quindi, in contestazione tra le parti né il conferimento del mandato, né lo svolgimento delle singole prestazioni indicate in parcella.
L’unica contestazione formulata relativamente al quantum attiene la mancata pattuizione per iscritto del compenso professionale alla luce della L. 14.11.2011 n. 148.
Ma tale eccezione non appare condivisibile trattandosi di normativa sopravvenuta al conferimento dell’incarico.
Orbene, in materia l’art. 2233 e.c. recita “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, (sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene). In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli (c.c. 1418), se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali” (Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).
Quindi, i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d’opera intellettuale dettati dall’art. 2233, comma 1, c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l’accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali, comporta che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., tra le altre, Cass. 29/12/2011, n. 29837; Cass. 29/1/2003, n. 1317).
Nel caso di specie è pacifico che non sia intervenuto tra la parti alcun accordo, per cui occorre aver riguardo alle tariffe professionali.
Considerato che nessuna contestazione è stata svolta con riferimento alle attività indicate in parcella, se non tardivamente nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., tali fatti devono quindi ritenersi pacifici senza necessità di specifica prova, anche in considerazione del principio giurisprudenziale – recentemente ribadito e confermato da Cass. SS.UU. n. 14699/2010 – secondo il quale “la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”.
Venendo, quindi, alla quantificazione del compenso spettante al professionista, escluso, per le ragioni anzidette, ogni sindacato sulla verità storica delle prestazioni eseguite, in mancanza di specifiche contestazioni sul quantum anche con riferimento al rispetto dei criteri di tariffa ed alle misure prescritte, precisato che gli onorari appaiono conformi alle tariffe forensi in quanto ricompresi tra il minimo ed il massimo nonché congrui tenuto conto dell’attività espletata, la stessa non può che apparire corretta.
In merito si osserva che se la stessa Suprema Corte ha statuito che “La sola parcella corredata dal parere del Consiglio dell’ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non’ lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari” (Cass. civ., Sez. II, 27/09/2011, n. 19750), nel caso di specie occorre rilevare che a fronte della parcella depositata agli atti parte convenuta nulla ha, tempestivamente, specificamente contestato limitandosi nelle proprie difese ad eccepire la mancanza dell’accordo scritto.
Ma invero, la nonna di cui all’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (così Cass. 22/6/2009, n. 14542). L’onere in questione, inoltre, non può certamente avere un contenuto del tutto generico, tale da porsi come una vuota formula e consentire alla parte di limitarsi ad una contestazione meramente di stile e priva di ogni reale riferimento alle allegazioni dei fatti come svolte della controparte in relazione allo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ne consegue, in mancanza di contestazioni, la correttezza degli importi così
come determinati dalla parcella in atti.
A completezza giova aggiungere che certamente, non è ammissibile il giuramento decisorio deferito dall’attore all’udienza di precisazione delle conclusioni, per le modalità di articolazione della formula che è stata predisposta in modo da riprodurre esclusivamente, in forma affermativa, la tesi della parte attrice che il giuramento aveva deferito.
La formula del giuramento decisorio, invece, deve lasciare al giurante la libertà di scelta tra la prestazione del giuramento, con conseguente vittoria della lite, ed il rifiuto dello stesso, con conseguente soccombenza nel processo.
Per questo non è ammissibile il giuramento con la formulazione articolata nella specie dall’attrice, in quanto la parte convenuta, chiamata a prestare giuramento, non può, senza alterare il contenuto e la sostanza della formula giuratoria ammessa, mutare la formula da affermativa in negativa (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12 maggio 1080, n. 3096, Po. c. Sa. e altro).
Alla stregua delle predette argomentazioni il convenuto va condannato al pagamento dell’importo di Euro 14.170,80 nei confronti dell’avv. An.Or., oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in mancanza di prova di fatti estintivi della pretesa azionata, in relazione ai quali si osserva che, anche in tal caso, tardivamente, solo nella seconda memoria ex 183 co. 6 c.p.c., il convenuto ha eccepito il pagamento dell’importo di Euro 5500,00. In ogni caso benché tale eccezione sia stata tardivamente formulata si osserva che tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio atteso che con riferimento all’assegno dell’importo di e 1500,00 è emerso che lo stesso fu consegnato all’avv. Ca., difensore unitamente all’avvocato Or. nel procedimento de quo, ma non vi è prova che fu incassato dall’attore; con riferimento all’importo di Euro 4000,00 versato in contanti a dire del convenuto, all’istante i testi escussi indotti dal Ma. hanno reso sul punto dichiarazioni de relato ex parte actoris, e come tali prive di valore probatorio in mancanza di ulteriori riscontri, in quanto non presenti al momento della dazione (confronti le dichiarazioni rese dai testi An.Es. e Li.Ma.).
Passando alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di ristoro dell’importo di Euro 3500,00 versati per la cancellazione del pignoramento si osserva che, con riferimento alla presunta negligenza nell’espletamento dell’incarico professionale da parte dell’avvocato Or. consistente nella omessa comunicazione dell’ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c., non può ritenersi con ragionevole certezza, né tanto meno con semplice probabilità, che la conclusione dell’odierna vicenda sarebbe stata diversa se solo il legale avesse tempestivamente informato il convenuto dell’ordinanza, essendo, invece, possibile che l’istante anziché pagare immediatamente avrebbe continuato a cercare di risolvere in via transattiva la controversia come dimostrano i fax con proposte transattive in atti inviate dall’attore alla controparte e la circostanza che poi effettivamente la controversia fu risolta con una transazione tra le parti. Si consideri, inoltre, che il pignoramento sicuramente fu preceduto dalla notifica dell’ordinanza e del precetto Infatti, l’affermazione della responsabilità del professionista per omissione e la conseguente determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono il positivo accertamento del sicuro fondamento dell’attività che il legale avrebbe dovuto compiere e diligentemente coltivare, quindi la ragionevole certezza, od almeno l’elevata probabilità, che gli effetti di una diversa attività dello stesso, ove effettivamente svolta, avrebbero procurato la realizzazione della pretesa del cliente o sarebbero stati, comunque, per quest’ultimo maggiormente vantaggiosi.
Nel caso in esame, la prova della sussistenza di un siffatto nesso causale non può dirsi raggiunta. Alla stregua delle predette argomentazioni la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell’opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri criteri previsti dal predetto decreto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Napoli, Dodicesima sezione civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1.Accoglie la domanda e per l’effetto condanna Ma.Gi. al pagamento dell’importo di Euro 14.170,80 nei confronti di Or.An., oltre interessi dalla domanda al saldo
2.Rigetta la domanda riconvenzionale;
3.condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di giudizio, che si liquidano, in Euro 214,00 per esborsi, Euro 3500,00 per competenze professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CpA come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 marzo 2017. Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.