Guida in stato di ebbrezza: perdono e archiviazione del processo penale «per tenuità del fatto» per chi guida ubriaco.
Hai bevuto un bicchiere di troppo e, nonostante il pericolo, ti sei messo alla guida dell’auto. Incurante del fatto che un eventuale controllo su strada potrebbe significare la sospensione della patente, la confisca del veicolo e anche il carcere, hai comunque deciso di rischiare. Qui non staremo a farti la paternale perché è chiaro che, se sei ubriaco, non hai neanche la capacità di leggere, nell’immediatezza, questo articolo. Tuttavia è necessario che gli italiani sappiano qual è il pericoloso indirizzo che la giurisprudenza ha sposato da qualche anno a questa parte. Chi è ubriaco e viene fermato dalla polizia mentre è alla guida dell’auto, se si rifiuta di fare il test dell’alcol non rischia multe, ossia, non può essere punito. Insomma, la fa franca, quasi come uno che invece non è in stato di ebbrezza.
È vero: in teoria, la legge dice che chi si sottrae all’etilometro deve essere sanzionato come colui che viene trovato con il tasso di alcol più alto nel sangue. Ma, nella pratica, la giurisprudenza ritiene che tale comportamento sia lieve («tenue», per usare un’espressione gergale) e, pertanto, può essere perdonato. Come? Con l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione delle sanzioni. Nessun processo, nessuna ammenda. Solo la fedina penale che resta sporca (e ovviamente la decurtazione dei punti che, invece, è una sanzione amministrativa, così come la sospensione della patente). Possibile? Sì, ed a confermarlo, ancora una volta, è la Cassazione con una sentenza pubblicata tre giorni fa [1].
Se tutto ciò ti sembra paradossale, aspetta a sentire il resto: di questo beneficio può godere solo chi si ubriaca in modo serio; chi invece ha bevuto solo un sorso in più rispetto al dovuto, facendo comunque salire l’asticella dell’alcol nel sangue oltre il dovuto, resta vincolato alle sanzioni.
Lo so, non ci puoi credere e magari stai pensando di aver letto male. Lascia allora che ti spieghi come stanno le cose.
Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza
Se l’automobilista viene trovato alla guida con evidenti segni di ubriachezza la polizia lo sottopone al pretest (il palloncino) e se l’esito dà colore rosso, si passa all’etilometro che è uno strumento volto a rilevare il quantitativo di alcol nel sangue. A seconda dell’esito di questa prova scattano sanzioni diverse: nei casi più lievi tali sanzioni sono solo amministrative; in quelli più gravi invece sono penali. Eccole:
- con alcol nel sangue da 0 fino a 0,4% non si rischia nulla. Si è quindi nella legalità;
- con alcol nel sangue da 0,5% a 0,7% si rischia solo una sanzione amministrativa che va da 532 a 2.127 euro. Inoltre scatta la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- con alcol nel sangue da 0,9% a 1,5% si passa al penale e c’è quindi il processo vero e proprio. Si rischia l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino); l’arresto fino a sei mesi; la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
- con alcol nel sangue superiore a 1,5% siamo sempre nell’ambito penale ma la sanzione è superiore rispetto al caso precedente. Qui si rischia l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino); l’arresto da sei mesi a un anno; la sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).
Quantità di alcol | Pena principale | Sanzione accessoria |
da 0,51 a 0,8 g/l | Sanzione amministrativa di 531 € | – decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione patente da 3 a 6 mesi |
da 0,81 a 1,5 g/l | Sanzione penale lieve: ammenda da 800 a 3.200 € | – decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione patente da 6 a 12 mesi |
da 1,5 g/l in su | Sanzione penale più grave:ammenda da 1.500 a 6.000 € | – decurtazione di 10 punti dalla patente- sospensione della patente da 1 a 2 anni – confisca dell’auto |
Per le violazioni rientranti nel primo scaglione, quindi, non sono previste sanzioni penali, ma solo amministrative (al pari di una normale multa con autovelox). Quindi il casellario giudiziario resta immacolato e non si celebra alcun processo penale. È il Prefetto a inviare la multa direttamente a casa del conducente.
Già dal secondo scaglione, invece, si rientra nel penale, ma con una progressione di pena a seconda della quantità di alcol nel sangue.
La particolare tenuità del fatto
C’è una norma penale che stabilisce che per tutti i reati che comportano minor pericolo sociale e, quindi, caratterizzati dalla «tenuità del fatto», il reo può essere perdonato. In buona sostanza il processo penale viene archiviato e non si applicano le sanzioni. La fedina però resta sporca. Questo beneficio va sotto il nome di «particolare tenuità del fatto» e, senza peli sulla lingua, non sembra essere stato scritto a difesa dei colpevoli, ma dei giudici, per sgravarli di lavoro.
Che rischia chi non vuol fare l’alcoltest?
Coerentemente con la logica e con i principi di autoresponsabilità la legge stabilisce che chi non vuol sottoporsi al test dell’alcol non fa che ammettere tacitamente la propria responsabilità. E non potendosi accertare l’entità del tasso alcolemico deve essere punito al pari di chi viene trovato alla guida con il maggior quantitativo di alcol nel sangue: quello superiore a 1,5% (il terzo che abbiamo citato sopra).
Ma qui arriva la giurisprudenza a dire: tutto sommato si tratta di un fatto tenue, che può essere perdonato. In pratica, chi dice no al test dell’alcol non rischia alcuna sanzione, mentre invece chi si ci sottopone e risulta positivo si fa il carcere. L’Italia punisce le persone più ligie e perdona chi fa il furbetto. La solita storia…
Non è tutto. Poiché il beneficio della particolare tenuità del fatto vale solo per i reati e non per gli illeciti amministrativi chi si ubriaca “poco” e, quindi, rientra nella prima fascia delle sanzioni, quelle amministrative, con alcol non superiore a 0,8%, non ne può godere. E quindi sconta la sua bella sanzione. Insomma, come dire: i più ubriachi evitano multa e penale.
Non vi piace? Questa è la legge secondo la Cassazione.
note
[1] Cass. sent. n. 42255/17 del 15.09.2017.
[2] Art. 131-bis cod. pen.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 15 settembre 2017, n. 42255
Presidente Bianchini – Relatore Ciampi
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 12 luglio 2016, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Varese in data 2 luglio 2015, appellata dall’imputato B.V. . Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia (convertita ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S.) per essersi rifiutato di sottoporsi al test etilometrico (fatto accertato in (omissis) ).
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il B. , lamentando violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Considerato in diritto
4. In relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p., va preliminarmente rappresentato che l’istituto si presenta di immediata applicazione, anche ai giudizi pendenti in appello e dinanzi al giudice di legittimità, trattandosi di disposizione normativa di pregnante rilevanza sostanziale, anche per gli effetti di cui all’art.2 co. 4 c.p.. A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che ai fini dell’accertamento dei presupposti applicativi, che attengono appunto alla non abitualità della condotta e alla modesta offensività della azione e degli effetti di essa come interpretati sulla base dell’art.133 c.p., il giudice di legittimità nel compiere una tale valutazione, non potrà che fondarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, del richiamo all’eventuale espressione di giudizi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto (sez.III, 8.4.2015 n.15449; sez.IV 17.4.2015 n.22381; da ultimo S.U. 25.2.2016 Tushaj, rv 266590). Nel caso in specie la richiesta di applicazione dell’istituto è stata formulata per la prima volta dinanzi al giudizio di appello il quale ha rigettato la richiesta richiamando la ratio perseguita dal legislatore che non rende minimale la violazione ascritta al B. .
5. La motivazione resa dal giudice di appello è chiaramente insufficiente in quanto basata su una presunzione di pericolosità in astratto del comportamento contestato, senza alcun riferimento al caso concreto. Il giudice di legittimità ha escluso la ricorrenza di una siffatta presunzione, in ipotesi di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti alcolimetrici ma, al contrario ha riconosciuto la compatibilità del nuovo istituto con la condotta passiva di rifiuto, sul presupposto che, una volta accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pure sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia,in conseguenza il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv. 266595). Il giudizio espresso dal giudice territoriale risulta pertanto del tutto privo di qualsiasi concreta ed effettiva verifica del quadro complessivo in cui si è manifestata la condotta antidoverosa, sia in relazione alle modalità della condotta, sia in relazione alla gravità del pericolo alla circolazione e alla integrità personale degli utenti della strada che dal fatto è derivato (cfr. sez.IV, 4.7.2014 M.G.M. N. n.35965 non massimata) con eventuali danni a cose o a persone. A tale proposito il giudice, nell’applicazione dell’istituto avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dei fatti come emergenti dalla decisione di primo grado, con particolare riferimento alle specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito in ordine alla offensività della condotta, sia trarre elementi di valutazione dalla misura della pena applicata, qualora modulata in termini minimi edittali (sez.IV, 1.7.2015, Pasolini, Rv. 264357). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto ma tenuto conto degli elementi che sono emersi dall’esame delle decisioni di merito è possibile pervenire ad una declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art.131 bis cod.pen. facendo applicazione delle regole proprie dell’art. 624 lett. I) cod.proc.pen. in accordo con l’insegnamento della richiamata sentenza a sezioni Unite, anche se articolato in relazione a richiesta di applicazione del nuovo istituto di cui all’art.131 bis cod.pen. dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (Tushaj cit. Rv. 266594). Invero ricorrono i presupposti per interpretare la condotta del conducente in termini di minore riprovevolezza del fatto, se solo si considera che al B. fu consentito di proseguire sino a casa alla guida dell’autovettura. A sostegno della particolare tenuità del fatto reato militano la età del prevenuto, la sua incensuratezza e la circostanza che, a prescindere dalla condotta scarsamente collaborativa tenuta dal prevenuto, nessun effettivo pregiudizio alla circolazione e alla incolumità degli utenti della strada risulta essersi verificato prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Sotto diverso profilo va evidenziato che la pena edittale applicata da giudice di primo grado è stata contenuta nei limiti minimi edittali e quindi risulta compatibile con una valutazione di merito espressa in ordine ad un minimo disvalore penale della condotta.
6. In conclusione va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza del giudice territoriale con declaratoria di non punibilità del B. per la particolare tenuità della condotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Più leggo i vostri articoli e più non ho parole.
E quelle che ho non posso pronunciarle.
Ho letto l’articolo, è sono sempre più convinto che la realtà supera la fantasia.
Rimango colpito dall’ipotesi che la formula:
” Particolare teniuità del fatto” sia stata scritta per sgravare il giudici dalla mole di lavoro.
Ma non sarebbe più opportuno depenalizzare quei fatti ritenuti tenui?