Ritardo aereo: diritto al rimborso


Volo in ritardo di almeno tre ore: la compagnia aerea deve risarcire il passeggero.
Nel caso in cui il volo aereo giunga a destinazione con almeno tre ore di ritardo, al passeggero spetta il risarcimento del danno, salvo che ciò dipenda da “circostanze eccezionali”. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea [1].
In particolare, la Compagnia aerea [2] deve versare al cliente gli stessi indennizzi previsti in caso di cancellazione dei voli e overbooking, ossia una somma forfettaria (calcolata sulla base dei chilometri percorsi) che va da 250 e 600 euro.
In alternativa al denaro, se c’è il consenso del cliente, la Compagnia potrà erogare a quest’ultimo buoni viaggio e/o altri servizi.
Il rimborso non si applica ai passeggeri che viaggiano gratis o con una tariffa ridotta non accessibile al pubblico [3].
Se il viaggiatore ha subito ulteriori danni (per es.: maggiorazioni di spesa di parcheggio della propria automobile) o se il ritardo sia avvenuto nell’ambito di voli cumulativi, il vettore aereo è tenuto a un risarcimento ulteriore [4].
Qualora le richieste di rimborso non vengano accolte dalla Compagnia aerea, non resterà che ricorrere alla vie legali. In questi casi, il tribunale competente presso cui proporre la causa è alternativamente quello del luogo di partenza o di arrivo del volo [5].
Il diritto al rimborso deve essere esercitato entro un anno per i voli che avvengono in Europa, ed entro 18 mesi se il trasporto inizia o finisce fuori dall’Europa. Il termine decorre dal giorno dell’arrivo a destinazione [6].
note
[1] Sentenza della Corte di Giustizia Europea (grande sezione) del 23.10.2012, risultante dalle cause riunite C 581/10 Nelson e a./Deutsche Lufthansa AG e C 629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority.
[2] Regolamento UE 261/2004, art. 7.
[3] Regolamento UE 261/2004, art. 3.
[4] Regolamento UE 261/2004, art. 12.
[5] Pronuncia della Corte di Giustizia Ue, sez. IV, 9.07.2009, C-204/2008.
[6] Art. 2951 c.c.