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Quando la polizia mette il telefono sotto controllo

21 Settembre 2017 | Autore:
Quando la polizia mette il telefono sotto controllo

L’intercettazione telefonica può essere disposta solo quando vi siano fondati sospetti che si stia commettendo un grave delitto.

È un mito abbastanza diffuso quella secondo cui i telefoni possano essere facilmente intercettati. Così non è; o, almeno, legalmente non lo è. L’evoluzione tecnologia, il datagate, WikiLeaks, la minaccia dello spionaggio internazionale, ci fanno temere di essere costantemente sotto l’occhio del Grande Fratello. La legge italiana, al contrario, prevede forti limitazioni all’utilizzo delle intercettazioni, le quali possono essere disposte dall’autorità giudiziaria solo in determinati casi. Vediamo allora quando la polizia mette il telefono sotto controllo.

I diversi tipi di intercettazione

La legge italiana prevede due tipi di intercettazione: quella ambientale e quella telefonica. Spieghiamo innanzitutto cos’è un’intercettazione: trattasi della captazione di un discorso fatta da chi a quel discorso non è presente. Così, ad esempio, se due amici stanno chiacchierando ad un bar e uno di loro decide di registrare la conversazione con il proprio cellulare, non si tratterà di intercettazione; diverso è, invece, il caso di chi riesca ad ascoltare pur non trovandosi presente sul posto fisicamente.

Dicevamo di due tipi di intercettazione. L’intercettazione ambientale (o tra presenti) consiste nella ricezione di tutte le voci che provengono da un determinato luogo; si pensi alla “cimice” inserita di nascosto in un’autovettura o posta sotto un tavolino: questa sarà in grado di far sentire a chi è in ascolto tutto ciò che verrà detto da chi si troverà in auto oppure nelle vicinanze del tavolo. L’intercettazione telefonica (o di comunicazioni), invece, consente di mettere sotto controllo un determinato apparecchio telefonico (fisso o mobile), di modo da poter ascoltare le chiamate ricevute ed effettuate da quell’apparecchio.

A queste intercettazioni “classiche” si aggiunge quella avente ad oggetto le comunicazioni informatiche o telematiche, effettuate mediante l’impiego di particolari tecnologie che consentono di intercettare il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici [1].

La normativa sulle intercettazioni

Fatta questa doverosa premessa, bisogna dire che la legge italiana inserisce le intercettazioni tra i mezzi di ricerca delle prove: ciò significa che esse servono alle autorità competenti per incastrare definitivamente chi è già fortemente sospettato di aver commesso un reato. Questo è il punto di partenza per una breve analisi della disciplina delle intercettazioni fornita dal nostro ordinamento. Vediamo quali sono i presupposti perché la polizia metta il telefono sotto controllo.

I reati

Perché si possa disporre un’intercettazione, è necessario che sussistano gravi indizi concernenti alcuni particolari reati:

  • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • delitti di contrabbando;
  • reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
  • delitti di pedopornografia e adescamento di minorenni;
  • delitti di commercio di sostanze alimentari nocive; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; frode nell’esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
  • delitto di stalking [2].

Quando l’intercettazione deve avvenire presso la residenza o il domicilio privato di una persona, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo sia in atto l’attività criminosa.

La procedura

L’intercettazione, come è facile capire, lede una delle garanzie fondamentali della persona: quella alla propria privacy e, soprattutto, alla riservatezza delle comunicazioni [3]. Per questo motivo, una deroga può essere concessa solamente quando lo preveda la legge e dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La legge dice che la richiesta delle intercettazioni deve provenire dal pubblico ministero, il quale chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni necessarie. L’autorizzazione è concessa con decreto motivato soltanto se vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [4]. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il p.m. dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al g.i.p.; questi, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni; quest’ultima non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, sempre in presenza dei requisiti di gravità indiziaria e di assoluta necessità della misura.

Come si effettua un’intercettazione

Contrariamente a quanto si possa pensare, le operazioni di intercettazione sono anch’esse assistite da diverse garanzie. Innanzitutto, secondo la legge è lo stesso p.m. a procedere personalmente alle operazioni; egli può, tuttavia, avvalersi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [5]. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; quando questi strumenti, però, risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Se, invece, si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il p.m. può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. il giudice dispone l’acquisizione soltanto delle conversazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo all’eliminazione delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione, cioè di quelle ottenute senza il rispetto della procedura sopra indicata (ad esempio, le conversazioni registrate oltre i quindici giorni concessi). I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti più gravi [6]. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il p.m. che ha disposto l’intercettazione fino a quando la sentenza non diventa definitiva; tuttavia gli interessati, anche prima di questo momento, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione al g.i.p. [7].

Attenti al telefono? Non proprio

Alla luce di quanto detto, dunque, si comprende chiaramente come la paura che la polizia metta il telefono sotto controllo è infondata, a meno che non si sia colpevoli di uno dei reati sopra elencati. Le intercettazioni sono infatti coperte da ampie garanzie: possono essere disposte solo dall’autorità giudiziaria e soltanto per breve tempo; devono essere attinenti alle indagini; devono essere distrutte quando inutili o superflue; le operazioni possono essere eseguite solamente con strumentazione della procura o della polizia giudiziaria. Tutto ciò, in attesa delle novità previste dalla riforma Orlando, approvata dal Parlamento e delegata, per la disciplina concreta, al Governo.


note

[1] Art. 266-bis cod. proc. pen.

[2] Art. 266 cod. proc. pen.

[3] Art. 15 Cost.

[4] Art. 267 cod. proc. pen.

[5] Art. 268 cod. proc. pen.

[6] Art. 270 cod. proc. pen.

[7] Art. 269 cod. proc. pen.

Autore immagine: Pixabay.com


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