Rinuncia all’eredità: come e dove si fa


A chi rivolgersi e come fare per rinunciare all’eredità.
Con la rinuncia all’eredità il chiamato dichiara formalmente di non volerla accettare. La dichiarazione di rinuncia deve essere ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
La rinuncia vale per l’intera eredità: non si può sottoporre la rinuncia ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa.
Indice
Termini rinuncia eredità
La rinuncia deve essere effettuata entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente (in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti).
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Chi può rinunciare all’eredità
I rinuncianti si devono presentare personalmente dal notaio o dal cancelliere del tribunale, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Come funziona la rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità si deve fare con una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente dell’ultimo domicilio del defunto.
La documentazione necessaria ai fini della formalizzazione della rinuncia è la seguente:
- certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione)
- certificato dell’ultima residenza del defunto
- copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto
- copia del documento d’identità del rinunciante e del defunto
- autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati.
C’e’ una contraddizione:
“Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.”
“Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.”
In caso di minori, basta quindi che si presentino con entrambi i genitori o c’e’ bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare?
Nell’articolo non viene spiegato cosa succede se gli eredi hanno figli (minorenni, eventualmente)
E’ possibile fare la rinuncia all’eredità prima del decesso del de cuius?
No, non e’ possibile.
Se non si riesce ad avere la copia del codice fiscale e della carta di identità del defunto da presentare al notaio per la rinuncia all’eredità come si deve fare? grazie
Nel mio caso non è stata fatta alcuna successione, in quanto mio padre godeva dell usufrutto dell immobile e io e mio fratello eravamo gli intestatari. A questo punto in quale ribunale devo presentar la domanda? L immobile ed il mio indirizzo di residenza sono sotto la giurisdizione di Verona. Posso presentarla a Verona?