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Quando la polizia può perquisire

1 Novembre 2017 | Autore:
Quando la polizia può perquisire

La polizia può effettuare perquisizioni soltanto se autorizzata con decreto dell’autorità giudiziaria; solo eccezionalmente provvede di propria iniziativa.

Secondo la Costituzione italiana, il domicilio è inviolabile [1]; non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabili dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria. La Costituzione, quindi, tutela il domicilio con tutte le garanzie necessarie a proteggere il cittadino dall’abuso di autorità dello Stato. Lo stesso avviene per la libertà personale e la segretezza di ogni forma di comunicazione (per un approfondimento sul tema si rinvia all’articolo Quando la polizia mette il telefono sotto controllo). Se è vero che il domicilio è inviolabile, è anche vero che la stessa Costituzione affida alla legge i casi in cui questa sacralità deve lasciare il passo ad altre esigenze. Vediamo allora quando la polizia può perquisire.

La disciplina

La perquisizione consiste nell’attività di ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. La perquisizione può essere personale o locale: nel primo caso, essa è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona nasconda su di sé il corpo del reato (cioè la cosa su cui è stato compiuto o con la quale si è realizzato il reato) o cose pertinenti al reato; la seconda, invece, è disposta quando vi è il fondato motivo che suddette cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso [2]. La perquisizione, come l’ispezione, può essere disposta soltanto con decreto dell’autorità giudiziaria (giudice procedente o pubblico ministero), la quale può  procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale) delegati con lo stesso decreto [3]. Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, cioè all’apprensione fisica del bene, che viene quindi sottratto a chi ne aveva la disponibilità.

La procedura

Quando si procede alla perquisizione all’interno di luogo privato occorre che l’autorità procedente esibisca il decreto (il famoso “mandato”) che autorizza le operazioni. Prima di poter perquisire una persona o la sua dimora, la polizia deve avvisarlo della possibilità di nominare un avvocato o altra persona di fiducia che siano, però, facilmente reperibili; la polizia non è quindi tenuta ad attendere nel caso in cui il proprio avvocato venga da luogo distante. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano nascondere il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse [4]. Particolare tutela è accordata alla perquisizione domiciliare: salvo eccezioni, la perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti [5]. Nei casi urgenti, però, l’autorità giudiziaria può disporre che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

La perquisizione in flagranza e i casi di urgenza

Eccezionalmente la legge consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizione personale o locale quando, oltre ad esserci il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino nascoste cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso, ci si trovi in flagranza di reato o in un caso di evasione (cioè di fuga). In altre parole, nei casi di particolare urgenza, quando il tempo gioca a sfavore delle autorità, queste possono procedere a perquisizione anche senza il preventivo decreto di cui abbiamo parlato. Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. Nel caso di perquisizione domiciliare, poi, è possibile procedere anche fuori dei limiti temporali sopra indicati, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. La polizia giudiziaria trasmette entro quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione [6].

Nei casi di flagranza (cioè nell’immediatezza del fatto criminoso), quindi, la polizia giudiziaria è legittimata a procedere in deroga alle limitazioni analizzate nei paragrafi precedenti, poiché si ritiene che, in questi casi, la tempestività sia fondamentale: si immagini all’autore di un furto che, subito dopo il delitto, sia visto entrare in una casa: in questo caso la polizia potrà procedere senza prima attendere il decreto dell’autorità giudiziaria. L’intervento di quest’ultima, però, non è escluso ma semplicemente posticipato: le operazioni compiute, infatti, dovranno comunque essere convalidate nei successivi giorni dal pubblico ministero competente. Se il p.m. ritenga che le operazioni siano state eseguite in assenza dei presupposti di legge (ad esempio, non v’era flagranza di reato oppure il verbale è stato trasmesso dopo le quarantotto ore), la convalida sarà negata e tutte le indagini compiute saranno inutilizzabili.

La ricerca di una cosa determinata

Una perquisizione meno invasiva è quella diretta a ricercare una cosa determinata: in questo caso l’autorità può limitarsi ad invitare il sospettato a consegnare la cosa. Se l’invito è accolto, non si potrà proseguire oltre con la perquisizione, a meno che non si ritenga utile procedervi ugualmente per la completezza delle indagini [7].

Altre ipotesi

La legge prevede altre due ipotesi in cui la polizia può violare il domicilio senza necessità del decreto; sono infatti possibili perquisizioni: di persone, locali, automobili, bagagli ed effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga [8]; quando vi è fondato motivo di credere che ci siano armi, munizioni o esplosivi, persona ricercata, evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo [9].


note

[1] Art. 14 Cost.

[2] Art. 247 cod. proc. pen.

[3] Art. 247 cod. proc. pen.

[4] Art. 250 cod. proc. pen.

[5] Art. 251 cod. proc. pen.

[6] Art. 352 cod. proc. pen.

[7] Art. 248 cod. proc. pen.

[8] Art. 103 D.P.R. n. 309/1990.

[9] Art. 41 Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza e art. 25 d. l. n. 306/1992 del 08.06.1992.


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