Transazione: cos’è e come si scrive


La transazione è un accordo con il quale le parti si vengono incontro su rispettive posizioni antitetiche e controverse onde porre fine a una lite tra loro già insorta o per prevenirne una che possa eventualmente sorgere in futuro.
Per es: se Tizio pretende da Caio la somma di euro 1.000,oo e Caio ritiene di essere debitore di Tizio solo della somma di euro 500,oo, con la transazione le parti potrebbero stabilire che Caio dia a Tizio la somma di euro 750,oo.
Ovviamente, perché si parli di transazione non è necessario arrivare per forza a un punto perfettamente “mediano” tra le due pretese. Ben potrebbe essere, per esempio, nell’esempio di prima, che Caio offra a Tizio la somma di euro 900,oo: si avrebbe infatti, anche in tal caso, una transazione.
Diversamente, se una delle due parti riconosce all’altra quello che quest’ultima esattamente pretendeva non saremmo di fronte a una vera e propria transazione [3]. In tal caso si avrebbe piuttosto un’ammissione di debito, di responsabilità, ecc.
Per porre fine alla controversia, le parti possono anche decidere di modificare o estinguere rapporti diversi da quelli che formano oggetto della pretesa e della contestazione insorta.
Per es.: Tizio cancella il debito di Caio per il contratto “A”, mentre Caio, a sua volta, cancella il debito di Tizio per il contratto “B”. Per es.: Tizio rinuncia a far valere il proprio credito verso Caio e Caio, in cambio, rinuncia a una causa che ha iniziato nei confronti di Tizio.
La transazione deve essere sempre provata per iscritto [1]. Per cui, se manca il documento su cui è stata formalizzata la transazione, è impossibile dimostrare (davanti al giudice) che una transazione sia mai avvenuta. L’unica eccezione è nell’ipotesi in cui tale documento sia stato smarrito “senza colpa”. Solo in tale caso, la dimostrazione della transazione può essere fornita anche con i testimoni [2].
La transazione non può avere ad oggetto diritti indisponibili (per es. il diritto alla vita, il diritto ad essere riconosciuti autori di un’opera, i diritti della personalità come il diritto al nome, all’immagine, ecc.).
Per quanto riguarda i diritti del lavoratore, il diritto all’indennità per infortuni sul lavoro e la sua misura possono formare oggetto di transazione in presenza della omologazione del tribunale del luogo dell’infortunio [4]. Per quanto invece riguarda eventuali crediti da lavoro dipendente, è necessaria sempre la presenza del sindacato o della Direzione Provinciale del Lavoro.
Una transazione non è per sempre: ciò significa che le parti possono revocare la transazione, ma solo se c’è il consenso di entrambe [5].
Per un esempio di atto di transazione, scarica la formula nella sezione FOMRULE al seguente indirizzo:
[1] Art. 1965 cod. civ.
[2] Art. 1967 cod. civ.
[3] La transazione che manchi delle reciproche concessioni è affetta da nullità assoluta: Cass. sent. 2154 del 26.10.1970.
[4] Art. 69 R.D. 17.08.1935 n. 1765.
[5] Cass. sent. n. 752/1963.