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Transazione: cos’è e come si scrive

16 Novembre 2012 | Autore:
Transazione: cos’è e come si scrive

La transazione è un accordo con il quale le parti si vengono incontro su rispettive posizioni antitetiche e controverse onde porre fine a una lite tra loro già insorta o per prevenirne una che possa eventualmente sorgere in futuro.

Per es: se Tizio pretende da Caio la somma di euro 1.000,oo e Caio ritiene di essere debitore di Tizio solo della somma di euro 500,oo, con la transazione le parti potrebbero stabilire che Caio dia a Tizio la somma di euro 750,oo.

Ovviamente, perché si parli di transazione non è necessario arrivare per forza a un punto perfettamente mediano tra le due pretese. Ben potrebbe essere, per esempio, nell’esempio di prima, che Caio offra a Tizio la somma di euro 900,oo: si avrebbe infatti, anche in tal caso, una transazione.

Diversamente, se una delle due parti riconosce all’altra quello che quest’ultima esattamente pretendeva non saremmo di fronte a una vera e propria transazione [3]. In tal caso si avrebbe piuttosto un’ammissione di debito, di responsabilità, ecc.

Per porre fine alla controversia, le parti possono anche decidere di modificare o estinguere rapporti diversi da quelli che formano oggetto della pretesa e della contestazione insorta.

Per es.: Tizio cancella il debito di Caio per il contratto “A”, mentre Caio, a sua volta, cancella il debito di Tizio per il contratto “B”. Per es.: Tizio rinuncia a far valere il proprio credito verso Caio e Caio, in cambio, rinuncia a una causa che ha iniziato nei confronti di Tizio.

La transazione deve essere sempre provata per iscritto [1]. Per cui, se manca il documento su cui è stata formalizzata la transazione, è impossibile dimostrare (davanti al giudice) che una transazione sia mai avvenuta. L’unica eccezione è nell’ipotesi in cui tale documento sia stato smarrito “senza colpa”. Solo in tale caso, la dimostrazione della transazione può essere fornita anche con i testimoni [2].

La transazione non può avere ad oggetto diritti indisponibili (per es. il diritto alla vita, il diritto ad essere riconosciuti autori di un’opera, i diritti della personalità come il diritto al nome, all’immagine, ecc.).

Per quanto riguarda i diritti del lavoratore, il diritto all’indennità per infortuni sul lavoro e la sua misura possono formare oggetto di transazione in presenza della omologazione del tribunale del luogo dell’infortunio [4]. Per quanto invece riguarda eventuali crediti da lavoro dipendente, è necessaria sempre la presenza del sindacato o della Direzione Provinciale del Lavoro.

Una transazione non è per sempre: ciò significa che le parti possono revocare la transazione, ma solo se c’è il consenso di entrambe [5].

Per un esempio di atto di transazione, scarica la formula nella sezione FOMRULE al seguente indirizzo:

– Atto di transazione

[1] Art. 1965 cod. civ.

[2] Art. 1967 cod. civ.

[3] La transazione che manchi delle reciproche concessioni è affetta da nullità assoluta: Cass. sent. 2154 del 26.10.1970.

[4] Art. 69 R.D. 17.08.1935 n. 1765.

[5] Cass. sent. n. 752/1963.

 



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