Gestione separata anche all’amministratore che è socio lavoratore


Dopo la finanziaria 2010, illegittima l’unificazione della posizione previdenziale.
L’amministratore di una società che svolge anche lavoro all’interno della stessa attività commerciale, deve aprire due posizioni presso l’INPS:
– una posizione presso la gestione separata
– un’altra a quella dei commercianti.
Lo ha chiarito la Cassazione [1] con una sentenza di ieri.
In caso di esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti o artigiani oppure di coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma – per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione previdenziale separata – non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente [2].
La legge [3] infatti prevede che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano pertanto esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione previdenziale separata.
note
[1] Cass. sent. n. 14674 dell’11.06.13.
[2] Art. 1 comma 208, legge 662/1996.
[3] DL. 31.05.2010 n. 78 art. 12, comma 11, conv. L. 30.07.2010 n. 122 art. 1, comma 1.