Sito web condominiale: a cosa serve


Ogni condominio può decidere di avere e gestire un proprio sito web, mettendo a disposizione online comunicazioni e documenti condominiali.
Con la riforma del condominio [1] sono stati apportati vari cambiamenti alla disciplina che lo riguarda, sia per quanto concerne i doveri dell’amministratore che in relazione a numerosi aspetti che regolano la vita in condominio (assemblee e morosità, per citarne alcuni). Perfettamente in linea con i tempi ed in un’ottica di semplificazione delle incombenze ed attività inerenti il condominio c’è anche la possibilità di attivare – attraverso le apposite piattaforme online – un sito web condominiale, per garantire in questo modo una gestione decisamente trasparente dell’amministrazione condominiale realizzata dall’amministratore. Allo stesso tempo, peraltro, si favoriscono – qualora ci fosse la disponibilità e la volontà dei singoli – le interrelazioni fra i condòmini. Le funzionalità possono essere tantissime ma in concreto, alla fine, il sito web condominiale a cosa serve?
Indice
Sito web condominiale: funzionamento e finalità
La scelta di aprire un sito internet condominiale è lasciata ai condòmini, che in assemblea a maggioranza possono richiedere all’amministratore di attivare un apposito sito internet condominiale, che consenta l’accesso esclusivo ai condomini. Aprire un sito internet del condominio comporta naturalmente dei costi, che rimangono a carico dei singoli condòmini, anche se può succedere che in alcuni casi, che dipendono dall’organizzazione dell’amministratore e dalle sue modalità di gestione del condominio stesso, ci sia la possibilità di usufruirne gratis: questa ipotesi può verificarsi ad esempio nel caso in cui l’amministratore utilizzi un particolare software gestionale per l’amministrazione condominiale, che magari offra la possibilità, fra le sue funzionalità, di aprire un sito web a prezzi contenuti o nulli.
La principale finalità del sito web condominiale è quella di consentire il caricamento da parte dell’amministratore, con estrema rapidità ed immediata possibilità di prenderne visione da parte dei condòmini, della documentazione riguardante il condominio, dai verbali delle assemblee ai rendiconti, dalla fatturazione al regolamento di condominio. La scelta di quale documentazione possa essere caricata sul sito web condominiale in formato digitale è rimessa allo stesso condominio, che nella delibera assembleare nella quale si è votato per la creazione del sito web prenderà espressa posizione in merito.
Sito web condominiale: vantaggi
Nell’analizzare i vantaggi che una scelta di questo tipo può comportare occorre una necessaria premessa, legata inevitabilmente alle dimensioni del condominio stesso: è infatti intuitivo ed evidente come la possibilità di accedere in tempo reale ad una serie di informazioni, e potersi scambiare messaggi – con chat private, o comunicando attraverso post pubblici – su un sito web apposito abbia senso in particolar modo nei casi di condomìni di notevoli dimensioni, o di super condomìni, apparendo invece di scarsa utilità impiegare tempo e risorse per un condominio ridotto.
Il sito web non è pubblico, in quanto è consentito l’accesso unicamente attraverso apposita autenticazione con password da parte del singolo condomino, che potrà così aver accesso a tutta la documentazione condominiale caricata online. Sarà possibile configurare il sito secondo le esigenze del condominio, con la creazione di blog, chat, nonché di una bacheca virtuale che potrà contenere messaggi postati dai singoli condòmini, sondaggi su problemi di comune interesse o su questioni di rilievo da sottoporre all’attenzione di tutti, o da portare eventualmente in assemblea condominiale. La documentazione – fra cui può ricomprendersi anche il verbale di assemblea, magari redatto direttamente online – sarà quindi scaricabile in qualsiasi momento anche da remoto, con grandi vantaggi nei casi in cui non si possa essere presenti in assemblea, fermo restando che l’attività di aggiornamento può, come naturale, essere più o meno frequente a seconda delle differenti situazioni.
note
[1] Legge n. 212/2012.
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