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Cos’è l’accertamento con adesione

7 Novembre 2017 | Autore:
Cos’è l’accertamento con adesione

Come accordarsi con l’Agenzia delle Entrate prima o dopo l’avviso di accertamento.

L’accertamento con adesione è un accordo con il Fisco che permette al contribuente di definire le imposte dovute, sia dopo l’emissione di un avviso di accertamento che prima (a seguito di accesso, ispezione o verifica della Guardia di Finanza).

Tutti i contribuenti sono ammessi alla procedura: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti di imposta.

L’accertamento con adesione può avere ad oggetto le più importanti imposte dirette e indirette. In particolare:

  • Irpef
  • Ires
  • Irap
  • Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
  • Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
  • Iva
  • Imposta sulle successioni e sulle donazioni
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria e catastale
  • Invim ordinaria e decennale
  • Imposta sostitutiva dell’Invim
  • Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
  • Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione
  • Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli

Accertamento con adesione: vantaggi

L’accertamento con adesione prevede la riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell’adesione costituisce una circostanza attenuante. Ciò qualora l’adesione si perfezioni (con il pagamento delle somme dovute) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” consiste nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Accertamento con adesione: come funziona

Per descrivere il procedimento di accertamento con adesione occorre distinguere l’ipotesi dell’adesione su iniziativa d’ufficio da quella di adeso su richiesta del contribuente

Iniziativa d’ufficio

L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a concordare una definizione “bonaria” del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà più ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.

Richiesta del contribuente

Il contribuente può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

La domanda di adesione, con tutte le informazioni anagrafiche e il recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Accertamento con adesione: quando si perfeziona?

L’accordo tra Fisco e contribuente avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Raggiungimento dell’accordo

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti.

L’intera procedura di adesione si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso.

Mancato raggiungimento dell’accordo

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

Sospensione dei termini

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione si sospendono per un periodo di 90 giorni, sia i termini per un eventuale ricorso, sia quelli per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Accertamento con adesione: pagamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite F23 o F24 (in base al tipo di imposta):

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • rateizzando in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.

Accertamento con adesione: compensazione

Il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24.

Inoltre è ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti.



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