Condominio: come sapere se le detrazioni sono ammissibili


Dichiarazione fiscale di amministratore condominio, ai condomini, per anno 2015 relativa alla detrazione 50%. Come fare ad essere certi che la detrazione sia ammissibile?
Dalle ultime istruzioni fornite nel gennaio 2016 dall’Agenzia delle entrate relativamente alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie emerge che interventi del tipo evidenziato nella fattura del lettore rientrano fra quelli indicati come ammissibili dalla normativa in vigore (sia per quanto attiene alle opere che per ciò che riguarda la manodopera e l’iva corrisposta). Pertanto, se l’amministratore ha correttamente eseguito il versamento (tramite bonifico) e disporrà di tutta la documentazione (specificata nelle istruzioni), la detrazione potrà essere invocata. Si segnala, però, un elemento che andrebbe approfondito. Dalla fattura allegata sembra di capire che gli interventi eseguiti hanno avuto ad oggetto non beni comuni (cioè di proprietà condominiale), ma beni di proprietà esclusiva. Se così fosse, la detrazione per i lavori indicati in questa fattura spetterebbe nella sua interezza solo e soltanto (ovviamente) al proprietario esclusivo dei beni oggetto di intervento e, perciò, sarebbe stato necessario che ad eseguire il bonifico fosse stato non l’amministratore condominiale per conto del condominio (come pare che sia avvenuto), ma il proprietario esclusivo dei beni oggetto degli interventi. Se, quindi, il pagamento alla ditta esecutrice degli interventi indicati nella fattura allegata fosse stato eseguito dall’amministratore condominiale relativamente a lavori eseguiti su beni non condominiali ma di proprietà esclusiva, si segnala che, l’Agenzia delle entrate specificò che se l’ordinante del bonifico è soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, la detrazione comunque spetta se nel bonifico viene indicato chi sia il soggetto che beneficerà della detrazione con indicazione del relativo codice fiscale. Un eventuale diniego, da parte dell’Agenzia delle entrate, alla richiesta detrazione per questo specifico motivo (se cioè il bonifico non contenesse l’indicazione del beneficiario della detrazione – proprietario esclusivo), sarebbe da imputarsi sia all’amministratore che al proprietario esclusivo dei beni su cui i lavori sono stati eseguiti tenuto conto che se la detrazione viene richiesta per lavori relativi a beni non condominiali, legittimato a richiederla non è l’amministratore condominiale, ma il proprietario esclusivo di essi.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte
Benché sia noto che gli Uffici dell’Ade adottino comportamenti non sempre uniformi, segnalo che una Direzione Regionale delle Entrate (per un caso identico), a seguito ad una istanza di interpello, ha così risposto:
“i condomini proprietari esclusivi dei balconi interessati dai
lavori di manutenzione, nel rispetto di tutti i presupposti previsti dalle disposizioni
richiamate, potranno usufruire della detrazione fiscale in esame sia in relazione alla
spesa sostenuta per il rifacimento della facciata condominiale, sia in relazione alla
spesa sostenuta per la manutenzione dei balconi, ancorché le fatture e i bonifici siano
intestati soltanto al condominio. Come correttamente prospettato dall’istante,
l’amministratore del condominio provvederà a rilasciare ai singoli condomini la
certificazione attestante le spese sostenute nell’anno 2015 e avrà cura di distinguere la
spesa sostenuta dal singolo condomino per gli interventi eseguiti sulle parti comuni
dell’edificio da quella sostenuta dallo stesso condomino per il rifacimento del balcone
di proprietà esclusiva”