Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2002, n. 16812
Fatto
Svolgimento del processo
Con sentenza 26 marzo – 29 novembre 1999, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato avverso la decisione del locale Pretore che aveva dichiarato il diritto di Passaro Antonio a percepire l’indennità di trasferta per il periodo maggio 1988 – agosto 1989, nel quale egli fu distaccato dal Comparto di Verona a prestare servizio, presso il CEU (Direzione Centrale informatica) di Roma.
La società Ferrovie dello Stato aveva impugnato la decisione del Pretore, deducendone l’erroneità per avere il primo giudice ritenuto la temporaneità del distacco presso l’Ufficio di Roma.
In realtà il dipendente era stato trasferito presso questa sede ancor prima dell’adozione del formale provvedimento definitivo, sulla base di una disposizione che ne aveva anticipato gli effetti. Del resto, mancava una vera e propria disposizione del superiore responsabile che autorizzasse il distacco, e l’assegnazione alla nuova sede aveva coinciso con un vero e proprio mutamento di mansioni, che era avvenuto a seguito di una specifica domanda del lavoratore interessato.
I giudici di appello osservano che era circostanza incontroversa che l’appellato (dipendente della società presso la sede di Verona) aveva risposto ad un bando della società per partecipare ad una selezione di personale da utilizzare nel settore informatico, con il profilo di segretario informatico.
La domanda era stata accettata dalla società, che lo aveva distaccato pressa il Servizio Informatico di Roma. Solo dopo qualche tempo era passato – insieme con gli altri colleghi che avevano superato la selezione al profilo professionale di segretario informatico e, contestualmente, era stato trasferito definitivamente presso la sede di Roma dall’impianto di provenienza.
In considerazione della temporaneità del distacco, avvenuto per preminenti esigenze della società (quindi non a domanda dell’interessato, che si era limitato a presentare una semplice dichiarazione di disponibilità, rispondendo all’interpello della società stessa), i giudici di appello confermavano che il dipendente aveva diritto di ricevere l’indennità di trasferta per tutto il periodo del distacco.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione la società Ferrovie dello Stato, ora rete Ferroviaria italiana s.p.a. con un unico motivo, illustrato da memoria.
Il Passaro ha depositato controricorso tardivo.
Il suo difensore ha partecipato alla discussione odierna.
Diritto
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, la società ricorrente denuncia insussistenza della fattispecie della trasferta, violazione e-o falsa applicazione dell’art. 2103 codice civile, in relazione all’indennità di trasferta ex art. 17 della legge 11 febbraio 1970 n. 34.
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, il lavoratore distaccato su Roma aveva modificato definitivamente la sua sede lavorativa sin dall’inizio, per cui la richiesta di corresponsione del trattamento di trasferta relativa al periodo successivo non poteva avere alcun fondamento.
La trasferta si basa, infatti, sulla provvisorietà della variazione del luogo abituale.di lavoro.
Tra l’altro, il lavoratore aveva espressamente richiesto di cambiare sede ed aveva svolto a Roma mansioni del tutto diverse da quelle affidategli in precedenza.
Non vi era, pertanto, alcun elemento sulla base del quale potesse affermarsi che il provvedimento di modifica della sede di servizio del lavoratore poteva essere assimilato alla trasferta.
Osserva il Collegio:
il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte “la trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, e per tale profilo si distingue dal trasferimento, che viceversa comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente”. Esulano pertanto dalla nozione di trasferta sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l’identità o diversità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro (cfr. Cass. n. 9870 del 1998).
Sulla base di tali premesse, sfugge a qualsiasi censura la decisione dei giudici di merito che ha riconosciuto il diritto all’indennità di trasferta al lavoratore avviato presso il servizio informatica di Roma, per il periodo intercorso tra l’applicazione provvisoria e il trasferimento definitivo nella nuova sede, cui venne poi destinato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate come in dispositivo, tenuto conto che il controricorso è stato depositato fuori termine e che l’avv. Nappi, il quale ha chiesto la distrazione delle spese, ha partecipata alla discussione orale).
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 13,00 oltre ad euro 1.000 (mille) per onorari da distrarsi in favore dell’avv. Pasquale Nappi, antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002