Lo sai che? Prescrizione contributi Cassa Forense
Lo sai che? Pubblicato il 6 ottobre 2017
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I contributi da versare alla Cassa Forense si prescrivono in 5 anni decorrenti dalla data di invio della dichiarazione.
I contributi previdenziali, nonché i relativi interessi e sanzioni, dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si prescrivono in 5 anni. Il termine di prescrizione quinquennale previsto per tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria [1] si estende infatti anche alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti [2].
Ciò vuol dire che la Cassa Forense non può più richiedere i contributi una volta decorsi 5 anni; lo stesso vale per gli accessori e le sanzioni per omissioni o ritardi contributivi. L’eventuale pagamento di contributi prescritti è indebito e dà diritto alla restituzione.
L’intervenuta prescrizione comporta anche un’altra conseguenza: sono invalidi e inefficaci gli anni di iscrizione a cui i contributi prescritti si riferiscono, i quali non potranno dunque essere utilizzati a fini previdenziali.
Prescrizione contributi Cassa Forense: da quando decorre
Secondo la Cassazione [3], in tema di previdenza obbligatoria gestita dalla Cassa Forense, il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di inoltro della dichiarazione del volume di affari poiché è a partire da tale momento che la Cassa è messa nella condizione di riscuotere i contributi in base all’aliquota calcolata e quindi di esercitare il proprio diritto di credito.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per omesso o ritardato invio della dichiarazione, il termine di prescrizione quinquennale decorre dal primo giorno successivo a quello previsto per l’invio della dichiarazione.
Il termine di prescrizione può essere interrotto a seguito di atti di intimazione al pagamento e messa in mora inviati da parte della Cassa all’iscritto. In questo caso, dalla data di ricezione dell’atto, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale.
È ciò che avviene, per esempio, nel caso delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi della Cassa Forense; anch’esse, come quelle aventi ad oggetto i contributi INPS (ai quali sono equiparati quelli gestiti da enti previdenziali privati), si prescrivono in 5 anni dalla notifica, sempre che nel frattempo non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Contributi previdenziali altre casse previdenziali
Il termine di prescrizione quinquennale si applica, in generale, a tutte le prestazioni previdenziali, anche dovute nei confronti di enti privati (per esempio Cassa edile, Inarcassa, Enasarco ecc.).
Ciò vuol dire che l’ente può pretendere il versamento dei contributi entro e non oltre 5 anni decorrenti dal momento in cui questi sono dovuti (per esempio a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi).
note
[1] Art. 3, L. 335/95.
[2] Cass. sent. n. 2662/2006.
[3] Cass. sent. n. 24414/2008.
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L’art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) sancisce che l’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Ergo la prescrizione è divenuta decennale a far data dall’entrata in vigore della citata legge.