Sono una escort. Vorrei andare a vivere in una casa insieme al mio ragazzo. Posso condividere l’affitto con lui e far venire con il suo consenso i clienti in casa, quando lui non c’è o quando è in casa ma chiuso in camera? Cambia qualcosa che il contratto d’affitto sia a mio nome o a suo nome?
L’esercizio dell’attività di prostituzione, ove sia una scelta libera e non indotta o imposta e se non sfruttata da alcuno, è sicuramente un’attività libera e che non costituisce un illecito penale.
Esercitare però tale attività in un appartamento condotto in affitto, può comportare dei problemi nei confronti:
1) della pubblica autorità;
2) del proprietario dell’appartamento e del conduttore (nel caso specifico, il fidanzato della lettrice);
3) dei vicini (soprattutto se l’appartamento si trova in un condominio).
Nei confronti della pubblica autorità non si può escludere che, specialmente se qualcuno dovesse segnalare la cosa, la lettrice e il suo fidanzato potranno essere oggetto di accertamenti ed attenzioni nel caso in cui dovessero emergere elementi che fossero idonei a far sospettare uno sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (ad esempio: se il canone di affitto fosse molto più alto della media il proprietario potrebbe essere perseguito penalmente, mentre se il canone fosse nella norma, l’affitto in sé di un appartamento a chi svolge attività di escort non costituisce reato; il proprietario ed anche il fidanzato della lettrice potranno invece essere perseguiti penalmente se dovesse risultare qualunque tipo di attività che abbia il fine di favorire l’esercizio della prostituzione come ad esempio agevolare la ricezione di clienti, provvedere a fornire profilattici, predisporre i testi delle inserzioni pubblicitarie ecc.).
Nei confronti del proprietario dell’appartamento, se gli viene taciuto nel contratto che nell’appartamento si eserciterà questa attività, è possibile che egli, scopertolo, agisca per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’articolo 1587 del codice civile (norma che vieta al conduttore di usare dell’immobile locato in modo che lo stesso venga in qualunque modo pregiudicato: vedasi in tal senso Cassazione, sentenza n. 24.2016 del 14 novembre 2006).
Nei confronti del fidanzato, se egli fosse il solo conduttore indicato in contratto e se concedesse alla lettrice di dimorare gratuitamente insieme a lui (anche per svolgere l’attività di escort di cui lui fosse a conoscenza), ciò potrebbe integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione (a maggior ragione se poi risultasse che egli incamera parte dei proventi di tale attività); questo specifico problema può essere risolto sottoscrivendo il contratto entrambi come conduttori (ovviamente se il proprietario è d’accordo) e, soprattutto, figurando nel contratto tutti e due obbligati in solido a pagare il canone (sempre mantenendolo in linea con la media dei canoni praticati in zona), provvedendo poi in concreto a pagarlo entrambi (con prova tracciabile dei pagamenti eseguiti dalla lettrice e dal suo fidanzato, magari con bonifici dai rispettivi conti).
Resterebbero tuttavia in piedi gli altri problemi già evidenziati e quelli che di seguito si espongono.
Nei confronti dei vicini si dovranno evitare rumori molesti o evitare qualunque altro tipo di attività che disturbi la quiete e la serenità delle attività della quotidianità (specie nelle ore di riposo); se, però,
l’appartamento è ubicato in un condominio, il regolamento condominiale potrebbe contenere un espresso divieto di destinare le unità di proprietà esclusiva ad attività rumorose o indecorose e, se così fosse, il proprietario che lo consentisse commetterebbe un illecito ed anche se ne fosse all’oscuro e poi fosse scoperto dovrà impedire ai due di svolgere l’attività vietata (ferma restando, in quest’ultimo caso, la possibilità di agire contro il o i conduttori per la risoluzione del contratto ed anche il risarcimento dei danni).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
Posso dichiarare che le applicazioni dell’articolo 1587 del Codice Civile ed anche i Regolamenti di Condominio, non potrebbero sussistere sul mercimionio, in quanto esiste l’articolo 7 della Legge 75/1958 “Merlin”, che, salvo i soli fini fiscali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006) e non su ogni altro campo, vieta di registrare le donne come prostitute, sia direttamente, sia indirettamente o presunte tali.
Ioltre, Basta con quest’illogico reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione (articolo 3 n. 8 Legge 75/1958). Suggerisco di sollevare la questione di legittimità costituzionale della detta branca normativa, poiché tale sembra in contrasto con gli articoli 2, 3 comma primo, 13 comma primo e 17 comma primo della Costituzione Italiana, siccome le leggi devono essere uguali per tutti, la libertà personale è inviolabile ed i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. In più, l’articolo 3 della Convenzione ONU 1949-51 prevede il fatto illecito in esame solo dove lo permette la legislazione nazionale dello Stato che ha ratificato (l’Italia nel 1980) la succitata norma internazionale.