Lo sai che? Permesso di soggiorno anche in caso di matrimonio gay
Lo sai che? Pubblicato il 23 novembre 2012
> Lo sai che? Pubblicato il 23 novembre 2012
Il matrimonio tra gay celebrato all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero dà diritto a quest’ultimo di ottenere il permesso di soggiorno nel nostro Paese.
In generale, l’unione coniugale tra un italiano residente in Italia e uno straniero, anche se celebrata all’estero, consente a quest’ultimo di guadagnare lo stato di “familiare” di un cittadino dell’Ue; in forza di tale stato, egli può ottenere il permesso di soggiorno. Ciò vale anche per le coppie gay sposatesi in un Paese che non sia l’Italia (dove, ricordiamo, ciò è ancora vietato). In questo modo, il cittadino extracomunitario può ricevere il permesso di soggiorno.
A sancirlo in una nota [1] è il Ministero dell’Interno, che si è così uniformato all’orientamento prevalente adottato da tribunali e questure italiane.
L’ultimo caso è stato registrato pochi giorni fa nella Questura di Treviso: un quarantenne messicano, sposatosi a Città del Messico con un trevigiano, ha ottenuto la regolarizzazione poiché divenuto “parente” di un cittadino comunitario.
Ciò è possibile poiché, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, si tiene conto della nozione di famiglia contenuta nel diritto comunitario [2]: in essa non si fa riferimento al sesso dei coniugi e si sancisce il diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.
note
[1] Nota n. 8996 del 26.10.2012.
[2] Direttiva 2004/38/UE, recepita con d.lgs. 30/07, e art. 9 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.
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