Quante armi si possono detenere con il porto d’armi?


Chi possiede il porto d’armi può comprare e detenere non più di tre armi comuni da sparo, ovvero sei armi ad uso sportivo sia lunghe che corte.
È ben noto che in Italia l’acquisto delle armi è subordinato al rilascio dell’apposito porto: trattasi di una speciale licenza concessa a chi decide di tenere con sé, per comprovati motivi, un’arma. Una volta acquistata arma e munizioni, occorre fare denuncia presso la questura o, in mancanza, ai carabinieri. Agli stessi adempimenti sono soggetti gli eredi di coloro che avevano ottenuto la licenza, se vogliono continuare a detenere le armi. Il porto d’armi consente non soltanto l’acquisto ma anche il trasporto delle armi. Ma quante armi si possono detenere con il porto d’armi?
Indice
Il porto d’armi
Come anticipato, la licenza di porto d’armi è un’autorizzazione rilasciata dalla questura o dalla prefettura territorialmente competente. Trattasi di un vero e proprio nulla osta concesso soltanto ai cittadini italiani maggiorenni incensurati, cioè senza precedenti penali. Per ottenerlo, il richiedente deve specificare le ragioni che giustificano il possesso di un’arma; in base a tale circostanza, distinguiamo: il porto d’armi per uso sportivo, il porto d’armi per uso venatorio e quello per difesa personale. Quest’ultimo è rilasciato dal prefetto ed ha un periodo di validità molto limitato, di un anno. Il porto d’armi per difesa personale può essere rilasciato soltanto ai maggiorenni incensurati che dimostrino concretamente di aver bisogno di un’arma per la propria difesa. Questa licenza consente non solo di detenere ma anche di portare con sé l’arma. Il porto d’armi per uso sportivo o per uso venatorio, invece, consente il trasporto solamente per l’esercizio dell’attività alla quale è ricollegato il rilascio della licenza, trasporto che deve sempre garantire la massima sicurezza e l’indisponibilità dell’arma stessa (ad esempio, perché chiusa nel portabagagli).
Il numero di armi
Il porto d’armi permette l’acquisto, il trasporto e la detenzione dell’arma e delle munizioni. Il possessore della licenza può detenere:
- tre armi comuni da sparo;
- sei armi ad uso sportivo, sia lunghe che corte (fucili e pistole);
- un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nella legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio [1];
- otto armi complessive tra: antiche (cioè di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali); artistiche, che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare, che siano in un numero limitato di esemplari (ad esempio, lo è l’arma legata ad un particolare evento o personaggio storico [2];
- duecento cartucce per arma comune [3];
- 1.500 cartucce per fucili da caccia [4];
- Cinque chili di polveri da caricamento.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
La licenza per collezione di armi
È possibile derogare ai limiti quantitativi sopra riportati chiedendo ed ottenendo una speciale licenza per collezione di armi, rilasciata all’occorrenza dalla questura. La licenza per collezione consente la sola detenzione e non il porto: ciò significa che le armi non possono essere trasportate fuori di casa. Se la licenza in questione riguarda le armi antiche (quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890), sarà possibile detenerne più di otto, ma senza munizioni. La licenza in questo caso è permanente.
Le armi bianche
Il porto d’armi occorre anche nel caso di possesso di armi bianche, cioè di strumenti diversi da quelli da fuoco ma comunque idonei ad offendere. Tra queste armi rientrano le spade, i pugnali, le sciabole, gli storditori elettrici, i tirapugni, ecc. Per questo genere di armi la legge impone l’obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità: di conseguenza, non necessita dell’ulteriore licenza di collezione.
Le armi ad aria compressa e quelle a salve
Non occorre il porto d’armi per gli strumenti ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule. L’acquisto è pertanto libero dimostrando la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica. La legge, invece, vieta le armi ad aria o gas compresso il cui proiettile possa contenere altre sostanze, indipendentemente dalla potenza: tra queste rientrerebbero, pertanto, anche quelle utilizzate per i softair, cioè per i giochi che simulano un conflitto bellico e che utilizzano strumenti in grado di sparare sfere di plastica contenenti liquidi macchianti (splash contact) [5]. Queste armi, però, non sono mai state iscritte nel Catalogo nazionale delle Armi comuni da sparo e, pertanto, sebbene rientranti nella nozione generica di arma, allo stato non necessitano del porto d’armi. Per le pistole a salve si rinvia alla lettura dell’articolo Sono legali le pistole a salve.
note
[1] Art. 13, legge n. 157/1992 del 11.02.1992. Si riportano i primi due commi: «L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco».
[2] D.M. 14 aprile 1982.
[3] Art. 97 Regolamento TULPS.
[4] Art. 97 Regolamento TULPS.
[5] D.M. 362 del 2001.
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